Art. 420 bis – Codice di procedura civile – Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi
Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.
La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo e' sospeso dalla data del deposito.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30589/2024
La disposizione di cui all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che la nullità legata alla celebrazione del processo in assenza per difetto dei presupposti di cui all'art. 420 bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello, si applica solo se la dichiarazione di assenza è successiva al 30 dicembre 2022.
Cass. civ. n. 29371/2024
È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 28912/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche nel caso in cui il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. (In motivazione la Corte ha reputato irrilevante che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. faccia esclusivo riferimento all'impugnazione delle sentenze, poiché l'ordinanza in questione, emessa ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., riveste, al pari delle sentenze, carattere definitorio del giudizio di cognizione).
Cass. civ. n. 25935/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.
Cass. civ. n. 24729/2024
In tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium". (In motivazione la Corte ha precisato che la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo).
Cass. civ. n. 21859/2024
La sottoposizione dell'imputato a qualsivoglia restrizione della libertà personale, per altra causa integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice della sopravvenuta condizione di restrizione in tempo utile per la traduzione o per conseguire eventuali autorizzazioni in grado di consentirgli di derogare alle prescrizioni cui è assoggettato, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Fattispecie relativa ad imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in un comune diverso da quello in cui ha sede il Tribunale procedente).
Cass. civ. n. 20140/2024
In tema di impugnazioni, la sentenza inappellabile di non doversi procedere ex art. 420-quater, cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, è immediatamente ricorribile per cassazione per violazione di legge, quantomeno in relazione alla determinazione della durata delle ricerche dell'imputato, operando, in ordine al predetto provvedimento, la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la natura "bifronte" della sentenza in esame, recante, sia una pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva, sia una "vocatio in iudicium" a udienza predefinita in caso di rintraccio dell'imputato).
Cass. civ. n. 18862/2024
In tema di affidamento in prova al servizio sociale con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello in cui si celebra il processo, sussiste il legittimo impedimento a comparire dell'imputato nel solo caso in cui la sussistenza di tale obbligo sia comunicata al giudice prima delle formalità di apertura del dibattimento o se risulti dagli atti, sicché, ove sia resa nota al predetto la mera sottoposizione alla misura, deve ritenersi legittima la conseguente dichiarazione di assenza.
Cass. civ. n. 16315/2024
La notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio, a seguito dell'omesso ritiro da parte dell'imputato residente all'estero della raccomandata inviatagli ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., del perfezionamento di tale notificazione per compiuta giacenza, e della mancanza di un domicilio dichiarato o eletto nel territorio dello Stato, non consente di dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., in difetto di elementi dai quali desumere che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero se ne sia volontariamente sottratto.
Cass. civ. n. 16131/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che la "ratio" della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza).
Cass. civ. n. 15865/2024
In tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, la nomina del difensore di fiducia contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata contestualmente all'impugnazione non è equipollente allo specifico mandato richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., poiché la mera nomina non conferisce al difensore la legittimazione a impugnare.
Cass. civ. n. 15124/2024
In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.
Cass. civ. n. 13714/2024
In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).
Cass. civ. n. 10065/2024
La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.
Cass. civ. n. 9426/2024
In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli oneri di allegazione previsti, a pena d'inammissibilità, dalla norma non operano per l'impugnazione avverso le ordinanze, pur se impugnate unitamente alla sentenza, ex art. 586 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 8898/2024
La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti; essa è pertanto valida anche se ha ad oggetto diritti indisponibili, poichè l'art. 2113, ultimo comma, c.p.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l'intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione.
Cass. civ. n. 6470/2024
Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale, attività funzionale ad emendare un'irregolarità che non consente l'ammissione delle istanze istruttorie, è possibile, previa assegnazione del termine perentorio di cinque giorni anteriore all'udienza di discussione ex art. 420, comma 6, c.p.c., la cui inosservanza comporta la decadenza dalla richiesta prova testimoniale.
Cass. civ. n. 3356/2024
emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario - Imputato detenuto - Mancata richiesta di partecipare all’udienza - Obbligo di traduzione - Esclusione. In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza di trattazione orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma non anche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo corretta la celebrazione del rito in assenza dell'imputato).
Cass. civ. n. 3057/2024
In tema di rescissione di giudicato, non è esperibile il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. basato sull'omessa notifica al difensore, ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., del verbale di udienza con indicazione della data di rinvio, a seguito dell'accoglimento dell'istanza fondata sul legittimo impedimento del medesimo).
