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Art. 164 — Durata del domicilio dichiarato o eletto

Art. 164 — Durata del domicilio dichiarato o eletto

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 11810/2014

La determinazione del domicilio dichiarato o eletto, valida per ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in relazione al giudizio di cassazione ai fini della notificazione dell’avviso di udienza, opera solo per il caso in cui l’imputato non sia assistito da difensore di fiducia cassazionista, giacché, in caso contrario, detto difensore è costituito “ex lege” domiciliatario della parte a norma dell’art. 613 cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 5030/2014

Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l’imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero nel biennio contravvenzioni della medesima indole, atteso che tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.

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Cass. pen. n. 306/2007

Avuto riguardo al disposto di cui all’art. 164 c.p.p., secondo cui « la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613 comma secondo» l’elezione di domicilio effettuata dall’imputato nel corso del giudizio di merito presso avvocato non cassazionista conserva validità anche nel giudizio di cassazione, ai fini della notifica dell’avviso di udienza all’imputato medesimo, secondo quanto previsto dal comma quarto del citato art. 613 c.p.p., per il caso in cui egli non sia assistito da difensore di fiducia cassazionista.

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Cass. pen. n. 7412/2006

In fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l’imputato nel procedimento di cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l’osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all’imputato. [In motivazione la Corte, nell’annullare la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva ritenuto la validità del titolo esecutivo, ha osservato che l’elezione di domicilio fatta in sede di cognizione non poteva avere più alcuna efficacia nella successiva fase dell’esecuzione, ragion per cui, una volta che dagli atti risultava l’effettiva residenza all’estero del condannato, non si sarebbe potuto dichiarare la sua irreperibilità, dopo che era stata accertata soltanto la sua assenza dal territorio nazionale, dovendosi, invece, in analogia a quanto previsto per l’imputato dall’art. 169 c.p.p., inviare al medesimo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione dell’Autorità che curava l’esecuzione, con l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato].

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