Art. 648 ter – Codice penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 22641/2025
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, non è affetta da nullità la sentenza che estende al prodotto del delitto di riciclaggio contestato a più imputati la confisca del profitto di esso, a condizione che sia stato correttamente richiamato il disposto dell'art. 648-quater cod. pen., individuando il "quantum" da ablare nell'intero importo delle somme dai predetti riciclate, atteso che la misura prevista dall'indicata diposizione può avere ad oggetto, indifferentemente, sia il profitto che il prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego o di autoriciclaggio.
Cass. civ. n. 18847/2025
Risponde del delitto di autoriciclaggio l'autore anche di uno solo di più reati-presupposto che, consapevole dell'origine delittuosa delle utilità derivanti dal reato al quale ha concorso, pone in essere una successiva condotta tipica causalmente orientata ad ostacolare l'accertamento della loro provenienza. (In motivazione, la Corte ha affermato, inoltre, che, in presenza di più reati-presupposto, la configurabilità del delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. non richiede l'identità fisica tra tutti gli autori dei predetti reati e coloro che realizzano la successiva condotta autoriciclatoria).
Cass. civ. n. 11483/2025
Ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, il delitto presupposto può essere diverso da quello oggetto dell'originaria contestazione, purché la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione, confermativa di quella di primo grado, che aveva, purtuttavia, operato un'immutazione rispetto al delitto contestato, individuando, quale delitto presupposto del riciclaggio, quello di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, in luogo di quello di dichiarazione infedele, su cui si era incentrato il contraddittorio in primo grado, senza consentire ai ricorrenti di interloquire sul punto).
Cass. civ. n. 10525/2025
Ai fini della determinazione della competenza territoriale relativamente al delitto di riciclaggio, questo, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che abbiano apportato il proprio contributo in tempi e luoghi diversi, deve ritenersi perfezionato nel luogo in cui si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica.
Cass. civ. n. 7691/2025
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'udienza predibattimentale, anziché invitare il pubblico ministero, nel contraddittorio tra le parti, ad apportare, ex art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., le necessarie modifiche all'imputazione ritenuta errata, emette sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. e dispone contestualmente la restituzione degli atti alla pubblica accusa per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, determinandosi, in tal modo, un'indebita regressione del procedimento e l'impossibilità di esercitare nuovamente l'azione penale per l'originaria imputazione, stante la vigenza del principio del "ne bis in idem", allorquando la sentenza di proscioglimento sia passata in giudicato. (Fattispecie in cui il giudice, non condividendo l'imputazione di ricettazione formulata dal pubblico ministero, aveva "spezzato il processo in due", emettendo contestualmente sentenza di non luogo a procedere per tale reato e restituendo gli atti affinché si procedesse per lo stesso fatto riqualificato in termini di furto).
Cass. civ. n. 4753/2025
In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, con la sentenza di patteggiamento, è tenuto ad applicare la confisca del prezzo e del profitto del reato, di cui all'art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quand'anche l'ablazione non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, posto che essa, diversamente dalle altre sanzioni contemplate dall'art. 9 d.lgs. citato, non è rimessa a valutazioni discrezionali nell'"an" o nel "quantum", ma è imposta dalla legge, che ne stabilisce la misura, parametrandola all'entità del prezzo dell'illecito o del profitto che da questo deriva.
Cass. civ. n. 4189/2025
Non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetto detenuto nel caso in cui il detenuto riceve l'apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo alla comunicazione senza essersi previamente accordato con il soggetto che l'ha introdotto abusivamente nell'istituto penitenziario, pur potendo la condotta di ricezione, per effetto della clausola di riserva prevista dall'art. 391-ter, comma terzo cod. pen., integrare il più grave delitto di ricettazione, posto che il bene ricevuto costituisce provento del menzionato delitto di accesso indebito a dispositivi funzionali alla comunicazione.
Cass. civ. n. 33091/2024
La confisca per equivalente, stante la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni pervenuti nella disponibilità del condannato dopo l'irrevocabilità del provvedimento. (La Corte ha altresì sottolineato la differenza con il sequestro funzionale alla confisca per equivalente che, pur avendo la medesima natura sanzionatoria, può avere ad oggetto anche beni futuri trattandosi di misura cautelare diretta a consentire alla confisca di operare).
Cass. civ. n. 32176/2024
In tema di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio, il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo.
Cass. civ. n. 28587/2024
In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori della provenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e il contestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati).
