Art. 510 – Codice di procedura civile – Distribuzione della somma ricavata
Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese [95].
In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo cause legittime di prelazione [527 2, 541 ss., 596 ss., 686; c.c. 2741, 2916] e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a se' del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11613/2025
In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.
Cass. civ. n. 8888/2025
In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.
Cass. civ. n. 1042/2025
Non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione.
Cass. civ. n. 23283/2024
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.
Cass. civ. n. 32146/2023
Il provvedimento con cui viene approvato il progetto di distribuzione segna la conclusione del processo esecutivo immobiliare, la quale non è impedita dalla circostanza che il conseguente pagamento dei creditori avvenga in pendenza di un'opposizione distributiva, potendosi riaprire la procedura, con efficacia ex tunc, nel caso di accoglimento della stessa.
Cass. civ. n. 24571/2018
Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.
Cass. civ. n. 3786/2014
In tema di espropriazione forzata, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione disponga il pagamento della somma ricavata a favore del solo creditore pignorante, in assenza di intervento di altri creditori, ai sensi dell'art. 510, primo comma, cod. proc. civ., concedendo erroneamente termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 512 cod. proc. civ., costituisce, anche per il profilo relativo al computo dei termini per impugnare, atto esecutivo, contro cui è esperibile, nel relativo termine perentorio, l'opposizione prevista dall'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 10126/2003
In tema di esecuzione forzata e nell'ipotesi di un solo creditore, emessa l'ordinanza per la distribuzione della somma ricavata ai sensi dell'art. 510, primo comma c.p.c., l'unico rimedio che possa ovviare al risultato di una eventuale distribuzione non conforme a diritto è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi, cui l'ordinanza medesima è soggetta in quanto atto esecutivo.
Cass. civ. n. 5580/2003
In tema di esecuzione forzata, è manifestamente infondata la dedotta illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 111, secondo comma, Cost. – dell'art. 510 c.p.c., così come da questa Corte interpretato nel senso che il provvedimento di distribuzione del giudice dell'esecuzione ha effetto preclusivo, se non contestato con l'opposizione di cui all'art. 512 c.p.c. in ordine alla proposizione in separato giudizio di azione da parte dell'esecutato (nel caso, per il terzo acquirente di bene ipotecato) volta alla tutela del proprio diritto a conseguire le somme ricavate dall'esecuzione eccedenti la somma attribuita al singolo creditore rispetto a quanto ad esso spettante per sorte, interessi e spese (nel caso, le ipoteche iscritte), in quanto tale effetto preclusivo consegue al comportamento inerte dell'esecutato medesimo, per non essersi tempestivamente avvalso degli specifici rimedi giurisdizionali interni al processo esecutivo, costituiti dall'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c. o dalle opposizioni esecutive ex artt. 615, secondo comma, e 611 c.p.c., mediante le quali far valere, davanti al giudice dell'esecuzione, le proprie contestazioni di merito o di forma.
Cass. civ. n. 1145/1999
Le somme versate dal debitore in sede di conversione del pignoramento, divenendo esse stesse assoggettate al vincolo esecutivo, devono, in caso di residuo attivo, essere in parte qua riconsegnate al debitore stesso secondo le forme di cui all'art. 510 comma terzo c.p.c., senza che a diverse conclusioni possa indurre la circostanza che la conversione del pignoramento sia stata (come nella specie) irritualmente attuata attraverso il deposito di due libretti nominativi vincolati all'ordine del giudice ed intestati al debitore, anziché mediante versamento di una somma di danaro da depositarsi a cura del cancelliere (art. 495 c.p.c.), ovvero deposito di libretto bancario intestato al creditore (arg. ex art. 495, comma sesto nel testo anteriore alla novella del 1990), costituendo, in tal caso, il deposito dei libretti nominativi una mera irregolarità formale (non ostativa al raggiungimento dello scopo della conversione, per essere stati, da un lato, i beni pignorati liberati dal vincolo, per essere stato, dall'altro, il creditore interamente soddisfatto con parte delle somme depositate sui detti libretti). L'iniziale deviazione dallo schema tipico del procedimento non esclude, in ogni caso, la necessità di ripristinarne le forme legali, attraverso l'ordine di restituzione delle somme residue al debitore esecutato da eseguirsi a cura della cancelleria mediante richiesta all'istituto di credito dell'emissione di un assegno circolare intestato al debitore stesso, con la conseguenza che, prima dell'esaurimento di tale procedura, con correlata consegna del residuo al debitore, l'istituto di credito depositario delle somme, se a sua volta creditore dell'esecutato, non può legittimamente trattenere le somme residue a titolo di compensazione.
Cass. civ. n. 2355/1978
La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende automaticamente, e, quindi, anche in difetto di un'espressa istanza in tal senso del creditore medesimo, ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento (nella specie, canoni di locazione), agli interessi eventualmente maturati su detti frutti, agli interessi maturati sulla somma realizzata dalla vendita del bene. Tale principio, il quale, nell'esecuzione individuale, è evincibile dal combinato disposto dagli artt. 2808, 2811, 2812 c.c., 509, 558, 559 e 594 c.p.c., deve infatti ritenersi operante, in difetto di contraria previsione, anche nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, in quanto non incompatibile con le norme ed i caratteri peculiari della stessa.
Cass. civ. n. 2300/1970
L'art. 54 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), stabilisce che i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul «prezzo» dei beni vincolati, per cui, dato il chiaro tenore della norma, il diritto stesso non può considerarsi estensibile anche agli accessori, ed in particolare agli interessi prodotti dalla somma ricavata dalla vendita dei suddetti beni. (Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto esatta la decisione con la quale i giudici del merito avevano negato l'attribuzione, ai creditori assistiti da privilegio automobilistico, delle somme costituite dagli interessi prodotti dal prezzo di vendita, depositato in banca, di alcuni autoveicoli).
Cass. civ. n. 735/1969
È legittima la collocazione contemporanea dello stesso credito in distinti riparti o ricavati da singole esecuzioni rivolte contro più debitori solidali sotto la condizione esplicita o implicita che non si ottenga (o non si possa ottenere) completa soddisfazione in una di esse, sicché ove sia accertato che il credito sia stato effettivamente soddisfatto in sede di distribuzione, in una delle procedure, viene meno senz'altro l'effetto di tutte le altre parallele collocazioni.
Cass. civ. n. 176/1966
Le norme fissate dall'art. 1193 c.c. per l'imputazione dei pagamenti, non possono trovare applicazione in sede di collocazione dei crediti sulla somma ricavata dall'esecuzione sui beni del debitore.