Art. 326 – Codice di procedura penale – Finalità delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale [50, 358, 405, 412].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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