Art. 359 bis – Codice di procedura penale – Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all’articolo 224 bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenete i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’articolo 224 bis, provvedendo a disporre l’accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l’esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.
3. Nei casi di cui al comma 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224 bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite . Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 191.
3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224 bis.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27813/2024
In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, priva di certezza gli esiti cui perviene, sicché non è possibile conferire ad essi una valenza indiziante, costituendo, piuttosto, un mero dato processuale, sprovvisto di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. (Fattispecie relativa a indagini genetiche su un mozzicone di sigaretta rinvenuto all'interno di un'autovettura sottratta).
Cass. civ. n. 23769/2024
Al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare l'appello, aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, omettendo di considerare che la domanda dallo stesso formulata era stata accolta in primo grado, sia pure per una somma inferiore a quella richiesta).
Cass. civ. n. 17962/2024
In caso di prelievo salivare su minore, ospitato presso una comunità, è legittimo il consenso prestato dal responsabile della struttura, individuato come "temporaneo" tutore dello stesso, in quanto il carattere provvisorio dell'ufficio non implica una riduzione dei poteri rappresentativi e di cura del minore.
Cass. civ. n. 3445/2024
Il differimento d'ufficio o per iniziativa del giudice designato previsto dall'art. 168-bis c.p.c. è regola estendibile anche al giudizio d'appello ex art. 359 c.p.c. e suscettibile di escludere che l'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione possa essere anticipata. Pertanto, qualora, in violazione della regola in parola, venga comunque disposta l'anticipazione d'ufficio dell'udienza, senza che ne sia effettuata la notifica o la comunicazione ai difensori delle parti o alle parti personalmente quando non ancora costituite, viene leso irreparabilmente il diritto del convenuto a costituirsi entro la data consentitagli, derivandone una nullità insanabile, idonea a travolgere tutti gli atti del processo, compresa la sentenza.
Cass. civ. n. 41124/2023
Lista testi - Indicazione come testimone dell'agente di polizia giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti tecnici - Possibilità - Sussistenza. In tema di prova testimoniale, la parte ottempera all'onere di cui all'art. 468 cod. proc. pen. indicando nella propria lista, in qualità di testimone e non di consulente tecnico, un ufficiale di polizia giudiziaria, compiutamente identificato nelle generalità e nell'ufficio di servizio, perché riferisca sugli accertamenti tecnici svolti, atteso che in tal modo emergono le circostanze su cui verterà l'esame, consentendo il più ampio contraddittorio, considerato che gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. ben possono essere delegati alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 35624/2023
La mancanza del verbale attestante il consenso al prelevamento di campioni biologici non dà luogo a inutilizzabilità "patologica" dell'atto di prelievo, posto che le disposizioni di cui agli artt. 224-bis e 359-bis cod. proc. pen. ne consentono l'effettuazione coattiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fossero utilizzabili, in sede di giudizio abbreviato, gli esiti delle attività di prelievo coattivo di capelli e saliva, pur in assenza del verbale attestante il consenso della persona interessata).
Cass. civ. n. 30298/2023
La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).
Cass. civ. n. 27148/2023
In tema di indagini preliminari, l'attività di campionamento dei rifiuti non ha natura di accertamento tecnico, ma di rilievo, salvi i casi in cui la refertazione dei campioni richieda specifiche competenze o l'utilizzo di tecniche particolari di prelievo, nei quali è riconosciuto all'indagato il diritto al previo avviso del compimento delle operazioni. (In motivazione, la Corte, dopo aver ribadito che l'attività di campionamento dei rifiuti non impone il rispetto delle metodiche fissate dalla norma UNI 10802, ha chiarito che è rimessa al giudice del fatto la valutazione circa il "quantum" di competenza e di difficoltà tecnica richiesto per l'effettuazione delle operazioni di prelievo, strumentale ai fini dell'eventuale attivazione della procedura garantita di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 10926/2023
La mancanza nell'atto di citazione d'appello di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in ius", non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia "ex tunc". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto che la mancanza, nell'atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, dell'indicazione della data di udienza di comparizione e degli inviti previsti dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., vigente "ratione temporis", non poteva essere sanata con la costituzione dell'appellato, né con la rinnovazione della citazione, ritenendo inapplicabile l'art. 164 c.p.c. al giudizio d'appello.)
Cass. civ. n. 5947/2023
La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
Cass. pen. n. 2476/2015
In tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, ove nell'attività di estrazione dei campioni sia necessario l'intervento coattivo sulla persona, al prelievo può provvedere direttamente il pubblico ministero attraverso la nomina di un consulente tecnico, previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 359 bis c.p.p. oppure il perito nominato dal giudice, nel caso in cui all'analisi estrattiva e comparativa del profilo genetico si proceda nelle forme dell'incidente probatorio.