Cass. civ. n. 27748/2024
Il delitto di ricettazione e quello di possesso di segni distintivi contraffatti possono concorrere, descrivendo le fattispecie incriminatrici condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 23954/2024
In tema di sequestro preventivo, la riqualificazione giuridica del fatto, da parte dal tribunale del riesame, in termini diversi da come contestato nell'incolpazione formulata dal pubblico ministero e recepita nel provvedimento genetico, non determina la mutazione dello stesso, né comporta l'illegittimità del provvedimento, conservando l'anzidetto giudicante, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di accedere, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, all'inquadramento giuridico ritenuto più appropriato. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la riqualificazione in termini di riciclaggio, effettuata in sede di impugnazione cautelare, di un fatto originariamente contestato come ricettazione).
Cass. civ. n. 20678/2024
È configurabile il concorso fra il delitto di ricettazione e quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando la condotta ricettativa ascritta all'associato abbia ad oggetto beni provenienti da delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo, in tal caso non operando la clausola di riserva di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 18184/2024
Costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della confisca ex art. 648-quater cod. pen., fossero stati correttamente intesi come prodotto delle attività di riciclaggio e di autoriciclaggio i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita).
Cass. civ. n. 17641/2024
L'esimente prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche in relazione al delitto di autoriciclaggio, atteso che esso, pur se posto a salvaguardia dell'ordine economico, è diretto a tutelare anche il patrimonio.
Cass. civ. n. 13213/2024
In tema di ricettazione (nella specie, aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso), il dolo può configurarsi anche nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito.
Cass. civ. n. 11440/2024
In tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all'art. 648-bis c.p., stabilito ex art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 143 del 1991, non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio.
Cass. civ. n. 10939/2024
Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito. (In motivazione, la Corte ha ribadito che integra tale delitto il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili).
Cass. civ. n. 10344/2024
In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anche dalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, a fronte del rinvenimento, nell'abitazione dell'indagato, della somma, in contanti, di euro 23.050,00, si era esclusa la sussistenza del "fumus" del citato delitto sul rilievo che le modalità di conservazione non risultavano indicative dell'esistenza della volontà di "occultamento" della provvista e che non vi erano precedenti condanne dell'indagato che dimostrassero il suo coinvolgimento in contesti malavitosi, significativi della provenienza delittuosa di quanto rinvenuto).
Cass. civ. n. 10218/2024
In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater, comma primo e secondo, cod. pen.)
Cass. civ. n. 8793/2024
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi abbia attivato, anche anteriormente alla perpetrazione del delitto presupposto di frode informatica, un conto corrente al fine di ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate, a condizione che l'agente sia inconsapevole delle modalità di consumazione del delitto presupposto, produttivo dell'illecito profitto.
Cass. civ. n. 7245/2024
In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. (Fattispecie relativa alla ricettazione di oltre milleduecento supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, in cui la Corte ha ritenuto il reato commesso in epoca prossima al suo accertamento in ragione della rapida obsolescenza commerciale di tal genere di prodotti e della scarsa convenienza economica a detenerli a lungo, prima della messa in vendita). (Conf.: n. 2865 del 1991,
Cass. civ. n. 6586/2024
È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del delitto nella forma consumata, posto che i pezzi del veicolo di provenienza furtiva erano stati disassemblati, trasferiti da un furgone a un autoarticolato e confusi con beni di origine lecita da destinare alla rivendita all'estero, di tal che risultava ostacolata l'identificazione della loro provenienza delittuosa).
Cass. civ. n. 4193/2024
E' configurabile il delitto di autoriciclaggio anche nel caso in cui il delitto presupposto non è punibile, ex art. 649 cod. pen., in ragione della qualità soggettiva del suo autore, essendo sufficiente la dimostrazione che il bene sia stato appreso, in origine, con condotta oggettivamente illecita, purché i vincoli che rendono operativa l'esimente, ove di natura civile (matrimonio, unione civile), siano rescissi nel momento in cui il delitto derivato è commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il "fumus" del delitto di autoriciclaggio sul rilevo che il trasferimento di un quadro illecitamente appreso era avvenuto quando il vincolo matrimoniale era già stato sciolto).
Cass. civ. n. 3044/2024
È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato prevista dall'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata.
Cass. civ. n. 46211/2023
In tema di riciclaggio, la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia inferiore a cinque anni di reclusione. (In motivazione, la Corte ha precisato che depongono in tal senso la lettera della disposizione e la sua "ratio", che si fonda sul minor disvalore di una condotta avente ad oggetto beni provenienti da un delitto presupposto di contenuta gravità).
