Art. 374 – Codice di procedura penale – Presentazione spontanea

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio [453]. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari [272-325].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 47012/2018

Le dichiarazioni rese dall'indagato spontaneamente presentatosi all'A.G. richiedono il rispetto delle garanzie difensive solo in caso di contestazione chiara e precisa del fatto addebitato ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc. pen., risultando, in tale ipotesi, equipollenti a quelle rese in sede di interrogatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la precedente notifica all'indagato di un decreto di perquisizione e sequestro non costituisse la contestazione, in forma chiara, di uno specifico fatto).

Cass. pen. n. 39352/2002

Le dichiarazioni spontanee rese all'autorità giudiziaria equivalgono «ad ogni effetto» all'interrogatorio - dunque anche ai fini dell'interruzione della prescrizione - ex art. 374, comma 2 c.p.p. solo quando vi sia stata una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente non fossero state equiparate all'interrogatorio, ai fini dell'interruzione della prescrizione, le dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie rese dall'imputato divenuto collaboratore di giustizia in assenza di qualsiasi contestazione in forma chiara di un fatto specifico da parte dell'A.G., non potendosi ritenere valida una «contestazione di massima» comprensiva di ogni possibile reato riconducibile a legami con la criminalità organizzata di Napoli).

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