Art. 213 – Codice penale – Stabilimenti destinati all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

Le misure di sicurezza detentive [215] sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento [145, 188].

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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