Art. 97 – Codice penale – Minore degli anni quattordici
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni [222, 224].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 27748/2024
Il delitto di ricettazione e quello di possesso di segni distintivi contraffatti possono concorrere, descrivendo le fattispecie incriminatrici condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 7856/2024
L'omessa denuncia della detenzione di cartucce costituenti, per calibro e numero, il possibile munizionamento di un'arma comune da sparo clandestina integra l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod. pen., in quanto la clandestinità dell'arma, in assoluto non detenibile, impedisce di ritenere penalmente irrilevante la mancata denuncia delle relative munizioni.
Cass. civ. n. 24808/2023
Integra il delitto di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. il possesso di un documento di identificazione valido per l'espatrio falso - nella specie, il passaporto -, nel caso in cui l'imputazione per il concorso nella previa contraffazione del documento, avvenuta all'estero, contestata a norma del secondo comma della disposizione citata, non risulti procedibile per mancanza della richiesta del Ministro della giustizia di cui all'art. 10 cod. pen.
Cass. civ. n. 4587/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui, con riferimento al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., poiché l'indicata norma incriminatrice prevede una forbice edittale sufficientemente ampia da consentire al giudice di adeguare la sanzione al fatto pur in presenza della recidiva qualificata, sicché non sono ravvisabili contrasti né con il principio di proporzionalità della pena, né con il principio di offensività.
Cass. civ. n. 12516/2022
Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi non è configurabile in relazione alla tessera sanitaria, che non è documento valido per l'espatrio, in quanto non espressamente indicato come equipollente alla carta d'identità nell'elenco di cui all'art. 35 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Cass. civ. n. 2669/2021
È configurabile il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi nel caso di documento valido per l'espatrio falsificato solo in una parte, purché significativa, intendendosi per tale quella che attesti un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo sia destinato a provare. (Fattispecie in tema di occultamento del timbro di non validità per l'espatrio apposto sul documento di identità).
Cass. civ. n. 1808/2021
Integra il delitto di cui all'art. 497-ter, comma 1, n. 1, seconda parte, cod. pen. la detenzione di un contrassegno (nella specie un lampeggiante removibile di colore blu, completo di alimentatore) ancorché attualmente non più in dotazione alle forze dell'ordine, ma che ne simuli la funzione, essendo idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso.
Cass. civ. n. 31530/2021
In tema di diffamazione, nel caso di "offesa alla memoria del defunto", i prossimi congiunti e gli altri soggetti indicati dall'art. 597, comma 3, cod. pen. sono legittimati "iure proprio" ad esercitare il diritto di querela, quali soggetti passivi dell'offesa. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, non occorre che i querelanti manifestino espressamente la volontà di tutelare la memoria del loro congiunto, essendo sufficiente che espongano l'accadimento storico ritenuto lesivo).
Cass. civ. n. 22347/2021
Non è configurabile il reato di cui all'art. 697 cod. pen. in caso di detenzione di un caricatore per arma comune da sparo in grado di contenere un numero di colpi inferiore a dieci per le armi lunghe, e a venti per le quelle corte, atteso che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, dall'art. 3 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, in tal caso non è più obbligatoria la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
Cass. civ. n. 32631/2020
In tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di "bis in idem" processuale e di "bis in idem" sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico. (In applicazione del principio, la Corte, nonostante la qualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 497-bis cod. pen. e, quindi, la non operatività del "bis in idem" sostanziale, ha ravvisato il "bis in idem" processuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen.).
Cass. civ. n. 25218/2020
Il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio, gravando sull'imputato che ne contesti l'esistenza il relativo onere di allegazione probatoria.
Cass. civ. n. 1898/2020
Nell'ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un'arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod. pen., con esclusione dell'assorbimento nella fattispecie di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente.
Cass. civ. n. 12308/2020
Integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputata, convivente di un soggetto pregiudicato ristretto agli arresti domiciliari, la quale, nel corso di una perquisizione, invitata dagli operanti ad allontanarsi dal divano sul quale si era accomodata, aveva cercato di nascondere un'arma clandestina che si trovava occultata sotto il cuscino su cui era seduta).
Cass. civ. n. 6167/2020
La detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo non integra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge 10 febbraio 1967 n. 895, ma la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.
Cass. civ. n. 48241/2019
La detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all'estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benché quest'ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen.).
Cass. civ. n. 17792/2019
Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, indipendentemente dall'uso; pertanto, la valutazione della sua idoneità a offendere il bene tutelato, ai fini dell'applicazione dell'art. 49 cod. pen., deve essere effettuata senza considerare le ulteriori circostanze del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la rilevanza della circostanza dell'esibizione del passaporto falsificato unitamente ad un permesso di soggiorno grossolanamente riprodotto).
Cass. civ. n. 8543/2019
Non vi è rapporto di specialità tra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis cod. pen.) e quello di false dichiarazioni sulla identità personale (art. 496 cod. pen.), trattandosi di fattispecie che descrivono condotte differenti (possesso e false dichiarazioni) e che, pertanto, concorrono.
