Art. 384 ter – Codice penale – Circostanze speciali
Se i fatti di cui agli articoli 371 bis, 371 ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis, 276, 280, 280 bis, 283, 284, 285, 289 bis, 304, 305, 306, 416 bis, 416 ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371 bis e 371 ter.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 19461/2025
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale a proprio carico, essendo irrilevante l'esistenza di altre e diverse possibilità di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'esimente in favore dell'imputato che, nuovamente escusso in corso di indagini in ordine agli stessi fatti, aveva ribadito le dichiarazioni mendaci, integranti il delitto di favoreggiamento personale, già rese al momento della prima audizione).
Cass. civ. n. 9473/2025
L'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza incentrata sull'inutilizzabilità, in relazione alla fattispecie delittuosa del favoreggiamento personale, delle dichiarazioni rese, in fase di indagini, dall'acquirente di droga, sul rilievo che il predetto, sin dal primo contatto con le forze dell'ordine, aveva dichiarato di non voler indicare il nome del cedente per paura di ritorsioni, circostanza poi riscontrata dagli investigatori, sicché era configurabile, nei suoi confronti, la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 63 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 27411/2024
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di una causa di esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione gravante sull'imputato opera in relazione ai presupposti fattuali della esimente che rientrino nella sfera personale di conoscenza del medesimo, venendo meno ove le circostanze conosciute o conoscibili "ex actis" consentano al giudice di svolgere anche autonomamente il relativo apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza del ricorrente che, deponendo in un processo per vari reati, fra i quali un omicidio, aveva negato di essere stato vittima, circa tre anni prima, di un grave "pestaggio" da parte degli stessi imputati, ascrivendo le lesioni nell'occasione riportate ad un fatto accidentale). (Vedi: S.U. n. 12093 del 1980,
Cass. civ. n. 39022/2013
La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, c.p.p., non può applicarsi al testimone in un processo civile di cui è parte un suo prossimo congiunto, quando la regiudicanda investe profili di esclusiva rilevanza economica e dall'assunzione della prova testimoniale non può derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto. (Fattispecie relativa a deposizione che aveva mendacemente negato l'avvenuta locazione di beni immobili dal marito a terzi e che la difesa assumeva indotta dal timore di sanzioni amministrative e fiscali per il coniuge attesa la mancata registrazione dei relativi contratti).
Cass. civ. n. 16156/2013
In tema di falsa testimonianza, non è applicabile l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p., del fine di salvare il congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà, se l'azione penale sia stata esercitata a seguito di presentazione di denuncia nei confronti del prossimo congiunto.
Cass. civ. n. 12817/2013
In tema di falsa testimonianza, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p., esclude la punibilità del testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per un reato in precedenza commesso. (Nella specie, l'imputato, sentito come teste, aveva dichiarato falsamente al giudice civile di essere stato destinatario, da parte di altro condomino, di una delega per la partecipazione ad un'assemblea condominiale; tale condotta era stata tenuta al fine di evitare di ammettere la falsificazione del verbale di assemblea in cui della delega in questione, in realtà inesistente, era stata redatta annotazione).
Cass. civ. n. 12600/2013
L'esimente prevista dal comma secondo dell'art. 384 cod. pen. opera anche nell'ipotesi in cui la posizione processuale del prossimo congiunto del potenziale testimone si riveli così intimamente connessa a quella dei correi da non poter essere estrapolata o scissa dal tessuto narrativo dell'assumenda testimonianza "contra alios". (Nella specie, la Corte ha riconosciuto l'esimente ad un donna a cui era stato imposto di testimoniare in un processo nel quale il marito era imputato del delitto di associazione a delinquere).
Cass. civ. n. 10271/2013
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, in quanto essa implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di semplice supposizione. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso, in relazione al delitto di favoreggiamento personale, l'applicabilità dell'esimente invocata dall'imputato il quale aveva dedotto che la falsa affermazione resa agli inquirenti di non conoscere gli autori di un'aggressione armata ai suoi danni era stata determinata dal timore di un possibile coinvolgimento in indagini per fatti di criminalità organizzata).