Cass. civ. n. 43849/2023
E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione sul rilievo che l'imputato si era limitato a dichiarare la propria estraneità alla contestata ricettazione di un'autovettura, a fronte di sentenza di primo grado dalla quale emergeva che il predetto, all'interrogatorio di garanzia e in corso di giudizio, non aveva reso dichiarazioni che inducessero a farlo ritenere l'autore del furto, circostanza per la quale era stata altresì ritenuta insufficiente, a tal fine, la testimonianza della persona offesa a termini della quale lo stesso imputato si aggirava nel parcheggio dove era in sosta l'autovettura asportata).
Cass. civ. n. 40389/2023
In tema di autoriciclaggio, la previsione di cui all'art. 648-ter.1, comma secondo, cod. pen., nell'originaria formulazione di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, configura una circostanza attenuante ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, attraverso tale disposizione, il legislatore ha inteso prevedere una cornice edittale di particolare favore per i casi in cui il reato presupposto sia meno grave).
Cass. civ. n. 39489/2023
Il delitto di autoriciclaggio è in rapporto di specialità reciproca con quello di trasferimento fraudolento di valori, essendo accomunate le fattispecie dalla generica provenienza da delitto dei beni oggetto di trasferimento e dall'utilizzo di modalità dissimulatorie tese a rendere difficoltosa l'identificazione di detta provenienza, sicché, quando l'intestazione fittizia di un bene costituisca la principale modalità commissiva dell'autoriciclaggio, è configurabile solo quest'ultimo, più grave, delitto, in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 512-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 34355/2023
Il delitto di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati può concorrere con quello di ricettazione, in ragione della loro diversità strutturale, essendo il primo integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto, nonché della disomogeneità del bene giuridico protetto, atteso che il secondo è posto a tutela di un interesse di natura patrimoniale, diversamente dall'altro, finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.
Cass. civ. n. 30494/2023
Non integra il delitto di ricettazione la condotta di chi si accorda per la ricezione di somme derivanti dalla futura commissione di delitti di estorsione, riguardando l'accordo un bene non ancora pervenuto nel patrimonio dell'autore del delitto presupposto.
Cass. civ. n. 16012/2023
Integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche.
Cass. civ. n. 19125/2023
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso.
Cass. civ. n. 22053/2023
In tema d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter cod. pen., è possibile, ove il reato sia stato commesso in concorso, la confisca del suo "prodotto" anche per equivalente, a prescindere dal ruolo concretamente svolto da ciascun concorrente, essendo sufficiente, a tal fine, un qualunque contributo causale, con l'unico limite costituito dal divieto di duplicazione.
Cass. civ. n. 11325/2023
In tema di autoriciclaggio, integra la condotta punita dall'art. 648-ter.1 cod. pen. il reinvestimento nel gioco d'azzardo e nelle scommesse dei proventi illeciti, così da mascherarne la provenienza delittuosa, poiché l'alea tipica di quei giochi è assimilabile a quella propria delle "attività speculative" contemplate dalla norma incriminatrice, implicando l'accettazione di un rischio correlato all'impiego delle risorse.
Cass. civ. n. 10334/2022
Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi della mediazione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, a tal fine, né che il predetto metta in rapporto diretto le parti, né che la refurtiva sia effettivamente acquistata o ricevuta.
Cass. civ. n. 29346/2022
In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente.
Cass. civ. n. 9533/2022
Integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, impossessatosi di un cane di provenienza furtiva, sostituisce il microchip che lo contraddistingue, essendo tale operazione idonea ad ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa dell'animale.
Cass. civ. n. 19561/2022
In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato.
Cass. civ. n. 22143/2022
Ai fini della consumazione del reato di autoriciclaggio riguardante i proventi del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è irrilevante l'assenza della condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento.
Cass. civ. n. 43532/2021
Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza).
Cass. civ. n. 22493/2021
Non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di ricettazione e la violazione amministrativa prevista dall'art. 128, TU 18 giugno 1931, n.773, come modificata dall'art. 10, legge 28 novembre 2005, n. 246, avente ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo da parte del commerciante dell'annotazione nel registro previsto dalla legge per le operazioni su oggetti preziosi usati, in quanto la norma penale mira a tutelare il patrimonio, mentre la disposizione amministrativa è volta a dare all'autorità di pubblica sicurezza la possibilità di controllare la circolazione delle cose usate e di valore, sanzionando la mera violazione, anche colposa, delle procedure e ciò a prescindere dalla provenienza o dalla conoscenza della provenienza della merce ricevuta.
