Art. 444 – Codice di procedura penale – Applicazione della pena su richiesta
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria . L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti . Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 . Si applica l'articolo 537 bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale [163 c.p.] non può essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317 bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 38070/2012
In tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione.
Cass. civ. n. 37967/2012
Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza le parti non possono prima procedere alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia in ordine ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive ed alle conseguenze nel caso di violazione, di guisa che essi possono trovare applicazione individualmente, senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino determinando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene.
Cass. civ. n. 11209/2012
In tema di patteggiamento, il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena è sempre revocabile qualora, dopo la stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., sia sopravvenuta una legge più favorevole o tale ritenuta dall'interessato, che alteri la precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si sia determinata a chiedere o ad acconsentire all'accordo.
Cass. civ. n. 3107/2012
In tema di cosiddetto "patteggiamento allargato", allorché sia applicata una pena detentiva superiore ai due anni, congiunta o meno a pena pecuniaria, è consentita, nei congrui casi, l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand'anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato. (In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di conseguenze prevedibili, l'imputato può sempre evitarne l'applicazione subordinando l'efficacia della richiesta di patteggiamento all'esclusione delle pene accessorie o delle misure di sicurezza, con facoltà per il giudice di rigettarla ove ritenga di doverle applicare).
Cass. civ. n. 2207/2012
L'erronea indicazione del reato base, individuato per la determinazione della pena su cui operare l'aumento per la continuazione, rileva, ai fini del sindacato di legittimità, solo nel caso in cui, dall'errato recepimento dei termini dell'accordo sulla pena da applicare ai sensi dell'art. 444 c.p.p., derivi l'impossibilità di far coincidere la pena finale indicata con quella concordata dalle parti e non, invece, quando nessuna conseguenza vi sia rispetto alla pena finale oggetto dell'accordo. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il giudice, correttamente ratificando l'accordo tra le parti nella misura finale, aveva però erroneamente individuato quale reato-base quello di furto, punito meno gravemente rispetto a quello previsto dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990 - ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato per carenza di interesse).
Cass. civ. n. 35738/2010
Ai fini dell'interdizione al cosiddetto "patteggiamento allargato" nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, c.p., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la testuale disposizione dall'art. 444, comma 1-bis, c.p.p., la quale fa riferimento a "coloro che siano stati dichiarati recidivi", è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici "status", come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un'apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge).
Cass. civ. n. 48477/2008
Ai fini dell'operatività della recidiva qualificata come causa di esclusione del patteggiamento ai sensi dell'art. 444, comma primo-bis, c.p.p., è sufficiente che essa sia stata contestata, in tal senso dovendosi intendere, trattandosi di una circostanza, il concetto di "dichiarazione" al quale si richiama la predetta disposizione per ricomprendere anche le altre situazioni soggettive quali condizione di delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Cass. civ. n. 1853/2006
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale.
Cass. civ. n. 8442/2005
In tema di spese di costituzione e difesa di parte civile, deve ritenersi legittima, in caso di condanna dell'imputato, la liquidazione, in favore della parte civile, anche dell'onorario per l'atto di costituzione e per la procura, nonché per le voci «corrispondenza» e «sessioni» atteso che l'art. 5 della tariffa penale approvata con D.M. n. 585 del 1994, pur stabilendo che le tariffe ivi indicate valgano anche per la parte civile costituita in giudizio, aggiunge che quest'ultima, «tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile» (principio affermato, nella specie, con riguardo a sentenza di «patteggiamento»).
Cass. pen. n. 6755 del 22 febbraio 2005
In tema di patteggiamento, la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio contra legem e dunque non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione. Ne consegue che, se l'imputato non contesta in radice la provenienza del denaro, il suo ricorso va dichiarato inammissibile. (Ha specificato la Corte che ciò è particolarmente evidente alla luce delle modifiche dalla legge n. 134 del 2003 all'art. 445 c.p.p. in tema di confisca, che - consentendola anche quando essa è facoltativa ex art. 240 c.p. - comportano soltanto, nel caso di facoltatività della misura, l'obbligo per il gudice di specifica motivazione).
Cass. civ. n. 4419/2005
In tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. c.p.p., poiché la decisione del giudice che ratifica l'accordo corrisponde all'interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l'incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilità di ufficio. (Fattispecie nella quale l'imputato, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, aveva tempestivamente chiesto al Gip - e ottenuto dopo la prestazione del consenso del P.M. - l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., censurandone poi la decisione sull'unico rilievo che competente a pronunciarsi sarebbe stato il giudice del dibattimento; la Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha ritenuto la declaratoria di nullità preclusa dalla inammissibilità dell'impugnazione dovuta a carenza di interesse).
Cass. civ. n. 2900/2004
In tema di patteggiamento, la prescrizione maturata antecedentemente alla scelta pattizia non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo fra le parti costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.
Cass. civ. n. 25879/2003
In materia di reati edilizi, qualora venga proposto ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento disponente la sanzione della confisca amministrativa di manufatto abusivo, la Corte Suprema di Cassazione può, senza violare il divieto di reformatio in peius e il principio devoluti, annullare senza rinvio la sentenza limitatamente alla disposizione della confisca e disporre l'applicazione della sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione, la cui irrogazione costituisce atto dovuto e non discrezionale.
Cass. civ. n. 21203/2003
L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma può solo esserlo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio, in quanto si tratta di provvedimento non definitivo, posto che tale richiesta può essere riproposta e può trovare accoglimento nel giudizio ordinario.
Cass. civ. n. 6521/2003
In sede di applicazione pena su richiesta delle parti il giudice, mentre ha l'obbligo di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, previa verifica generica delle condizioni di legittimazione della costituzione e di ammissibilità della domanda, non può compiere alcuna valutazione sull'atto di transazione prodotto in giudizio, né al fine di verificare se esso sia stato esaustivo delle obbligazioni nascenti in capo all'imputato, né al fine di verificare il venir meno dell'interesse ad agire della persona offesa, poiché la transazione sul danno non preclude il diritto a far valere eventali danni emersi successivamente alla sottoscrizione della transazione.
Cass. pen. n. 30505 del 6 agosto 2001
Atteso il decisivo valore che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, assume il verbale di udienza, in cui vengono consacrate le concordi volontà delle parti, deve ritenersi possibile, in caso di divergenza fra detto verbale ed il dispositivo della sentenza, attribuire prevalenza al primo, quando non vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente ed anche per implicito, distaccarsi dalla determinazione della pena indicata dalle parti o dall'accordo intervenuto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata applicata la procedura di correzione dell'errore materiale, ex art. 130 c.p.p., per rimediare all'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., della sospensione condizionale della pena).
Cass. civ. n. 3096/2001
In tema di patteggiamento, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie (nella specie: sospensione della patente di guida) che ne conseguono di diritto, di talché l'accordo tra le parti circa la durata delle sanzioni medesime non è vincolante per il giudice, che le determina secondo i parametri ai quali rinvia il codice della strada.
Cass. civ. n. 3057/2001
In tema di applicazione della pena su richiesta, i termini dell'accordo tra imputato e pubblico ministero (il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori) non si estendono agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile; ne consegue che, non essendo ricompresa l'entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggianti, non può considerarsi preclusa alla parte interessata (l'imputato o la stessa parte civile) la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità.
Cass. civ. n. 6580/2000
In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora, in sede di legittimità, si rilevi che una clausola dell'accordo concluso tra le parti sia stata pattuita in violazione di legge, la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. non può essere annullata solamente in parte qua, ma deve esserlo integralmente, in quanto l'accordo delle parti non è suscettibile di modifica da parte del giudice. (Fattispecie in tema di invalidità della clausola che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile).
Cass. civ. n. 4945/2000
In tema di patteggiamento in appello, poiché la legittima difesa non rientra tra le cause generali di non punibilità, essa è da considerarsi oggetto di rinuncia nel momento in cui viene concordata la pena. La sua sussistenza, pertanto, non può essere riproposta ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dal momento che essa non inerisce alla struttura della fattispecie ed alla colpevolezza, ma postula viceversa la esistenza del reato (perfetto nei suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi) e dal momento che il suo riconoscimento comporta la assoluzione con la formula “perché il fatto è stato commesso da persona non punibile”.
Cass. civ. n. 1445/2000
In tema di patteggiamento la procedura dettata dagli artt. 444 e ss. c.p.p. è tale per cui la stipulazione del patto fra l'imputato, personalmente (o a mezzo di procuratore speciale), e il pubblico ministero, comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale, vertendo il patto esclusivamente in ordine alla entità della pena e alla considerazione delle eventuali circostanze. (Nella fattispecie, relativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore cui non sarebbe stato dato alcun avviso della data dell'udienza di convalida dell'arresto, la Corte, alla stregua dell'enunziato principio, ha chiarito che l'omessa citazione rituale del difensore di fiducia diviene irrilevante a fronte della volontà libera e dichiarata di patteggiare la pena purché sia assicurata la presenza di un difensore (anche di ufficio) che garantisca la conformità del patto alla legge. Ciò in quanto la volontà di stipulare il patto medesimo è prerogativa esclusiva dell'imputato rispetto alla quale (salvo il caso di procura speciale) il difensore non può surrogarsi).
Cass. civ. n. 7262/1999
L'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall'accordo intervenuto tra le parti. Il giudizio di applicazione della pena deve infatti ritenersi svincolato dalla specificità delle forme processuali nel corso delle quali esso si è innestato. Appare pertanto necessario e sufficiente che la richiesta di patteggiamento sia stata ritualmente avanzata nell'ambito di una di quelle udienze in cui la legge ne ammette la proposizione. A tanto consegue che la pretesa invalidità del giudizio direttissimo, derivante dalla nullità dell'udienza di convalida, non si estende alla sentenza di patteggiamento.