Cass. civ. n. 1937/2024
In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.
Cass. civ. n. 1283/2024
La restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente - quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria - allorché l'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa.
Cass. civ. n. 321/2024
La previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento che si instaura a seguito della presentazione di un'istanza di ricusazione, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo alla nullità dell'udienza camerale.
Cass. civ. n. 50426/2023
In tema di impugnazioni, la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che all'erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiedendo, dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, la revoca della sentenza emessa ex art. 420-quater cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 49654/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'imputato detenuto che voglia partecipare all'udienza deve richiederlo a mezzo del proprio difensore, non essendo consentito né previsto che possa provvedervi personalmente.
Cass. civ. n. 49315/2023
In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 46795/2023
In tema di rescissione del giudicato, l'essere stato il soggetto sottoposto a misura cautelare, durante la cui esecuzione sia evaso - avendo, peraltro, nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio - costituisce indice di effettiva conoscenza del processo tale da legittimare il giudizio in assenza, in mancanza della allegazione di specifici elementi indicativi di uno stato di "incolpevole ignoranza" del processo medesimo, per la cui sussistenza non è sufficiente evocare la mancata notifica dell'atto di "vocatio in iudicium" contenente l'accusa, invero già cristallizzata nel titolo cautelare (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art. 165, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. s, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 46173/2023
L'imputato sottoposto all'obbligo di dimora che abbia tempestivamente manifestato, in qualunque modo, la volontà di comparire ha diritto di presenziare all'udienza camerale che si svolge in un comune diverso, sicché la mancata autorizzazione ad allontanarsi determina la nullità della sentenza emessa in esito a giudizio celebrato in sua assenza. (Fattispecie relativa a giudizio camerale di appello avverso decisione emessa all'esito di rito abbreviato, in cui l'imputato, dichiarato assente nonostante fosse soggetto a misura limitativa della libertà personale, aveva manifestato, già con l'atto di appello, la volontà di comparire all'udienza).
Cass. civ. n. 43835/2023
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.
Cass. civ. n. 42333/2023
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza di differimento dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 37711/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l'udienza.
Cass. civ. n. 34523/2023
In tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della "vocatio in iudicium", la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio.
Cass. civ. n. 30499/2023
E' causa di nullità a regime intermedio, sanata se non tempestivamente dedotta, l'omessa traduzione all'udienza fissata per la requisitoria del Procuratore Generale dell'imputato detenuto o la sua mancata partecipazione in videocollegamento, posto che l'assenza non lede irreversibilmente il diritto di difesa del predetto, trattandosi di udienza in cui non sono svolte attività rispetto alle quali costui avrebbe avuto la facoltà o il diritto di interloquire. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di nullità assoluta sul rilievo che l'eccezione relativa alla mancata traduzione non era stata proposta né all'udienza in cui ciò si era verificato, in cui il difensore era presente, né in quelle successive).
Cass. civ. n. 27875/2023
In tema di legittimo impedimento a comparire, sussiste a carico dell'imputato, per ragioni di lealtà processuale e in funzione dell'osservanza dei tempi del giusto processo, l'onere di tempestiva comunicazione della sua concomitante citazione per altro processo dinanzi a diversa autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa ad imputato che aveva formulato istanza di rinvio all'udienza nonostante fosse a conoscenza del concomitante impegno da diversi mesi, in cui la Corte ha precisato che l'onere del predetto tende a prevenire condotte dilatorie e ad evitare disagi a testimoni, parti civili, consulenti e periti, eventualmente anch'essi citati per l'udienza).
Cass. civ. n. 27134/2023
E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che trattasi di mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell'accertata violazione dei diritti partecipativi dell'imputato al giudizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito).
Cass. civ. n. 25287/2023
La persona offesa del reato può essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile che non abbia potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore, in quanto, in armonia con le accresciute garanzie di partecipazione al processo penale alla stessa riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, deve ritenersi che l'art. 175 cod. proc. pen. non faccia esclusivo riferimento alle parti in senso tecnico, trattandosi, peraltro, di norma applicabile anche nella fase delle indagini preliminari, nella quale non vi sono ancora parti, ma solo soggetti del procedimento.
Cass. civ. n. 19336/2023
L'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede.
