Art. 282 ter – Codice di procedura penale – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis. Nei casi di cui all'articolo 282 bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34069/2024
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", che regola la successione di norme processuali anche in relazione alle misure cautelari, è legittima l'applicazione degli arresti domiciliari, disposta, dopo l'entrata in vigore dell' art. 280, comma 3-bis, cod. proc. pen. introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione al reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, comma secondo, cod. pen., commesso anteriormente alla novella.
Cass. civ. n. 32351/2024
In tema di ingiunzione di pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, imposta quale misura accessoria all'allontanamento dalla casa familiare, sono autonomamente impugnabili le disposizioni che attengono alle modalità esecutive dell'obbligo ove incidano, in modo apprezzabile e tendenzialmente permanente, sulla sua effettività, frustrandone la finalità di assicurare un'adeguata protezione economica alle persone conviventi. (Fattispecie relativa ad appello cautelare avverso la statuizione che subordinava l'obbligo di pagamento alla condizione, meramente potestativa, della ripresa dell'attività lavorativa da parte dell'indagato).
Cass. civ. n. 21264/2024
La sentenza che, all'esito del giudizio di appello, dichiara la nullità per vizio formale o per error in procedendo della sentenza di primo grado (munita di provvisoria efficacia esecutiva), anche se è contestualmente adottata una statuizione di merito di contenuto identico a quella della pronuncia annullata, determina la caducazione del titolo esecutivo (rilevabile ex officio sia dal giudice dell'esecuzione, sia da quello dell'opposizione esecutiva) e non solo la sua trasformazione, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi già compiuti.
Cass. civ. n. 20742/2024
Ai fini dell'applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-bis cod. pen., per "casa familiare" deve intendere il luogo dove si è creato il "nucleo familiare", comunque costituito, senza distinzione in ordine al titolo della convivenza. (Fattispecie in cui è stata disposta la predetta misura nei confronti degli indagati che avevano coabitato con la persona offesa nella casa di quest'ultima, al fine di offrirle cura e assistenza, con condivisione di tempi e spazi, tipici del legame familiare).
Cass. civ. n. 20240/2024
In tema di imposta comunale sugli immobili, il contribuente, pur avendo titolo, in forza della sentenza favorevole esecutiva, per ottenere l'immediata iscrizione a catasto della rendita provvisoriamente stabilita, non può ottenere l'annullamento dell'atto impositivo basato sulla rendita originaria, poiché esso discende dalla retroattività insita nel solo accertamento passato in giudicato e non nella esecutività provvisoria.
Cass. civ. n. 20004/2024
In tema di maltrattamenti in famiglia, è legittimo il provvedimento cautelare che disponga il divieto di avvicinamento dell'indagato al figlio minore vittima di violenza domestica, anche solo assistita, nonostante il diritto di visita riconosciuto dal giudice civile della separazione, dovendo ritenersi prevalenti, in funzione del "best interest of the child", le ragioni di tutela del minore da ogni pregiudizio su quelle del soggetto maltrattante ad esercitare le prerogative genitoriali.
Cass. civ. n. 19899/2024
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale.
Cass. civ. n. 12074/2024
In tema di processo tributario, le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in applicazione di un principio generale, immanente nell'ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell'art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l'inciso "escluso l'articolo 337", così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile.
Cass. civ. n. 3839/2024
In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.
Cass. civ. n. 40070/2023
Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non è fungibile, ex art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, in quanto l'obbligo giornaliero di firmare il registro delle presenze non determina alcuna limitazione della libertà personale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la diversità rispetto alla misura dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare, assimilabile a quella degli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 32380/2023
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c..
Cass. civ. n. 25941/2023
Nella pronuncia, di natura costitutiva, di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è implicitamente inclusa una statuizione di condanna avente natura di titolo esecutivo per il rilascio forzoso del bene trasferito.