Cass. civ. n. 1517/1999
In tema di applicazione della pena concordata, la locuzione «diminuita fino ad un terzo» presente nell'art. 444 c.p.p. sta a significare che la riduzione «per il rito» non può superare un terzo e non che il giudice possa ridurre la pena ad un terzo, vale a dire decurtando di due terzi la pena risultante dopo l'applicazione delle circostanze.
Cass. civ. n. 627/1999
In tema di patteggiamento le parti, sia quella privata che pubblica, una volta intervenuti l'accordo e la ratifica motivata, non possono più recedere dall'irretrattabile patteggiamento e non possono proporre questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione. Non possono censurare i provvedimenti da essi sollecitati, se rispettosi del principio di legalità e, quindi, revocare il consenso prestato, con la surrettizia prospettazione del vizio di motivazione dovendo sindacare, specificamente, la statuizione e eventualmente denunziare l'errore di qualificazione giuridica, sulla base degli atti richiamati dalla sentenza. Il principio è valido anche per la Procura Generale che, pur avendo una supremazia gerarchica ed istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento, e non può proporre come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo.
Cass. civ. n. 1752/1998
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non afferma la penale responsabilità dell'imputato. Pertanto, essa non è idonea a dar luogo all'incompatibilità - introdotta con sentenza additiva della Corte costituzionale 2 novembre 1996, n. 371, che ha modificato in tal senso l'art. 34 c.p.p. - del giudice che tale sentenza abbia pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti di concorrenti nel reato, nel separato giudizio a carico di altro coimputato. A maggior ragione deve essere affermata l'inidoneità di tale sentenza ai fini anzidetti se la condotta ascritta a quest'ultimo coimputato, nell'ambito dello stesso capo di imputazione, sia diversa da quella addebitata ai coimputati che hanno patteggiato la pena nel separato giudizio. (Fattispecie in tema di corruzione).
Cass. civ. n. 1241/1998
Una volta richiesta ed ottenuta pronuncia ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) non può essere sollevata la questione della prescrizione, se maturata successivamente, in quanto il procedimento speciale consensuale è stato già concluso con l'accordo delle parti e sarebbe contraddittorio considerarlo in fieri ai fini della prescrizione.
Cass. civ. n. 115/1998
La richiesta di patteggiamento non è più revocabile una volta che su di essa sia stato espresso il consenso dell'altra parte. Infatti nessun recesso è più possibile quando le manifestazioni di volontà delle parti hanno determinato nel procedimento effetti irreversibili. Tali effetti si verificano nel caso regolato dall'art. 447 c.p.p., già prima della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta. Con il consenso del pubblico ministero, infatti, il procedimento si avvia verso un epilogo anticipato che, con l'assunzione da parte dell'inquisito della qualità di imputato, e l'esercizio dell'azione penale, non consente il ritorno alla fase delle indagini preliminari. Una ulteriore conferma può trarsi dall'art. 447, ultimo comma, c.p.p., il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest'ultima non è revocabile: sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunto l'accordo, la richiesta potesse invece essere revocata.
Cass. civ. n. 5671/1996
Allorquando il giudizio sia stato definito in primo grado con il rito abbreviato, ben possono le parti chiedere il cosiddetto patteggiamento in sede di appello. Il rito previsto dall'art. 599, comma 4, c.p.p., infatti, non comporta alcun beneficio per l'imputato e si differenzia da quello ordinario sol perché il giudice provvede in Camera di consiglio, anziché al dibattimento. (Fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato la nullità dell'ordinanza con la quale la corte d'appello aveva rigettato la richiesta di patteggiamento, per il principio della non cumulabilità dei due riti speciali).
Cass. civ. n. 2361/1995
In tema di riti alternativi, non è possibile la trasformazione del rito abbreviato con quello dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. poiché, attesa la sostanziale diversità tra i due riti, essi si pongono tra loro in alternativa.
Cass. civ. n. 1421/1995
Attesa la permanente validità del rinvio operato dall'art. 261 c.p.m.p. al codice di procedura vigente, le cui disposizioni, ai sensi di detta norma, vanno osservate anche nei procedimenti davanti ai tribunali militari salvo che la legge disponga altrimenti, deve ritenersi sicuramente applicabile anche nel rito militare, in assenza di qualsivoglia disposizione speciale in contrario, l'istituto del «patteggiamento» di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. (Nella specie l'inoperatività del detto istituto era stata sostenuta anche sulla base della considerazione — non ritenuta valida dalla Corte — che, atteso il limitato carico di lavoro gravante sui tribunali militari, il legislatore non avrebbe avuto ragione di perseguire, mediante l'istituto medesimo, quelle stesse finalità deflattive che aveva invece ragione di perseguire nell'ambito della giurisdizione ordinaria).