Cass. civ. n. 46247/2012
Non è configurabile la causa di non punibilità di cui al combinato disposto degli artt. 384, comma primo, c.p. e 199 c.p.p., nell'ipotesi in cui un teste deponga in un processo nel quale il prossimo congiunto sia persona offesa dal reato, a nulla rilevando la circostanza che in altro processo quest'ultimo possa assumere anche la veste di indagato o imputato di reato connesso.
Cass. civ. n. 7839/2012
È applicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma secondo c.p. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, qualora, a causa dell'interesse nella causa, egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell'art. 246 c.p.c..
Cass. civ. n. 37398/2011
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro, tutelando in tal modo l'esercizio sia del diritto di difesa che del diritto al lavoro, quali manifestazioni della libertà personale di ciascun individuo. (Fattispecie relativa a mendaci informazioni rese dai lavoratori di un'impresa edile nell'ambito di un procedimento penale per violazione di norme antinfortunistiche a seguito di un incidente sul lavoro patito da un operaio straniero).
Cass. civ. n. 26061/2011
In tema di falsa testimonianza, ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, c.p., rileva non solo il pericolo di un nocumento alla libertà o all'onore dell'autore del reato o di un suo prossimo congiunto, ma altresì quello di un nocumento all'incolumità fisica.
Cass. civ. n. 17186/2011
Sussistono i presupposti di operatività dell'art. 384 c.p. qualora l'imputato renda dichiarazioni mendaci alla polizia stradale in ordine alla identità del prossimo congiunto (nella specie nipote) - resosi appena prima responsabile del reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale sulla propria identità personale - considerato che, in tal caso, dette dichiarazioni possono in concreto integrare il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), con conseguente diritto, nella specie omesso, all'avviso ad essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, ex art. 199 cod. proc. pen..
Cass. civ. n. 37485/2010
In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384, comma secondo, c.p. è invocabile anche quando il testimone non sia stato tempestivamente avvisato della facoltà di astensione, in violazione della prescrizione di cui all'art. 199, comma secondo, c.p..
Cass. civ. n. 10401/2008
In tema di falsa testimonianza, l'esimente di cui all'art. 384 c.p. è configurabile a favore della persona che si è determinata a negare falsamente l'acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocumento nell'onore o nella libertà derivante dall'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Cass. civ. n. 28631/2007
È scriminata, ai sensi dell'art. 384 c.p., la condotta di colui che rende falsa testimonianza per non confessare di avere erogato prestiti a tassi usurari, pur se già processato e assolto da tale imputazione, perché tale condotta, indipendentemente da ogni altra possibile conseguenza, è ispirata alla necessità di evitare il grave e inevitabile nocumento all'onore derivante dalla confessione di aver commesso il reato di usura.
Cass. civ. n. 12799/2006
La speciale esimente di cui all'art. 384 c.p. ricorre quando uno dei reati ivi richiamati è stato commesso in stato di necessità correlato al bisogno di conservazione della libertà o dell'onore, mentre non sussiste ove il danno temuto concerna l'incolumità fisica dell'autore di uno dei fatti criminosi suddetti in riferimento al quale é, eventualmente, applicabile la disciplina di cui allo art. 54 c.p.
Cass. civ. n. 30174/2004
In tema di falsa testimonianza, l'esimente di cui all'art. 384, comma secondo c.p. va applicata anche nei confronti delle persone sottoposte alle indagini preliminari nei cui confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione.
Cass. civ. n. 4895/2004
Non è possibile estendere l'applicabilità della scriminante prevista dall'art. 384 c.p., limitata ai soli casi di necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, anche ai casi di nocumento all'incolumità fisica, specificamente prevista dall'esimente dello stato di necessità, per il rapporto di specialità con i delitti contro l'attività giudiziaria che ne delimitano l'ambito alla certezza del verificarsi dell'evento di danno. (Fattispecie in materia di falsa testimonianza in cui è stata esclusa la scriminante per il caso del testimone che aveva rilevato di essersi trovato in concreto pericolo per la sua incolumità).
Cass. civ. n. 3845/2001
L'art. 384, comma secondo, c.p., nel prevedere la non punibilità per i reati di cui gli artt. 371 bis e 373 stesso codice quando il fatto sia stato commesso da chi «per legge», non avrebbe dovuto essere sentito come testimone o persona informata dei fatti, intende riferirsi all'esistenza in sè di una situazione considerata incompatibile con l'ufficio di testimone, a prescindere da ogni qualificazione formale. Deve pertanto escludersi che l'efficacia di detta esimente postuli la previa formale acquisizione della veste di imputato o indagato, ovvero la sostanziale sussistenza delle condizioni per detta acquisizione, non ancora formalmente avvenuta, dovendosi, al contrario, ritenere sufficiente che il soggetto si trovi di fatto nella condizione di non poter dire il vero se non autoaccusandosi di fatti illeciti da lui precedentemente commessi.
Cass. civ. n. 13626/1998
Non è punibile per falsa o reticente testimonianza, ex art. 384, comma secondo, c.p., il sanitario chiamato a deporre su un fatto del quale può derivare la sua responsabilità per omissione di referto, non potendosi applicare in tale ipotesi l'art. 200, comma primo, c.p.p., che riguarda il diverso caso in cui il dovere di riferire all'autorità giudiziaria, che supera il segreto professionale, non implica profili di responsabilità penale del dichiarante. (Nella specie, una psicologa era stata esaminata come teste su un caso di maltrattamenti e di violenza sessuale in danno di una paziente che era stata da lei visitata, fatto in relazione al quale essa non aveva assolto all'obbligo di referto).
Cass. civ. n. 7963/1997
In tema di falsa testimonianza, è applicabile la esimente di cui all'art. 384, comma secondo, c.p. al soggetto che, assunto legittimamente come testimone perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reità, risulti successivamente sottoposto a procedimento penale per un reato connesso a quello relativamente al quale aveva reso falsa testimonianza. Infatti, il tenore e la ratio del comma secondo dell'art. 384 impongono di ritenere, tenuto conto anche del principio di cui all'art. 3 Cost., che l'esimente sia applicabile indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di imputato o indagato.
Cass. civ. n. 8632/1995
Perché possa operare la causa di giustificazione speciale prevista dall'art. 384, comma 1, c.p. (necessità di salvare sè medesimo od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore) occorre che il fatto costituente il reato da scriminare si ponga nel suo accadimento in rapporto di conseguenzialità immediata ed inderogabile rispetto alla suddetta necessità. Siffatto nesso non ricorre, dunque, né quando la commissione di taluno dei reati previsti dal citato articolo non sia strettamente collegabile sul piano eziologico alle esigenze di tutela e di conservazione della libertà o dell'onore del soggetto agente o dei suoi congiunti, né quando il rapporto di necessità tra il fatto commesso e lo scopo della conservazione dei beni in questione sia semplicemente supposto in modo da non fornire la certezza che il danno non possa essere evitato senza la commissione del reato. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).
Cass. civ. n. 7952/1995
Non è punibile, ai sensi dell'art. 384 c.p. il pubblico ufficiale che abbia omesso di denunciare (art. 361 c.p.) la realizzazione di opera edilizia in assenza di concessione, allorquando dalla denuncia derivi la sua esposizione a responsabilità penale per avere, in violazione della normativa urbanistica, autorizzato l'opera per la quale era necessaria la preventiva concessione.
Cass. civ. n. 3742/1992
Le esimenti di cui agli artt. 54 e 384 c.p. sono inapplicabili alla condotta favoreggiatrice di chi neghi di aver aderito a richiesta estorsiva, assicurando così all'estorsore il prezzo o il profitto del reato.
Cass. civ. n. 7203/1990
La causa di non punibilità prevista dal primo comma dell'art. 384 c.p. in relazione ai singoli delitti contro la P.A. in esso considerati, postula, come condizione, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, uno stato di necessità, ossia una situazione che non sia determinata dal soggetto attivo, perché basata sul principio della inesigibilità di un comportamento diverso, come tale escludente la colpevolezza (a differenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. che ha natura di causa oggettiva di esclusione della antigiuridicità). Pertanto non può invocare tale esimente speciale — in quanto non agisce per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso — colui che compie un atto superfluo e non producente ai fini dell'autofavoreggiamento e tanto meno colui che, al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato di un determinato reato, falsamente accusa altri di averlo commesso, quando in virtù del principio etico-giuridico secondo cui nemo tenetur se detegere, gli era sufficiente avvalersi della facoltà di non rispondere.
Cass. civ. n. 2117/1990
Il reato di falso giuramento della parte, di cui all'art. 371 c.p., è escluso dall'ambito dell'art. 384 c.p. (casi di non punibilità) che ipotizza uno speciale stato di necessità obiettivamente più ampio di quello previsto dall'art. 54 c.p., in quanto tutela anche la libertà e l'onore, e tuttavia riservato esclusivamente a determinati soggetti processuali (quali il testimone, l'interprete ed altri) obbligati, per legge, a rispondere ai quesiti loro posti. Trattandosi di norma speciale e scriminante, essa non può essere interpretata oltre ai casi ivi tassativamente elencati e che non comprendono l'ipotesi del falso giuramento reso in sede civile. Del resto, siffatta esclusione trova la sua ratio nella circostanza che il giurante, per la natura e struttura del giuramento decisorio e per le modalità della sua realizzazione processuale (artt. 234 e 239 c.p.c.), giammai verrebbe a trovarsi nella «necessità» di dire il falso, potendo, pur sempre, «riferire» alla controparte il giuramento deferitogli e, in estrema ipotesi, astenersi o rifiutarsi dal prestarlo.
Cass. civ. n. 15456/1989
La speciale esimente di cui all'art. 384 c.p. spetta anche nel caso in cui la posizione dell'estraneo sia connessa a quella del prossimo congiunto. A tal fine è però necessario che il rapporto di connessione sia tale che l'agente (nella specie favoreggiatore) non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l'estraneo.
Cass. civ. n. 2269/1986
Non può invocare l'esimente dell'art. 384 c.p. (sotto il profilo del nocumento all'onore) colui che, chiamato a deporre come teste, rifiuta di prestare il giuramento, asserendo che ciò sarebbe disonorante per lui, perché vietato dalla sua religione: infatti l'atto richiesto, sotto il profilo oggettivo, non è tale da produrre un nocumento grave e irreparabile.
Cass. civ. n. 1642/1986
Nei reati contro l'amministrazione della giustizia, la disposizione dell'art. 384 c.p. prevede delle ipotesi di non punibilità (al fine di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento alla libertà e all'onore) di carattere speciale rispetto alla previsione generale dello stato di necessità ed applicabili anche se l'agente abbia causato volontariamente la situazione di pericolo. (Applicazione del principio in tema di frode processuale).
Cass. civ. n. 10707/1985
Ad integrare la situazione di necessità, prevista dall'art. 384 c.p. per la sussistenza di casi di non punibilità, non è sufficiente un pericolo genericamente temuto, ma occorre la prova di un pericolo attuale e concreto. (Fattispecie di rigetto di ricorso proposto da imputato di favoreggiamento personale il quale aveva invocato la non punibilità poiché temeva una vendetta, nell'eventualità di una dichiarazione veritiera, per l'appartenenza del suo feritore alla criminalità organizzata).
Cass. civ. n. 4765/1980
La situazione di necessità prevista dall'art. 384 del c.p. non è costituita da un evento di pericolo, come è per la difesa legittima e per lo stato di necessità, ma da un evento di danno; per cui, ad integrare l'esimente speciale prevista dalla predetta norma per i reati contro amministrazione della giustizia, non è sufficiente il semplice pericolo — come è per le due menzionate esimenti comuni, il quale peraltro deve essere attuale e non volontariamente causato, né, quanto allo stato di necessità, altrimenti evitabile — ma occorre un effettivo grave nocumento nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali opera l'esimente in parola.
Cass. civ. n. 4066/1980
L'esimente di cui all'art. 384 c.p. sussiste quando uno dei reati ivi richiamati è stato commesso in stato di necessità correlato al bisogno di conservazione della libertà o dell'onore, mentre non sussiste ove il nocumento temuto concernente l'incolumità fisica dell'autore di uno dei fatti criminosi suddetti; la tassatività dei casi in cui opera la causa di giustificazione emerge dalla natura stessa dell'esimente, stante la limitazione posta dal legislatore per i reati indicati nella norma citata rispetto alla più ampia efficacia della scriminante di cui all'art. 54 c.p. (Applicazione in tema di falsa testimonianza).