Art. 648 ter – Codice penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 40446/2025
In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti abbia agito con tale intenzione e che di ciò l'agente sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui si era affermata la penale responsabilità dell'imputato, avuto riguardo ai suoi legami familiari con il contesto mafioso di riferimento e alle caratteristiche della compravendita, direttamente collegata alle attività estorsive ed usurarie poste in essere dai concorrenti e la cui stipula era avvenuta in assenza della corresponsione del prezzo d'acquisto).
Cass. civ. n. 7691/2025
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'udienza predibattimentale, anziché invitare il pubblico ministero, nel contraddittorio tra le parti, ad apportare, ex art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., le necessarie modifiche all'imputazione ritenuta errata, emette sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. e dispone contestualmente la restituzione degli atti alla pubblica accusa per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, determinandosi, in tal modo, un'indebita regressione del procedimento e l'impossibilità di esercitare nuovamente l'azione penale per l'originaria imputazione, stante la vigenza del principio del "ne bis in idem", allorquando la sentenza di proscioglimento sia passata in giudicato. (Fattispecie in cui il giudice, non condividendo l'imputazione di ricettazione formulata dal pubblico ministero, aveva "spezzato il processo in due", emettendo contestualmente sentenza di non luogo a procedere per tale reato e restituendo gli atti affinché si procedesse per lo stesso fatto riqualificato in termini di furto).
Cass. civ. n. 4189/2025
Non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetto detenuto nel caso in cui il detenuto riceve l'apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo alla comunicazione senza essersi previamente accordato con il soggetto che l'ha introdotto abusivamente nell'istituto penitenziario, pur potendo la condotta di ricezione, per effetto della clausola di riserva prevista dall'art. 391-ter, comma terzo cod. pen., integrare il più grave delitto di ricettazione, posto che il bene ricevuto costituisce provento del menzionato delitto di accesso indebito a dispositivi funzionali alla comunicazione.
Cass. civ. n. 28587/2024
In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori della provenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e il contestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati).
Cass. civ. n. 27748/2024
Il delitto di ricettazione e quello di possesso di segni distintivi contraffatti possono concorrere, descrivendo le fattispecie incriminatrici condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 23954/2024
In tema di sequestro preventivo, la riqualificazione giuridica del fatto, da parte dal tribunale del riesame, in termini diversi da come contestato nell'incolpazione formulata dal pubblico ministero e recepita nel provvedimento genetico, non determina la mutazione dello stesso, né comporta l'illegittimità del provvedimento, conservando l'anzidetto giudicante, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di accedere, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, all'inquadramento giuridico ritenuto più appropriato. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la riqualificazione in termini di riciclaggio, effettuata in sede di impugnazione cautelare, di un fatto originariamente contestato come ricettazione).
Cass. civ. n. 20678/2024
È configurabile il concorso fra il delitto di ricettazione e quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando la condotta ricettativa ascritta all'associato abbia ad oggetto beni provenienti da delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo, in tal caso non operando la clausola di riserva di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 13213/2024
In tema di ricettazione (nella specie, aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso), il dolo può configurarsi anche nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito.
Cass. civ. n. 10344/2024
In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anche dalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, a fronte del rinvenimento, nell'abitazione dell'indagato, della somma, in contanti, di euro 23.050,00, si era esclusa la sussistenza del "fumus" del citato delitto sul rilievo che le modalità di conservazione non risultavano indicative dell'esistenza della volontà di "occultamento" della provvista e che non vi erano precedenti condanne dell'indagato che dimostrassero il suo coinvolgimento in contesti malavitosi, significativi della provenienza delittuosa di quanto rinvenuto).
Cass. civ. n. 7245/2024
In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. (Fattispecie relativa alla ricettazione di oltre milleduecento supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, in cui la Corte ha ritenuto il reato commesso in epoca prossima al suo accertamento in ragione della rapida obsolescenza commerciale di tal genere di prodotti e della scarsa convenienza economica a detenerli a lungo, prima della messa in vendita). (Conf.: n. 2865 del 1991,
Cass. civ. n. 43849/2023
E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione sul rilievo che l'imputato si era limitato a dichiarare la propria estraneità alla contestata ricettazione di un'autovettura, a fronte di sentenza di primo grado dalla quale emergeva che il predetto, all'interrogatorio di garanzia e in corso di giudizio, non aveva reso dichiarazioni che inducessero a farlo ritenere l'autore del furto, circostanza per la quale era stata altresì ritenuta insufficiente, a tal fine, la testimonianza della persona offesa a termini della quale lo stesso imputato si aggirava nel parcheggio dove era in sosta l'autovettura asportata).