Cass. civ. n. 35439/2021
Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell'atto di smontare parti di veicolo provento di furto).
Cass. civ. n. 26796/2021
Il reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648-ter cod. pen., è un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare.
Cass. civ. n. 7176/2021
In tema di autoriciclaggio, può costituire delitto presupposto anche un reato contro la fede pubblica, qualora sia fonte diretta dell'utilità economica oggetto dell'operazione di dissimulazione.
Cass. civ. n. 32775/2021
La ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa.
Cass. civ. n. 29785/2020
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi di riqualificazione dell'originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente "di base" rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l'imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive. (Fattispecie di possesso ingiustificato di un'auto di provenienza furtiva recante numero di telaio modificato e targhe relative ad altra automobile).
Cass. civ. n. 23679/2020
In tema di riciclaggio, il reato presupposto può essere anche commesso all'estero. (Fattispecie di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di ingenti somme di denaro, provento di attività di deposito in banche nordamericane di assegni contraffatti apparentemente emessi da società primarie, posti all'incasso con modalità truffaldine, con successiva movimentazione delle somme mediante il compimento di operazioni bancarie e sul circuito di "money transfer", al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle stesse).
Cass. civ. n. 2457/2020
La scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. è configurabile in relazione al delitto di ricettazione, di dati e "files" oggetto di illecita sottrazione a terzi, commesso al fine di produrli all'autorità giudiziaria nell'esercizio del proprio diritto di difesa, attesa la recessività dell'interesse patrimoniale tutelato dal delitto di cui all'art. 648 cod. pen. rispetto al fine difensivo perseguito dall'imputato, che trova fondamento nell'art. 24 Cost., alla cui essenza, insuscettibile di essere compressa, va ricondotto il potere di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi.
Cass. civ. n. 36283/2020
Il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., ove commesso dall'appartenente ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a detta associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., stante l'obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l'art. 648-ter.1 cod. pen. - e non anche l'aggravante del comma sesto dell'art. 416-bis citato - richiede che l'autore agisca in modo da ostacolare concretamente l'identificazione delle provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego.
Cass. civ. n. 46419/2019
Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Fattispecie relativa a ricettazione di munizioni da guerra).
Cass. civ. n. 25215/2019
Integra il reato di ricettazione la ricezione di supporti di programmi tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno s.i.a.e., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state rese lecite attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno. (Nella specie, la Corte ha evidenziato come i giudici di appello avessero desunto l'abusività della riproduzione non solo dall'assenza del predetto contrassegno, ma anche da altri elementi, quali il rilevante numero dei supporti, tale da avvalorarne la destinazione alla vendita, la presenza di copertine fotocopiate e l'assenza di documentazione comprovante la lecita provenienza dei beni).
Cass. civ. n. 37559/2019
Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie costruita come a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato e non di tentativo nei confronti del soggetto che, fermato al momento dell'imbarco di un furgone per l'estero e trovato in possesso di più ciclomotori provento di furto occultati nel bagagliaio, esibiva alla polizia documenti relativi ad altri e diversi ciclomotori).
Cass. civ. n. 26106/2019
Poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo.
Cass. civ. n. 21469/2019
Il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.
Cass. civ. n. 37016/2019
Il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma.
Cass. civ. n. 41686/2019
L'attività di "taroccamento" o di "cannibalizzazione" di autovetture provento di furto, pur se tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, non rientra tra le condotte tipiche di autoriciclaggio individuate dall'art. 648-ter.1 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la condanna per autoriciclaggio dell'autore del furto dell'autovettura).
Cass. civ. n. 21687/2019
Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario. (Fattispecie relativa a prelevamento, in unica soluzione, da parte dell'imputata, di una ingente somma di denaro in contanti a pochi giorni dall'arresto del marito per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio di autovetture, concussione e falso).
Cass. civ. n. 27867/2019
Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa. (Fattispecie in tema di riciclaggio di un trattore con semirimorchio di provenienza furtiva attuato mediante sostituzione delle targhe).
Cass. civ. n. 29455/2019
Il reato di intestazione fittizia, previsto dall'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992, si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod. pen. perché, mentre in quest'ultima fattispecie è necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nella prima si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati.