Art. 370 – Codice penale – Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione
Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite [65] se la simulazione [367] o la calunnia [368] concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.