Cass. civ. n. 15405/2023
Il rinvio del dibattimento disposto su richiesta del responsabile civile non determina la sospensione del corso della prescrizione, nel caso in cui la difesa dell'imputato, limitandosi a "nulla opporre", non abbia espressamente acconsentito all'istanza di differimento.
Cass. civ. n. 7340/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 4591/2023
Il difensore che, in data successiva alla formazione del calendario di udienza, accetti un nuovo incarico non può invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze già previste, poiché l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina e accettazione del mandato difensivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 477, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il calendario delle udienze non è più un atto "neutro", ma uno strumento organizzativo normativamente previsto, per cui la conferma della previsione di un'udienza, già ivi indicata, non può intendersi come impedimento sopravvenuto rispetto al momento in cui il calendario è stato formato).
Cass. civ. n. 3048/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza, non può ritenersi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio, da parte dell'indagato, presso il difensore d'ufficio che abbia accettato la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in difetto di altri elementi indicativi dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il domiciliatario e il proprio assistito a dimostrazione della sua effettiva conoscenza del processo ovvero della sua volontaria sottrazione ad esso.
Cass. civ. n. 2318/2023
Non costituisce legittimo impedimento a comparire dell'imputato la sottoposizione alla misura coercitiva di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., atteso che le relative prescrizioni di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza fisica da tali luoghi o dalla persona offesa, anche se disposte cumulativamente, non comportano una limitazione della libertà di movimento del soggetto gravato che abbia carattere assoluto, da doversi ritenere sussistente anche nel contesto "protetto" dell'udienza, neppure nei casi di prevista partecipazione ad essa della persona offesa, sicché non si pone alcuna esigenza di autorizzare l'imputato a presenziare al dibattimento.
Cass. civ. n. 2078/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce, né elimina l'esigenza di una verifica, in concreto, dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato.
Cass. civ. n. 1585/2023
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 1209/2023
All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, di cui non sia stata dichiarata l'assenza, deve essere data comunicazione del rinvio dell'udienza, la cui omissione non integra un'ipotesi di mancata citazione, ma dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepire nella prima occasione processuale utile.
Cass. civ. n. 809/2023
In tema di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della "vocatio in iudicium" notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato. (In motivazione la Corte ha, altresì, statuito che la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 437/2023
In tema di impedimento a comparire, l'onere della prova grava sull'imputato che, ove alleghi un certificato di ricovero privo di indicazioni circa la patologia e la durata della malattia, non può dedurre ragioni di "privacy", la cui normativa tutela la riservatezza del privato e non può essere invocata da chi abbia interesse a documentare un impedimento, sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di rinvio. (Fattispecie relativa a udienza di sorveglianza, alla quale il condannato aveva chiesto di presenziare).
Cass. civ. n. 14577/2022
In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l'indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.
Cass. civ. n. 29455/2020
In tema di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, il sindacato della Corte di cassazione, adita con ricorso immediato in base al comma 3 dello stesso art. 64, non è limitato alla decisione del giudice di merito sulla questione pregiudiziale, ma si estende, anche d'ufficio, ai presupposti di ammissibilità del subprocedimento ivi disciplinato, atteso che la sentenza della Cassazione mira alla rimozione "erga omnes" della situazione di incertezza sollevata e ha, ai sensi del comma 7, un'efficacia rafforzata sugli altri processi riguardanti la medesima questione, consentendo al giudice dei giudizi futuri di decidere nuovamente su di essa solo se non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 12/03/2019).
Cass. civ. n. 24946/2014
In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli 292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 14356/2014
Nel pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il giudice di primo grado può risolvere questioni preliminari, di rito o di merito, al solo scopo di verificare e motivare la rilevanza della questione interpretativa, che è la sola che deve essere esaminata e decisa a cognizione piena e con idoneità alla formazione del giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva pronunciato anche sulla questione preliminare - risolvendola affermativamente - se al lavoratore ricorrente fosse applicabile la contrattazione collettiva anche nel caso in cui egli aderisse ad un sindacato che non aveva sottoscritto tutti i contratti collettivi oggetto di controversia).
