Art. 91 – Codice penale – Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore [613, 690].

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita [688].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16463/2024

In tema di misure cautelari personali, non determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 27 cod. proc. pen. sulla necessità di rinnovazione del provvedimento genetico la richiesta di revoca o sostituzione avanzata al giudice che ha adottato tale provvedimento dopo che il pubblico ministero procedente abbia disposto la trasmissione degli atti ad altro ufficio inquirente, istituito presso un diverso giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale presso cui è istituito l'Ufficio del pubblico ministero spogliatosi della disponibilità degli atti ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen. aveva omesso di pronunciarsi su un'istanza di revoca o sostituzione della misura e, quindi, di dichiararsi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.).

Cass. civ. n. 35543/2012

Lo stato di ubriachezza accidentale di cui all'art. 91 cod. pen. ricorre solo quando esso sia involontario nella causa, con l'esclusione di ogni partecipazione dolosa o colposa della volontà dell'agente.

Cass. civ. n. 14610/1986

L'ubriachezza accidentale rappresenta un'ipotesi eccezionale, rispetto all'ubriachezza volontaria o colposa, sicché la prova del caso fortuito o della forza maggiore deve essere certa come, in genere, per tutte le cause idonee ad escludere o diminuire l'imputabilità che sia prescritta dalla legge.

Cass. civ. n. 1391/1975

L'eventuale esistenza di una infermità che esclude la capacità di intendere e di volere non può essere desunta dalla sola ebrietà i cui momentanei effetti sono identici sia nei soggetti normali, sia in quelli anormali, ma deve essere accertata attraverso attenta e approfondita indagine sullo stato psichico momentaneamente turbato dalla ingestione di alcool.

Cass. civ. n. 1265/1969

L'ubriachezza è accidentale quando l'agente si ubriaca senza sua colpa; è colposa quando si ubriaca per imprudenza o negligenza; è dolosa quando si ubriaca volontariamente; è preordinata quando si ubriaca al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa.

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