Cass. civ. n. 34355/2023
Il delitto di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati può concorrere con quello di ricettazione, in ragione della loro diversità strutturale, essendo il primo integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto, nonché della disomogeneità del bene giuridico protetto, atteso che il secondo è posto a tutela di un interesse di natura patrimoniale, diversamente dall'altro, finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.
Cass. civ. n. 31023/2013
Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della res, poiché l'art. 648 c.p. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione. (Fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, ne aveva impedito la ricezione da parte dell'imputata).
Cass. civ. n. 29486/2013
Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un'arma da guerra non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati).
Cass. civ. n. 12763/2011
L'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna fondata sulla mera presenza, quale trasportato, dell'imputato a bordo di auto guidata dall'autore del furto di questa).
Cass. civ. n. 44378/2010
Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. (Fattispecie relativa alla detenzione di una camicia militare, recante scritte in caratteri ebraici, dell'esercito israeliano, considerata rappresentativa di Israele, e costituente provento di rapina perpetrata da giovani intenti a distribuire volantini di propaganda politica anti-israeliana).
Cass. civ. n. 36291/2010
In tema di ricettazione, la provenienza illecita degli oggetti ricevuti può essere desunta dalla natura, varietà e particolarità della merce.
Cass. civ. n. 26308/2010
La fattispecie criminosa di ricettazione è configurabile non già con il riferimento, in contestazione, ad una provenienza delittuosa del bene non meglio identificata, poiché è necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizialmente accertato, sia specificato. (Fattispecie in tema di sequestro).
Cass. civ. n. 22343/2010
La mancanza di una condizione di procedibilità (nella specie, di quella prevista dall'art. 10 c.p. in relazione alla commissione all'estero, da parte di uno straniero, del delitto di cui all'art. 473 c.p. ai danni di un cittadino italiano) non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione.
Cass. civ. n. 5132/2010
Il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell'accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell'immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del "favor rei".
Cass. civ. n. 45569/2009
Il possesso e/o l'uso di un assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione costituisce elemento di prova, per conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all'acquisizione del titolo.
Cass. civ. n. 26063/2009
Integra la condotta del reato di ricettazione la disponibilità di cosa proveniente da reato, che ben fa presumere, in assenza di prova contraria, l'esistenza di una relazione di fatto con la cosa stessa.
Cass. civ. n. 17821/2009
Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi di acquisto, si consuma al momento dell'accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo. (In motivazione la Corte ha specificato che la "traditio" della "res", nella quale null'altro può ravvisarsi se non l'adempimento di un contratto già perfezionato, non è prevista dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie al punto da contrassegnarne la consumazione).
Cass. civ. n. 19644/2008
Il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, non rilevando, a tal fine, il mero accordo tra le parti per la consegna della stessa. (La Corte ha precisato che in caso di accordo tra le parti, a cui non segua la traditio della res l'agente risponde di tentativo di ricettazione ).
Cass. civ. n. 23769/2005
In materia di diritto d'autore, dopo le modifiche introdotte con la legge 18 agosto 2000 n. 248 alla disciplina di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 anche l'acquirente a fini di commercio di supporti non conformi alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore non risponde del delitto di ricettazione, stante la clausola di sussidiarietà contenuta nello stesso art. 648 c.p. secondo la quale tale delitto si realizza solo fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, ovvero uno dei delitti previsti dagli artt. 171 ss. della citata legge n. 633.
Cass. civ. n. 19673/2003
La fattispecie criminosa prevista dall'art. 648 c.p. è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene). Ne consegue che integra gli estremi del delitto di ricettazione colui che si intromette nella catena di possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 648 c.p. nella condotta dell'imputato il quale, per incarico e nel domicilio di un complice, aveva provveduto ad alterare i numeri del telaio di varie auto di provenienza furtiva).
Cass. civ. n. 11083/2000
Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. (Fattispecie relativa ad acquisto di prodotti falsificati, usati per arredare le vetrine del negozio: la Corte ha ritenuto integrato l'elemento psicologico del delitto del vantaggio genericamente economico conseguito attraverso l'abbellimento della vetrina, benché i beni falsificati ed usati per arredare la medesima — borse e ombrelli — fossero diversi dai beni — vini e liquori — commercializzati nel negozio).
Cass. civ. n. 3211/1999
In tema di ricettazione, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione, non presuppone un giudiziale accertamento né l'individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti «positivamente» al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all'art. 648 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione del verbale, in assenza della citazione del teste, di denuncia del furto dell'autovettura oggetto della successiva ricettazione, quale prova documentale di una dichiarazione di scienza, non ripetibile con le stesse forme, anche tenuto conto del fatto che la conoscenza storica ivi esternata non si riferiva direttamente alla responsabilità dell'imputato per il reato ascritto ma solo al reato presupposto).
