Art. 15 – Codice di procedura penale – Competenza per materia determinata dalla connessione
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18187/2025
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato ammesso al beneficio, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ad esso del pari ammessa, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che trovano applicazione la previsione dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e il principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 7104/2025
Nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il "dies a quo" per l'impugnazione del difensore dell'imputato decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, qualora questo gli sia stato comunicato, e, in caso contrario, dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, sicché, qualora entrambi i predetti adempimenti siano omessi, il termine per l'impugnazione nei confronti del difensore non decorre.
Cass. civ. n. 9179/2024
Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese. (Fattispecie in cui la parte civile si era limitata a richiedere l'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione).
Cass. civ. n. 22937/2023
In tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza.
Cass. civ. n. 34993/2020
È illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, incorrendo questa in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca. (In motivazione la Corte ha precisato che la formula dell'art. 159 cod. proc. pen., che indica i luoghi ove, prioritariamente, ma non in termini esclusivi e limitativi, devono essere eseguite le nuove ricerche del destinatario dell'atto, lasciando salva la possibilità di svolgerle altrove e diversamente, concretizza il principio della effettività della ricerca, mediante l'uso nei modi più efficaci delle notizie ed informazioni di cui dispone l'autorità, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/01/2019).
Cass. civ. n. 21056/2018
Nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 16115/2018
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta soltanto dalla parte personalmente o da soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., che deve contenere, ai sensi di legge, anche "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la validità della procura speciale, rilasciata al difensore che aveva sottoscritto la domanda di riparazione e allegata su foglio separato, che conferiva il potere di "presentare istanza ex art. 315 cod. proc. pen.", senza alcuna ulteriore specificazione con riguardo all'oggetto per cui era conferita, quale ad esempio l'indicazione del numero del procedimento penale a cui era collegata l'istanza di riparazione).
Cass. civ. n. 3891/2018
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, soggetto delegato al deposito della domanda è anche il collaboratore di studio del procuratore speciale, dovendosi attribuire rilievo esclusivamente alla certezza della provenienza dell'atto e non alla qualifica del soggetto che ne cura il materiale deposito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di riparazione presentata dal collaboratore di studio ed incaricato verbalmente per il deposito, ma non munito di formale delega).
Cass. civ. n. 3889/2018
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, alla rinuncia alla domanda sono applicabili estensivamente le disposizioni del codice di procedura penale in tema di rinuncia al ricorso e non quelle del codice di procedura civile in tema di rinuncia agli atti del giudizio, con la conseguenza che la rinuncia non deve essere accettata dal pubblico ministero per produrre l'estinzione del giudizio, e la revoca della stessa è priva di effetti.
Cass. civ. n. 841/2018
Nel riconoscere il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, atteso il rinvio operato dall'art. 315, comma 3, cod. proc. pen., alle disposizioni dettate per la riparazione dell'errore giudiziario, può liquidare una provvisionale a titolo alimentare, ma esclusivamente qualora il richiedente dimostri di versare in uno stato di bisogno cui non sia in grado di porre rimedio.
Cass. civ. n. 25938/2018
L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell'art. 183 c.p.p.
Cass. civ. n. 2736/2018
Non è abnorme, in quanto esprime l'esercizio di un potere riconosciuto dalla legge e non si pone al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice, nel sanzionare il compimento di un atto di indagine dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo contestualmente la rimessione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'ordinanza non è di per se stessa soggetta ad impugnazione e che l'eventuale illegittimità del provvedimento non giustifica il ricorso per cassazione sotto il profilo dell'abnormità).
Cass. civ. n. 6497/2018
Il tardivo svolgimento dell'interrogatorio oltre il trentesimo giorno dalla richiesta tempestivamente avanzata dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non comporta la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio conseguendone l'inutilizzabilità dell'atto prevista dall'art.415 bis cod. proc. pen. per il Pubblico Ministero che lo ha compiuto in ritardo ma non per l'imputato che può sempre utilizzarlo a proprio favore.
Cass. civ. n. 43220/2018
Non è dovuto un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari nel caso in cui un incidente probatorio si concluda dopo la notificazione dell'avviso stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che la partecipazione all'incidente probatorio consente all'indagato non solo di svolgere le proprie facoltà di difesa all'interno del relativo procedimento, ma anche di formulare altre richieste, tra cui quella di differimento dell'interrogatorio).
Cass. civ. n. 12764/2017
L'incompetenza per materia del Tribunale, determinata da ragioni di connessione, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. pen., deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e, pertanto, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, in sede di udienza preliminare, era stata disposta a carico dei medesimi imputati la separazione delle posizioni, sulla base della competenza per materia dei reati loro ascritti in connessione teleologica, rinviandoli a giudizio contemporaneamente dinanzi alla Corte d'Assise e innanzi al Tribunale).
Cass. civ. n. 18141/2017
Per le notifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo qualora l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma primo, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. (In motivazione, la S.C. ha valorizzato i principi affermati dalla Corte costituzionale, nella n. 116 del 11 marzo 2009, in tema di notifiche ai soggetti sopposti ad amministratore di sostegno).
Cass. civ. n. 8888/2017
La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. dalla legge 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ritualmente effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, anziché nel domicilio eletto, presso il difensore di fiducia che, peraltro, aveva partecipato al giudizio).