Cass. civ. n. 26042/2019
Integra il delitto di cui all'art. 497-ter, primo comma, n. 1, prima parte, cod. pen., la condotta di chi detiene una paletta segnaletica identica a quella in uso ai Carabinieri, priva soltanto del numero identificativo seriale, trattandosi di contrassegno comunque idoneo a trarre in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso a detto uso.
Cass. civ. n. 25203/2019
Nel caso di detenzione di più armi di differente tipologia, si configura, per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, non un'ipotesi di continuazione, ma un unico reato. (Fattispecie in cui l'imputato veniva trovato in possesso di più armi da guerra, armi comuni da sparo e di armi clandestine).
Cass. civ. n. 12620/2019
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato. (Fattispecie in cui l'efficienza delle cartucce, detenute dall'imputato all'interno di un pacchetto di sigarette riposto in un mobile del suo appartamento, è stata desunta dalle accurate modalità di conservazione in ambiente chiuso e protetto rispetto a possibili fonti di compromissione della capacità esplodente).
Cass. civ. n. 3029/2019
È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'esercente la potestà genitoriale nell'interesse di minore infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito, atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313.
Cass. civ. n. 16118/2019
È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'imputato infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313.
Cass. pen. n. 25659 del 6 giugno 2018
Integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (In motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione).
Cass. civ. n. 20186/2018
In materia di armi, l'obbligo di denunzia della detenzione dell'arma trasferita, di cui all'art. 38 TULPS, sussiste anche nel caso di trasferimento a titolo di comodato o di locazione, atteso che l'art. 22 legge n.110 del 1975, nel disciplinare le condizioni di liceità del trasferimento a tale titolo, non prevede alcuna deroga al predetto obbligo.
Cass. civ. n. 28627/2017
La nullità della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale ordinario nei confronti di un soggetto che, successivamente, è risultato essere minorenne all'epoca dei fatti, non è deducibile nella fase esecutiva, mentre la revisione è ammissibile solo in presenza di nuovi elementi idonei a comprovare che il condannato, al momento dei fatti, fosse un minore infraquattordicenne, perciò non imputabile.
Cass. civ. n. 6784/2015
Non è configurabile il concorso apparente di norme tra la fattispecie prevista dall'art. 497 ter, comma primo, n. 1, cod. pen. e quella disciplinata dall'art. 177 D.L.vo n. 285 del 1992, atteso che mentre la prima punisce la detenzione di oggetti che simulano la funzione dei corpi di polizia, la seconda sanziona invece l'abuso nell'utilizzo dei dispositivi in questione nella circolazione stradale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato di cui all'art. 497 ter cod. pen. in relazione alla condotta di un privato cittadino il quale aveva detenuto sulla propria autovettura un lampeggiante removibile di colore blu del tipo in uso alle forze di polizia).
Cass. civ. n. 5355/2015
Integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen., (possesso e fabbricazione di documenti falsi), concorrere nella contraffazione del falso passaporto posseduto, considerato che la "ratio" della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. - è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione. (Fattispecie in cui il passaporto recava la foto del possessore ma con generalità diverse).
Cass. civ. n. 45217/2013
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato. (Fattispecie in cui l'efficienza delle cartucce, detenute dall'imputato all'interno di un armadio blindato, era stata affermata in base alle dichiarazioni di un teste qualificato ed alle particolari modalità di custodia).
Cass. civ. n. 35094/2013
Integra il reato di cui all'art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, c.p. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell'attualità dell'uso è richiesto solo per l'ipotesi di cui all'art. 497 ter, comma primo, n. 1, prima parte, c.p. - che commina la sanzione per il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano 'in usò alla Polizia - mentre l'ipotesi di cui all'art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, c.p. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso stesso del segno. (Nella specie si trattava di paletta, ancorché non più in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana).
Cass. civ. n. 29956/2013
La detenzione di arma costruita artigianalmente non è punibile ai sensi dell'art. 697 c.p. perché, se essa è idonea allo sparo, rientra nell'ambito di applicabilità della L. n. 895 del 1967; in caso contrario, il suo possesso è libero e non richiede nemmeno la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
Cass. civ. n. 18535/2013
Il secondo comma dell'art. 497 bis c.p., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale.
Cass. civ. n. 12268/2012
Integra il delitto di cui all'art. 497 bis, comma primo, c.p. (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, considerato che la fattispecie normativa di cui all'art. 497 bis, comma primo, c.p., prescinde dall'esclusione di ogni forma di concorso nella falsità e non ha, pertanto, carattere residuale in ordine ad eventuale compartecipazione nella confezione dell'atto falso. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la responsabilità dell'imputato in ordine al reato in questione, ritenendo che il possesso del documento falso costituisse condizione obiettiva di punibilità rispetto alla preesistente falsificazione).
Cass. civ. n. 5061/2012
Il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497 bis c.p. solo se il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio.
Cass. civ. n. 4757/2012
La detenzione abusiva di proiettili integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 c.p., con conseguente esclusione di quella prevista dall'art. 650 c.p., posto che quest'ultima norma, essendo di natura sussidiaria, trova applicazione solo quando la violazione dell'obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionato.