Art. 339 bis – Codice penale – Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 45506/2023
La circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 339 cod. pen. non si applica al delitto tentato di violenza o minaccia a un corpo dello Stato di cui all'art. 338 cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che, quando il legislatore, nel prevedere un'aggravante speciale, indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo alla fattispecie consumata, mentre, ove richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati).
Cass. civ. n. 2331/2023
L'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non è incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, non comportando il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto alla riscossione, pur se è possibile valorizzare tale aggravante, in uno ad altri elementi, quale dato sintomatico del dolo di estorsione.
Cass. civ. n. 19374/2023
Il delitto di minaccia è aggravato dall'uso di modalità simbolica quando si estrinsechi attraverso immagini, segni, oggetti o azioni che abbiano insiti in sé non solo la capacità di evocare ciò che si è inteso minacciare, ma anche un "surplus" intimidatorio derivante proprio dalla modalità simbolica utilizzata.
Cass. civ. n. 25303/2021
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite nel caso in cui un numero elevato di abitanti del quartiere intervenga, su sollecitazione del reo, per impedire, con modalità aggressive e violente, l'espletamento dell'attività di servizio da parte dei pubblici ufficiali.
Cass. civ. n. 17942/2020
In tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una roncola, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona.
Cass. civ. n. 10179/2013
Sussiste l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di minaccia, ancorché la minaccia sia proferita con l'uso di un'arma giocattolo, in quanto, in unione con le ulteriori modalità con cui è attuata la minaccia (nella specie consistita nella affermazione 'ti sparò) determina un maggior effetto intimidatorio sull'animo del minacciato.
Cass. civ. n. 1872/2009
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, perché ricorra la circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa da più persone riunite, di cui all'art. 339 c.p., è sufficiente che il reato sia commesso da due persone.
Cass. civ. n. 31473/2007
L'efficacia intimidatoria di una pistola scacciacani sia per la somiglianza con una vera arma da fuoco, sia per l'effetto sonoro prodotto è tale da configurare, in ipotesi di violenza privata commessa con la minaccia della scacciacani, l'aggravante dell'uso dell'arma.
Cass. civ. n. 15546/1989
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più di dieci persone, di cui all'art. 339, secondo comma, c.p., non rileva che alcune di esse siano rimaste non identificate. (Fattispecie in tema di resistenza a un pubblico ufficiale).
Cass. civ. n. 13611/1989
Perché ricorra la circostanza aggravante della minaccia commessa da più persone riunite, di cui all'art. 339 c.p., richiamato dall'art. 611 cpv. c.p. per la sussistenza dell'ipotesi aggravata della violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, occorre che la partecipazione di più persone sia percepita dalla vittima al momento della consumazione del reato.
Cass. civ. n. 10941/1986
In tema di resistenza, minaccia o violenza a pubblico ufficiale, non possono ritenersi mancanti gli elementi individualizzanti della «associazione segreta», ai fini della sussistenza dell'aggravante relativa all'avvalersi «della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni esistenti o supposte» di cui al primo comma dell'art. 339 c.p., qualora l'imputato stesso abbia rivendicato, in precedenza, l'appartenenza a specifici gruppi eversivi, e a nulla rilevando il fatto che si sia poi successivamente «dissociato». Essenziale è, infatti, che il comportamento dell'agente, comunque manifestato, abbia ingenerato nel soggetto passivo un timore di rappresaglia da parte dell'associazione segreta, creduta esistente, di cui l'agente possa o lasci credere di poter determinare l'intervento.
Cass. civ. n. 2034/1982
In tema di resistenza a pubblico ufficiale l'omessa menzione dell'estremo delle «più persone riunite» ai fini della contestazione dell'aggravante ex art. 339 c.p. nell'ordinanza di rinvio a giudizio non è causa di nullità allorquando sia richiamato il concetto d'una «collettività», come nel caso di un equipaggio della nave. (Nella specie si è osservato che il risalto dato ad un gruppo omogeneo di persone, costituente una «collettività», caratterizzata dalla comune e contestuale presenza a bordo di una nave in navigazione, implica l'emersione del concetto di «più persone riunite» ancorché non espressamente menzionato).