Cass. civ. n. 25379/2023
L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen. può concorrere con l'obbligo di firma presso l'autorità di polizia associato al DASPO disposto dal questore ex art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, stante la loro totale autonomia, atteso che il primo persegue la finalità di impedire la reiterazione di condotte di reato, mentre l'obbligo che accede al DASPO è strumentale a che il destinatario non si rechi presso i luoghi in cui sono in corso manifestazioni sportive e ha un'estensione temporale correlata allo svolgimento di esse.
Cass. civ. n. 24789/2023
In materia doganale, l'art. 305 d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD), non sanziona la mancata, tempestiva presentazione del cd. "mod. T1" che abbia cagionato un mero ritardo nell'appuramento doganale della merce, ma il diverso caso in cui quest'ultima non sia stata affatto presentata alla dogana di destinazione per fatto colposo dello speditore, ricorrendo, invece, in ipotesi di mancata presentazione dolosa, la fattispecie del reato di cd. "contrabbando" ex art. 282 TULD.
Cass. civ. n. 24351/2023
Il divieto di avvicinamento alla persona offesa rientra tra le prescrizioni accessorie all'allontanamento della casa familiare che l'art. 282-bis, comma 2, cod. proc. pen., laddove attribuisce al giudice il potere di conformare la misura attraverso l'indicazione delle relative modalità e limitazioni.
Cass. civ. n. 16091/2023
Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio la genericità, anche parziale, del provvedimento applicativo della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dovendo i principi generali in materia di impugnazioni recedere a fronte di provvedimenti idonei a incidere sullo "status libertatis". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dell'obbligo di tenersi a una determinata distanza dai medesimi, sul rilievo che non era stata data specifica indicazione dell'ambito territoriale del divieto).
Cass. civ. n. 2318/2023
Non costituisce legittimo impedimento a comparire dell'imputato la sottoposizione alla misura coercitiva di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., atteso che le relative prescrizioni di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza fisica da tali luoghi o dalla persona offesa, anche se disposte cumulativamente, non comportano una limitazione della libertà di movimento del soggetto gravato che abbia carattere assoluto, da doversi ritenere sussistente anche nel contesto "protetto" dell'udienza, neppure nei casi di prevista partecipazione ad essa della persona offesa, sicché non si pone alcuna esigenza di autorizzare l'imputato a presenziare al dibattimento.
Cass. pen. n. 23472/2019
In tema di misure cautelari, il collocamento della persona offesa in una struttura protetta non preclude l'applicabilità della misura del divieto di avvicinamento alla stessa previsto dall'art. 282-ter cod. proc. pen., non influendo tale ricovero sull'attualità del pericolo di recidiva ed essendo il provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in cui essa si trovi. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 11/12/2018).
Cass. pen. n. 8333/2015
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza che dispone ex art. 282 ter cod. proc. pen. il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi ai quali è inibito l'accesso, poichè solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo dell'osservanza delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, evitando l'imposizione all'indagato di una condotta di "non facere" indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa.
Cass. pen. n. 5664/2015
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282 ter, cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto della proibizione, perché solo in tal modo il provvedimento assicura sia l'esigenza di praticabilità della misura sia la necessità di contenere le limitazioni imposte all'indagato nei confini strettamente necessari alla tutela della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata per indeterminatezza nell'indicazione dei luoghi vietati, demandando al giudice di merito la eventuale possibilità di applicare all'indagato un generale divieto di avvicinamento alla persona offesa che non richiede la specifica individuazione delle zone in cui è interdetto l'accesso).
Cass. pen. n. 48395/2014
La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter cod. proc. pen., può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.
Cass. pen. n. 36887/2013
La misura cautelare del divieto di avvicinamento prevista dall'art. 282 ter c.p.p. può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.
Cass. pen. n. 27798/2013
La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter, cod. proc. pen., deve indicare in maniera sufficientemente determinata i luoghi l'accesso ai quali è inibito all'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinata l'indicazione di non avvicinarsi al luogo di dimora o di lavoro della vittima in quanto si tratta di luoghi individuati e ben noti all'obbligato).
Cass. pen. n. 19552/2013
La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter c.p.p., può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.