Art. 91 – Codice penale – Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore [613, 690].

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita [688].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 18220/2015

La regola secondo cui l'imputabilità non è esclusa né diminuita dall'ubriachezza o dall'assunzione di sostanze stupefacenti, a meno che esse non siano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore, non esime dal dovere di accertamento della colpevolezza attraverso l'indagine sull'atteggiamento psicologico tenuto dall'agente al momento della commissione del fatto ascrittogli.

Cass. pen. n. 35543/2012

Lo stato di ubriachezza accidentale di cui all'art. 91 cod. pen. ricorre solo quando esso sia involontario nella causa, con l'esclusione di ogni partecipazione dolosa o colposa della volontà dell'agente.

Cass. pen. n. 14610/1986

L'ubriachezza accidentale rappresenta un'ipotesi eccezionale, rispetto all'ubriachezza volontaria o colposa, sicché la prova del caso fortuito o della forza maggiore deve essere certa come, in genere, per tutte le cause idonee ad escludere o diminuire l'imputabilità che sia prescritta dalla legge.

Cass. pen. n. 1391/1975

L'eventuale esistenza di una infermità che esclude la capacità di intendere e di volere non può essere desunta dalla sola ebrietà i cui momentanei effetti sono identici sia nei soggetti normali, sia in quelli anormali, ma deve essere accertata attraverso attenta e approfondita indagine sullo stato psichico momentaneamente turbato dalla ingestione di alcool.

Cass. pen. n. 1265/1969

L'ubriachezza è accidentale quando l'agente si ubriaca senza sua colpa; è colposa quando si ubriaca per imprudenza o negligenza; è dolosa quando si ubriaca volontariamente; è preordinata quando si ubriaca al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE