Art. 386 – Codice penale – Procurata evasione
Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato , è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato [alla pena di morte o] all'ergastolo.
La pena è aumentata [64] se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.
La pena è diminuita [65]:
1) se il colpevole è un prossimo congiunto;
2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità [391, 392].
La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici [28].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17169/2024
Il termine per la richiesta di convalida decorre dal momento in cui il soggetto è privato della libertà personale e non da quello in cui viene redatto il verbale di arresto che rappresenta solo la forma di documentazione dell'attività compiuta.
Cass. civ. n. 35680/2023
Il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti c.c., applicabile anche in relazione all'operato dell'amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 411 c.c., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c. e, pertanto, non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.
Cass. civ. n. 31173/2023
Il procedimento di convalida dell'arresto in flagranza dinanzi al tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall'art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo alla previsione dell'art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l'oralità della relazione afferente l'eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazione dell'arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 15427/2023
In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto, siccome contenente pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della alternativa versione dei fatti prospettata dall'indagato).
Cass. pen. n. 16460/2015
Ai fini della configurabilità del delitto di procurata evasione, è sufficiente che il soggetto in cui favore la condotta venga compiuta sia "legalmente" arrestato in relazione alle circostanze obiettivamente sussistenti al momento dei fatti, anche se poi non venga aperto un procedimento penale con riferimento allo specifico reato per il quale è stata applicata la misura pre-cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di procurata evasione con riguardo a fatto commesso in favore di persona arrestata dalla polizia giudiziaria, in presenza dei presupposti di legge, per resistenza a pubblico ufficiale, e poi iscritta solo per altre fattispecie nel registro delle notizie di reato).
Cass. pen. n. 14612/2006
Risponde del reato di cui all'art. 386 c.p. anche colui che abbia agevolato l'evasione di una persona in stato di arresto presso la propria abitazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale erano stati assolti gli imputati, sul rilievo che il reato contestato, a causa del mancato coordinamento tra gli artt. 385, comma terzo e 386 c.p. dopo la riforma introdotta con la legge n. 352 del 1982, era configurabile solo nel caso in cui il soggetto sia legalmente detenuto o arrestato con affidamento alle forze dell'ordine o alle guardie carcerarie).
Cass. pen. n. 3251/1991
Il reato di procurata evasione, previsto dall'art. 386 c.p. è perpetrabile anche mediante omissione. (Fattispecie in cui l'agevolazione dell'evasione di taluni reclusi era stata attuata mediante la totale omissione di controlli).
Cass. pen. n. 5241/1988
Non integra l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 386 c.p., neanche nella forma dell'agevolazione, la condotta di chi, avendo assunto l'obbligo anomalo di riaccompagnare in carcere un detenuto allo scadere del permesso concessogli ai sensi dell'art. 30 L. 26 luglio 1975, n. 354, senza facilitare in alcun modo il mancato rientro nell'istituto penitenziario, tralasci di adempierlo.
Cass. pen. n. 886/1980
L'art. 386 del c.p., punendo al primo comma colui che procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta, prevede un delitto che può concretarsi in due distinte forme di attività, la prima diretta allo svolgimento di un ruolo determinante e di primo piano nella preparazione immediata o nell'esecuzione dell'evasione e la seconda intesa invece a favorire la fuga, predisponendo i mezzi opposti o assicurando gli aiuti necessari allo scopo. Poiché in entrambe le forme l'attività delittuosa deve essere finalizzata all'evasione della persona arrestata o detenuta, il delitto in questione consiste in un fatto di compartecipazione al reato di evasione, di cui all'art. 385 c.p., che la legge ha incriminato automaticamente, con la previsione di una specifica figura di reato, allo scopo di punirlo più gravemente, almeno di norma, di quanto non avverrebbe con l'applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato. Per la configurabilità del delitto previsto dall'art. 386 c.p., nelle forme, a seconda dei casi, del reato consumato o tentato, è sempre necessario che la persona arrestata o detenuta effettivamente evada o tenti di evadere o che comunque abbia quanto meno la sicura volontà di evadere; ma quando l'evasione si sia verificata, è anche sufficiente, perché il delitto si realizzi nella forma dell'agevolazione, che l'agente abbia promesso allo scopo la sua assistenza o il suo aiuto, a nulla invece rilevando che i mezzi materiali in questo senso predisposti non si siano rivelati in concreto necessari o utili alla fuga.