Cass. civ. n. 2416/2017
La nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, pur non realizzando una acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell'atto, imponendo al difensore l'onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza).
Cass. civ. n. 24888/2017
In tema di notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, non trovano applicazione la norma prevista dall'art. 157, comma settimo, cod. proc. pen., disposizione non richiamata dall'art. 154 del codice di rito, e quelle di cui agli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., relative alla necessità di esperire nuove ricerche e di emettere decreto di irreperibilità, istituti di garanzia dettati solo nei confronti dell'imputato.
Cass. civ. n. 21984/2017
La notificazione ai sensi dell'art 157, comma ottavo, cod. proc. pen., mediante deposito nella casa comunale seguita dalla comunicazione all'interessato a mezzo del servizio postale, si perfeziona con la ricezione della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in difetto della cui prova la notificazione stessa deve considerarsi nulla. (Nella fattispecie, la Corte, rilevata la mancanza in atti dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata concernente la notificazione all'imputato, secondo le modalità dell'art. 157, comma ottavo, cit., dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ha ritenuto che ricorresse una nullità a regime intermedio, inficiante, in quanto ritualmente eccepita, altresì il decreto di citazione in appello e la sentenza emessa ad esito del relativo giudizio).
Cass. civ. n. 58120/2017
La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. (In motivazione la Corte ha affermato che il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto).
Cass. civ. n. 50080/2017
Nei procedimenti in cui il rinvio a giudizio è disposto in seguito ad udienza preliminare, il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è inefficace ai fini della notifica del decreto che dispone il giudizio.
Cass. civ. n. 20904/2017
In tema di spese processuali nell'ambito di un procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. (In applicazione del predetto principio la S.C. in motivazione ha specificato che il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale).
Cass. civ. n. 23144/2017
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la domanda presentata oltre i due anni dalla sentenza di proscioglimento o di assoluzione, è inammissibile, perchè tardiva, anche nell'ipotesi in cui la cancelleria abbia per errore indicato, nell'attestazione di passaggio in giudicato, una data diversa rispetto alla quale la domanda presentata appaia tempestiva, avendo la predetta attestazione natura meramente ricognitiva ed essendo onere dell'istante verificare quale sia stato l'effettivo momento di irrevocabilità.
Cass. civ. n. 51748/2017
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, una volta conferita la procura speciale al difensore che ha sottoscritto l'istanza, può essere depositata presso l'ufficio competente anche da un soggetto diverso dal procuratore speciale e da questi delegato, in quanto la presentazione dell'atto costituisce mera attività materiale successiva alla formazione dell'atto da parte del soggetto legittimato.
Cass. civ. n. 18172/2017
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice sia tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma terzo, cod. proc. civ., di chiedere anche d'ufficio alla P.A. (ivi compresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la Corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità di una richiesta di riparazione a causa della impossibilità di acquisire la sentenza assolutoria, andata perduta, omettendo di richiedere informazioni all'amministrazione giudiziaria in ordine alla data del passaggio in giudicato della pronuncia).
Cass. civ. n. 205/2017
Non è abnorme - e, pertanto, non è ricorribile per cassazione - il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione in un procedimento contro ignoti, richieda al pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto autore della condotta delittuosa che sia agevolmente identificabile, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale.
Cass. civ. n. 1399/2017
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il GIP, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione, posto che i provvedimenti del GIP che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto.
Cass. civ. n. 29252/2017
Nel caso in cui il giudice abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti al P.M., il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poichè il pubblico ministero procedente non può più liberamente determinarsi all'esercizio dell'azione penale. (Nel caso di specie, l'imputato era stato tratto nuovamente a giudizio a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso al solo coimputato).
Cass. civ. n. 53824/2017
In tema di indagini preliminari, nel caso in cui sia disposta la riunione di un procedimento ad altro per il quale è stato già notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non è dovuta la notificazione del predetto avviso in relazione al procedimento riunito qualora il difensore dell'imputato abbia avuto accesso agli atti di quest'ultimo e non risulti il compimento di atti nuovi la cui mancata conoscenza possa pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, tutelato dalla sanzione prevista dall'art. 416 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 34889/2016
Il richiamo operato dall'art. 163 cod. proc. pen. all'art. 157 cod. proc. pen. in ordine alle formalità da osservare per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto deve essere inteso come limitato alla sola individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell'atto e non invece al luogo o alle modalità di notificazione. (Fattispecie in cui la Corte, attesa l'impossibilità di effettuare la notificazione nel domicilio dichiarato, ha ritenuto legittima la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 8592/2016
La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello.
Cass. civ. n. 121/2016
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a norma dell'art. 613 cod. proc. pen., poichè l'unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall'art.571, comma primo, cod. proc. pen. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione.
Cass. civ. n. 11658/2016
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. in relazione al fatto che non risultava se l'imputato parlasse o capisse l'italiano, poichè la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza. (In motivazione, la S.C. ha sottolineato come il provvedimento annullato senza rinvio facesse riferimento ad un "legittimo dubbio" circa la macanza di conoscenza linguistica, non sorretto da alcuna indicazione del suo fondamento ed anzi smentito da atti che rilevavano una consapevole interlocuzione dell'imputato nel corso del procedimento).