Cass. civ. n. 11303/1997
In materia di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. (Nella specie la Corte ha ritenuto come tracce di una illecita provenienza di un veicolo la presenza di targhe di cartone con numero inesistente, la forzatura delle portiere, la asportazione del numero di telaio).
Cass. civ. n. 3856/1997
Allorché le imputazioni di ricettazione contestate riguardino, in parte, carte di credito e documenti assimilati, ai sensi della legge n. 197 del 1991 e in parte altri beni, a norma dell'art. 648 c.p., la competenza per materia appartiene, per tutti gli episodi di ricettazione, al pretore, in forza della vis attractiva esercitata dal reato più grave, a nulla rilevando che i reati di ricettazione puniti meno gravemente siano attribuiti alla competenza del tribunale.
Cass. civ. n. 1312/1997
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto de quo, che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res; per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare «parte dell'azione» la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della res è stata accertata.
Cass. civ. n. 1890/1996
La ricettazione di oggetti provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio, si configura egualmente come reato attinente al patrimonio, in dipendenza dell'illecito incremento patrimoniale, derivante dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza che il legislatore ha inteso scoraggiare e punire.
Cass. civ. n. 2311/1995
In tema di ricettazione, il reato presupposto non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti al giudice chiamato a conoscere della ricettazione ed essendo configurabile tale fattispecie anche nel caso in cui il reato presupposto sia rimasto a carico di ignoti.
Cass. civ. n. 857/1994
Atteso il carattere di reato istantaneo che deve riconoscersi alla ricettazione, la quale si consuma all'atto della ricezione della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito, ai fini della determinazione della competenza per territorio a procedere in ordine al detto reato, al luogo in cui viene accertata la detenzione della res. (Nella specie, in applicazione di tale principio e in assenza di altri elementi indicativi del luogo in cui la cosa potesse essere pervenuta in possesso dell'imputato, la Corte, risolvendo un conflitto di competenza, ha ritenuto che il giudice competente dovesse essere individuato in base al criterio sussidiario del luogo di residenza dell'imputato stesso, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, c.p.p.).
Cass. civ. n. 7986/1993
Il delitto di ricettazione è configurabile anche quando il reato presupposto è punibile a querela e questa non è stata presentata.
Cass. civ. n. 7813/1992
In relazione al reato di ricettazione, che è reato istantaneo, non è configurabile un concorso morale a posteriori, per adesione psicologica alla ricettazione consumata da altri. Il concorso morale può precedere l'esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase esecutiva, ma non successivamente a reato consumato. La successiva ricezione della cosa può dar luogo a ulteriore ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa che ne comporti la disponibilità.
Cass. civ. n. 2804/1992
Ai fini del reato di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza.
Cass. civ. n. 6507/1991
Il reato di ricettazione sussiste anche quando le cose ricevute non provengono immediatamente bensì in via mediata, da delitto. (Fattispecie in tema di ricettazione di assegni di provenienza illecita).
Cass. civ. n. 9410/1990
Per la configurabilità della ricettazione è sufficiente che sia stato accertato il delitto-presupposto e la provenienza delle cose (oggetto di ricettazione) dal medesimo, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, anche se non ne siano stati scoperti gli autori.
Cass. civ. n. 4077/1990
Ai fini della configurazione del delitto di ricettazione non rileva il mancato accertamento giudiziale dei delitti presupposti, ma è sufficiente che, anche in base a prove logiche, il fatto dell'illecita provenienza delle cose acquistate e ricevute risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione.
Cass. civ. n. 12249/1988
Il reato di ricettazione è configurabile in ogni ipotesi di ricezione di beni che costituiscono il profitto patrimoniale di qualsiasi delitto. Pertanto è ravvisabile il reato di ricettazione in caso di acquisizione del prodotto di attività di contraffazione o alterazione. (Fattispecie in tema di possesso di oggetti con marchio contraffatto di altra industria).
Cass. civ. n. 8245/1987
Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, la ricezione, che ne è l'elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e, quindi, vi rientra anche il possesso per «mero titolo di compiacenza». Quanto al profitto, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa (nella specie possibilità di utilizzare una patente di guida falsificata), né si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira, poiché l'incriminazione in esame tende ad impedire che soggetti diversi da coloro che hanno commesso un delitto appaiano interessati alle cose provenienti da esso, al fine di trarne un vantaggio anche temporaneo. Ciò per evitare la dispersione delle cose di provenienza delittuosa e la conseguente difficoltà di recupero, che rappresentano maggiori pregiudizi per la vittima del reato.