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Art. 339 — Circostanze aggravanti

Art. 339 — Circostanze aggravanti

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate [ 64 ] se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi [ 585 ], o da persona travisata, o da più persone riunite [ 112 n.1 ], o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi [ 585 comma 2 ] anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 1872/2009

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, perchè ricorra la circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa da più persone riunite, di cui all’art. 339 c.p., è sufficiente che il reato sia commesso da due persone.

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Cass. pen. n. 31473/2007

L’efficacia intimidatoria di una pistola scacciacani sia per la somiglianza con una vera arma da fuoco, sia per l’effetto sonoro prodotto è tale da configurare, in ipotesi di violenza privata commessa con la minaccia della scacciacani, l’aggravante dell’uso dell’arma.

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Cass. pen. n. 15546/1989

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più di dieci persone, di cui all’art. 339, secondo comma, c.p., non rileva che alcune di esse siano rimaste non identificate. (Fattispecie in tema di resistenza a un pubblico ufficiale).

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Cass. pen. n. 13611/1989

Perché ricorra la circostanza aggravante della minaccia commessa da più persone riunite, di cui all’art. 339 c.p., richiamato dall’art. 611 cpv. c.p. per la sussistenza dell’ipotesi aggravata della violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, occorre che la partecipazione di più persone sia percepita dalla vittima al momento della consumazione del reato.

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Cass. pen. n. 10941/1986

In tema di resistenza, minaccia o violenza a pubblico ufficiale, non possono ritenersi mancanti gli elementi individualizzanti della «associazione segreta», ai fini della sussistenza dell’aggravante relativa all’avvalersi «della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni esistenti o supposte» di cui al primo comma dell’art. 339 c.p., qualora l’imputato stesso abbia rivendicato, in precedenza, l’appartenenza a specifici gruppi eversivi, e a nulla rilevando il fatto che si sia poi successivamente «dissociato». Essenziale è, infatti, che il comportamento dell’agente, comunque manifestato, abbia ingenerato nel soggetto passivo un timore di rappresaglia da parte dell’associazione segreta, creduta esistente, di cui l’agente possa o lasci credere di poter determinare l’intervento.

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Cass. pen. n. 2034/1982

In tema di resistenza a pubblico ufficiale l’omessa menzione dell’estremo delle «più persone riunite» ai fini della contestazione dell’aggravante ex art. 339 c.p. nell’ordinanza di rinvio a giudizio non è causa di nullità allorquando sia richiamato il concetto d’una «collettività», come nel caso di un equipaggio della nave. (Nella specie si è osservato che il risalto dato ad un gruppo omogeneo di persone, costituente una «collettività», caratterizzata dalla comune e contestuale presenza a bordo di una nave in navigazione, implica l’emersione del concetto di «più persone riunite» ancorché non espressamente menzionato).

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