Art. 264 – Codice penale – Infedeltà in affari di Stato

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato [268], si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale , con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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