Art. 163 – Codice di procedura penale – Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e 157.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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