Art. 281 nonies – Codice di procedura civile – Connessione

In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5.

Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 9598/2000

Non è configurabile un rapporto di litispendenza, ai fini della relativa declaratoria a norma dell'art. 39, primo comma, c.p.c. tra due cause pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, anche se sussiste un impedimento alla loro riunione, dovuto ad una diversità di rito. (Impedimento peraltro non configurabile, secondo la S.C., nel caso in cui, come nella specie, si è attribuita una causa alla cognizione del tribunale in formazione collegiale e l'altra a quella del giudice monocratico, in quanto proposta, rispettivamente, anteriormente e successivamente al 30 aprile 1995, stante l'applicabilità anche in tale situazione del previgente art. 274 bis, c.p.c., cui corrisponde l'attuale art. 281 nonies, a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado).

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