Cass. civ. n. 3304/2012
Il procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi del pubblico impiego ex art. 64 del d.l.vo n. 165 del 2001, come l'analogo procedimento ex art. 420-bis c.p.c., è finalizzato ad assicurare l'uniforme applicazione delle relative clausole e presuppone perciò un'idonea istruttoria al fine della soluzione della questione pregiudiziale con portata generale ed esaustiva, capace cioè di definire in termini chiari ed univoci ogni possibile questione in materia; ne consegue che, qualora la necessaria istruttoria da parte del giudice di merito sia mancata, non essendo tale lacuna rimediabile in sede di legittimità, occorre annullare l'impugnata sentenza e rimettere gli atti al giudice territoriale. (Fattispecie in tema di esatta determinazione del fondo per la retribuzione di risultato spettante al ruolo della dirigenza non medica per l'anno 1993, in ordine alla quale il giudice di merito non aveva considerato un verbale di interpretazione autentica, non aveva accertato il comportamento tenuto dalle parti collettive prima e dopo la redazione del verbale medesimo, nè aveva verificato l'esistenza e il contenuto di accordi locali).
Cass. civ. n. 3602/2011
Ai fini del ricorso immediato per cassazione ex art. 420 bis c.p.c. non basta che nel processo si ponga una questione di interpretazione di una clausola di un contratto collettivo nazionale, ma è necessario che si sia scelto di discutere e decidere tale questione in via pregiudiziale; pertanto, se la pronuncia sia intervenuta sul merito della controversia e il giudice abbia deciso con una sentenza di accertamento non della sola interpretazione del contratto collettivo, bensì della sussistenza del diritto dei ricorrenti e di condanna della convenuta, sebbene generica, la situazione processuale va oltre il limite segnato dall'art. 420 bis c.p.c. e la sentenza emessa deve essere impugnata in appello e non con il ricorso immediato per cassazione.
Cass. civ. n. 20238/2010
La sentenza emessa nel procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c. non é suscettibile a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione ove sia stato deciso anche il merito della domanda, atteso che detta norma, in quanto ha introdotto un'eccezione alla regola generale in ordine alle sentenze ricorribili al fine di assicurare un'interpretazione almeno tendenzialmente omogenea delle clausole dei contratti collettivi, non può tollerare di essere interpretata analogicamente o estensivamente.
Cass. civ. n. 20075/2010
Nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420 bis c.p.c., la sentenza della Corte di cassazione resa all'esito del procedimento reca, per i giudici di merito diversi da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata in cassazione, un vincolo procedurale, nel senso che questi, ove non intendano uniformarsi alla pronuncia della Corte, devono provvedere, ma con sentenza emessa ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., in modo da consentire alle parti il ricorso immediato in cassazione e la verifica, da parte del giudice di legittimità, della correttezza della diversa opzione interpretativa seguita.
Cass. civ. n. 15322/2009
Nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420 bis c.p.c. non è applicabile il disposto di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. - che pone a carico del ricorrente l'onere del deposito dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, sanzionandone l'omissione con l'improcedibilità del ricorso stesso - ove le stesse parti abbiano concordemente indicato le clausole contrattuali costituenti il perimetro delle disposizioni rilevanti ai fini dell'esame e dell'interpretazione delle pattuizioni di cui si lamenta la violazione o la falsa applicazione, dovendosi ritenere che una diversa soluzione, oltre ad essere improntata ad un eccessivo formalismo, finirebbe per contraddire il perseguimento delle finalità di certezza e nomofilachia sottese alla speciale procedura.
Cass. civ. n. 18584/2008
Alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'"an" e il "quantum" della pretesa fatta valere; soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione.
Cass. civ. n. 5050/2008
Nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420 bis c.p.c., la parte ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c., il testo integrale del contratto collettivo al quale la domanda si riferisce, non essendo sufficiente il deposito di un estratto del contratto contenente alcuni articoli (nemmeno se siano i soli sui quali si sia svolto il contraddittorio o che vengano invocati nel ricorso per cassazione), in quanto l'indicato adempimento ha carattere strumentale rispetto al pieno esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di Cassazione.
Cass. civ. n. 3098/2008
La lettura del disposto dell'art. 420 bis c.p.c., operata alla luce della ratio ad esso sottesa, mostra che il presupposto per l'operatività dell'iter procedurale regolato dalla suddetta norma del codice di rito – e per la consequenziale pronunzia di un dictum giurisprudenziale di forza vincolante superiore a quella delle altre pronunzie emesse in materia giuslavoristica dalla Corte di Cassazione – è la decisione di una singola controversia, caratterizzatesi per la sua tipicità anticipatoria di un contenzioso spesso imponente, sicché l'accertamento pregiudiziale sulla efficacia, validità ed interpretazione del contratto collettivo deve in ogni caso porsi come antecedente logico – giuridico della sentenza del giudice di merito e, poi, della decisione conclusiva dell'intero processo. Ne consegue che, dovendo nel rito del lavoro ogni domanda contenere, ai sensi dell'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., la determinazione dell'oggetto della domanda stessa e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda, l'accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis c.p.c., in quanto destinato ad incidere con rilevanza decisoria sull'esito della intrapresa controversia, non può che riguardare le clausole contrattuali sulle quali poggiano la causa petendi ed il petitum della domanda attrice, non potendo invece investire in via prioritaria ed esclusiva, e senza alcun riferimento alle suddette clausole, disposizioni contrattuali richiamate dal convenuto per eccepire l'infondatezza o la non azionabilità del diritto di controparte. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, in sede interpretativa, aveva ritenuto applicabile l'art. 24 del C.C.N.L. per i dirigenti di aziende commerciali del 27 maggio 2004 al caso delle dimissioni del dirigente motivate con l'allegazione di un demansionamento disposto in relazione all'art. 2103 c.c.).
Cass. civ. n. 2796/2008
Nella procedura ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c. la Corte di cassazione può liberamente ricercare, all'interno del contratto collettivo, qualunque clausola ritenuta utile all'interpretazione, ma non può assumere nuove iniziative istruttorie – attività riservata al giudice del merito —, dovendo decidere sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito in primo grado. Ne consegue che i contratti collettivi successivi a quello da interpretare ex art. 420 bis c.p.c. non sono utilizzabili per la determinazione della comune volontà delle parti del precedente contratto ove: a) tale verifica presupponga indagini su circostanze di fatto; b) gli stessi, oltre ad essere estranei anche ratione temporis al thema decidedum, non siano stati oggetto di esame da parte del giudice del merito; c) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla portata del più recente contratto non costituisca, nell'ambito del giudizio in corso, un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Cass. civ. n. 1578/2008
Lo speciale procedimento ex art. 420 bis c.p.c., di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi, è finalizzato ad assicurare l'uniforme applicazione delle relative clausole e presuppone perciò un'idonea istruttoria al fine della soluzione della questione pregiudiziale con portata generale ed esaustiva, capace cioè di definire in termini chiari ed univoci ogni possibile questione in materia. Ove la necessaria istruttoria da parte del giudice di merito sia mancata, non essendo tale lacuna rimediabile in sede di legittimità, ne deriva l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto ai sensi del comma terzo della norma, con cassazione dell'impugnata sentenza e rimessione degli atti al giudice di merito. (Fattispecie in tema di disciplina delle sostituzioni per assenza nel periodo feriale contenuta nel C.C.N.L. del personale dipendente di società concessionarie di autostrade e trafori).
Cass. civ. n. 5230/2007
Il canone costituzionale della ragionevole durata del processo, coniugato a quello dell'immediatezza della tutela giurisdizionale, orienta l'interpretazione dell'art. 420 bis c.p.c. nel senso che tale disposizione trova applicazione solo nel giudizio di primo grado e non anche in quello d'appello, in sintonia con le scelte del legislatore delegato (D.L.vo n. 40 del 2006), che, più in generale, ha limitato la possibilità di ricorso immediato per cassazione avverso sentenze non definitive rese in grado d'appello, lasciando invece inalterata la disciplina dell'impugnazione immediata delle sentenze non definitive rese in primo grado. Conseguentemente, la sentenza resa, come nella specie, in grado di appello, e non riconducibile nel paradigma dell'art. 420 bis c.p.c., non è inficiata da nullità venendo in rilievo l'inapplicabilità del particolare regime dell'impugnazione della sentenza mediante ricorso immediato per cassazione quale canone speciale rispetto alle regole generali che presiedono alla disciplina del ricorso per cassazione e, trattandosi di sentenza che non definisce, neppure parzialmente, il giudizio, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ex artt. 360, terzo comma, e 361, primo comma, c.p.c. Né appare frustrato l'affidamento che le parti possono aver riposto nella decisione della Corte territoriale emessa nel contesto processuale dell'art. 420 bis c.p.c., atteso che l'interesse ad un giudizio di impugnazione sulla sentenza resa dal giudice di appello è salvaguardato dall'applicabilità del secondo periodo del terzo comma dell'art. 360 c.p.c., come novellato dall'art. 2 del D.L.vo n. 40 del 2006 che prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione, può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.