Art. 366 – Codice penale – Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito [c.p.c. 61; c.p.p. 220, 221, 224], interprete [c.p.c. 122-123; c.p.p. 143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale , ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto , ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorità giudiziaria [c.p.c. 244-245; c.p.p. 194-198] e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [c.p.p. 133, 502].

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione [30] dalla professione o dall'arte.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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