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Art. 199 — Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

Art. 199 — Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge [ 1 ] e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 1058/1999

Le misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario possono essere concesse solo con riferimento alla esecuzione delle “pene” e non anche per le misure di sicurezza disciplinate dagli artt. 199 e ss. c.p.

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Cass. pen. n. 804/1996

La constatata mancata convalida del sequestro (probatorio o preventivo) operato dalla polizia giudiziaria impone la restituzione del manufatto abusivo, e ciò ancorché di questo sia stata ordinata la demolizione ai sensi dell’art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n. 47; la restituzione, infatti, non è compatibile con l’ordine di demolizione, il quale, per il principio di tassatività delle misure di sicurezza, non può essere qualificato come sanzione atipica ad effetto ablativo, parzialmente assimilabile alla confisca obbligatoria.

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Cass. pen. n. 104/1995

L’ordine di demolizione ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47 non può essere qualificato «sanzione giurisdizionale atipica ad effetto ablativo», assimilabile parzialmente alla confisca obbligatoria e sostitutivo ed assorbente del sequestro probatorio o preventivo, perché non è concepibile un’assimilazione parziale dell’ordine di demolizione ad una misura di sicurezza, atteso il principio di tassatività delle stesse (art. 199 c.p.), mentre i dettati degli artt. 262, comma quarto e 323 comma terzo c.p.p. consentono il permanere del sequestro dopo la sentenza definitiva solo se sia disposta la confisca. Pertanto non è possibile mantenere il sequestro probatorio o preventivo di una costruzione abusiva dopo la sentenza definitiva.

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Cass. pen. n. 2196/1994

Applicata ad un soggetto, con diversi provvedimenti, la misura di sicurezza della libertà vigilata, non è consentito, in sede di unificazione disposta ai sensi dell’art. 209, comma 1, c.p.p., aggiungere alla detta misura il divieto di soggiorno, ostandovi il principio di legalità sancito, in materia di misure di sicurezza, dall’art. 25, comma 3, Cost. e dall’art. 199 c.p., né potendosi ritenere che il divieto di soggiorno, costituente diversa ed autonoma misura (art. 233 c.p.), sia inquadrabile nell’ambito delle prescrizioni intese ad evitare le occasioni di nuovi reati, previste in materia di libertà vigilata dall’art. 228, comma 1, c.p.

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