Art. 492 bis – Codice di procedura civile – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.
Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.
Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne da' comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del Codice Penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149 bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19097/2024
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare; la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - nel ritenere legittima la sanzione della sospensione dall'insegnamento per due giorni comminata ad un docente dal Dirigente scolastico - non aveva tenuto conto dell'entità massima della sanzione applicabile all'illecito disciplinare contestato ricondotto nella previsione di cui alla lett.b, del comma 2, dell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994).
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In seguito al pignoramento di un immobile oggetto di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, la legittimazione a far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, spettante in via esclusiva al custode, non ha natura di legittimazione sostanziale, non essendo il custode titolare del diritto fatto valere, ma solo titolare del relativo potere rappresentativo; ne consegue che se il debitore pignorato ha agito in giudizio per il pagamento dei canoni, e poi, prima dell'introduzione di quello di appello, ha riacquistato la legittimazione, per effetto della cancellazione del pignoramento, il difetto di potere rappresentantivo, che non sia stato oggetto di contestazione in primo grado, non può essere lamentato nel grado successivo.
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In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, nel caso in cui il processo regredisca alla fase antecedente l'apertura del dibattimento per il mutamento della persona fisica del giudice, può legittimamente avanzare richiesta di sospensione anche se essa non è già stata formulata davanti al giudice sostituito, in quanto il disposto dell'art. 464-bis cod. proc. pen., diversamente da quello di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. relativo alle questioni preliminari, non collega alcuna preclusione al momento della dichiarazione di apertura "per la prima volta" del dibattimento.
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In base all'art. 3, comma 64, l. n. 662 del 1996 - che prevede che i Comuni possano cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie - non è configurabile un diritto potestativo del privato titolare del diritto di superficie, bensì un interesse legittimo, non autonomo né personale, ma accessorio al diritto di superficie stesso: ne consegue che, dopo la delibera della cessione in proprietà, legittimato a stipulare l'atto di trasferimento è il titolare del già concesso diritto di superficie, mentre, nei confronti del creditore che abbia pignorato il diritto di superficie sono inefficaci i successivi atti di trasferimento di tale diritto e della predetta legittimazione contrattuale, trasferitasi, per effetto del pignoramento, in capo ai potenziali aggiudicatari del bene.
Cass. civ. n. 32804/2023
Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.), sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore.
Cass. civ. n. 12470/2023
In tema di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c., la comunicazione dell'Agenzia delle entrate sull'esistenza di rapporti censiti nell'archivio dei rapporti finanziari non costituisce prova presuntiva della sussistenza di crediti del debitore nei confronti dell'intermediario, in quanto - essendo inserite nell'apposita sezione della banca dati dell'anagrafe tributaria eterogenee notizie relative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario e, più in generale, finanziario - la predetta comunicazione non specifica se il rapporto intrattenuto dal soggetto a cui l'interrogazione si riferisce è attivo o passivo.