Art. 61 bis – Codice penale – Circostanza aggravante del reato transnazionale

Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416 bis 1.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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