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Articolo 275 Codice di procedura civile — Decisione del collegio

Articolo 275 Codice di procedura civile — Decisione del collegio

Rimessa la causa al collegio [ 50bis ], la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all’articolo 190.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2009/1994

Il successivo accertamento, con la sentenza, della invalidità della costituzione in giudizio di una delle parti, che ne comporta la dichiarazione di contumacia, non incide sulla validità dell’udienza di discussione ancorché svoltasi con la sola presenza della detta parte, perché l’esigenza della presenza di almeno una delle parti nella udienza di discussione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 275 e 309 c.p.c., deve ritenersi soddisfatta quando tale condizione risulti formalmente accertata dal giudice allo stato degli atti.

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Cass. civ. n. 8226/1990

L’avvocato, ancorché sia iscritto nell’albo dei procuratori del tribunale di un distretto giudiziario diverso da quello del giudice adito, tuttavia può validamente partecipare all’udienza dinnanzi al collegio e chiedere la spedizione della causa a sentenza, trattandosi di svolgimento soltanto di attività difensiva in funzione della decisione, che non incontra il limite territoriale che l’art. 5 della legge professionale pone all’esercizio del ministero di procuratore.

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Cass. civ. n. 1439/1990

Dopo l’udienza di discussione della causa, l’ordinamento processuale non autorizza alcuna attività processuale, sia di richieste istruttorie che difensionali, delle parti, nemmeno sotto il profilo della sollecitazione all’esercizio di poteri di ufficio del giudicante (nella specie, rimessione del procedimento in fase istruttoria, in relazione alla sopravvenienza di pronuncia del giudice penale assertivamente influente sulla decisione). Ne consegue l’improponibilità delle istanze avanzate posteriormente alla chiusura di detta udienza e l’irrilevanza, in sede l’impugnazione della sentenza, di ogni questione circa i provvedimenti su di esse adottati dal collegio giudicante o dal suo presidente.

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Cass. civ. n. 791/1987

Nel vigente ordinamento processuale non è consentito al giudice in sede di discussione della causa autorizzare il successivo deposito degli atti e fascicoli di parte, compresa la comparsa conclusionale, in un termine all’uopo fissato.

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Cass. civ. n. 6623/1983

Una volta fissata l’udienza collegiale di discussione in un giorno riservato, secondo il calendario giudiziario, alla discussione medesima, la circostanza che in detta udienza il collegio sieda senza la partecipazione del giudice istruttore, ma in diversa composizione, non determina lo scorrimento automatico o d’ufficio della causa alla prima udienza successiva in cui del collegio faccia parte l’istruttore, ma può soltanto giustificare un formale provvedimento di rinvio ad hoc, disposto anche fuori dell’udienza già fissata, purché, in tal caso, ne sia data regolare comunicazione alle parti.

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Cass. civ. n. 4039/1983

Sia nel rito ordinario che nel nuovo rito del lavoro, nel caso in cui il giudice, cui spetta la direzione del dibattimento, non abbia espressamente limitato la discussione alla trattazione di istanze preliminari, la parte ammessa alla discussione orale ha facoltà di discutere, secondo il suo interesse, l’intero tema della controversia e, ove ciò non abbia fatto, non può eccepire la nullità del procedimento e della sentenza che abbia deciso l’intera causa.

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Cass. civ. n. 6007/1982

La relazione della causa in pubblica udienza ex art. 275 c.p.c. non è prescritta a pena di nullità, mentre la discussione orale, di cui alla citata norma, ha carattere facoltativo.

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Cass. civ. n. 3237/1981

La relazione orale del giudice, che, nei giudizi davanti agli organi collegiali deve precedere, tanto per il rito ordinario (art. 275 c.p.c.) quanto per quello del lavoro (art. 437 c.p.c.), la discussione delle parti, non è prescritta a pena di nullità, e non inficia, quindi la validità della successiva decisione, non essendo tale sanzione prevista da alcuna norma specifica, né postulata da principi fondamentali che regolano lo svolgimento del processo civile.

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