Art. 164 – Codice di procedura penale – Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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