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Art. 386 — Procurata evasione

Art. 386 — Procurata evasione

Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato [ alla pena di morte o ] all’ergastolo.

La pena è aumentata [ 64 ] se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell’articolo precedente.

La pena è diminuita [ 65 ]:

  1. 1) se il colpevole è un prossimo congiunto;
  2. 2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità [ 391, 392 ].

La condanna importa in ogni caso l’interdizione dai pubblici uffici [ 28 ].

  1. 1) se il colpevole è un prossimo congiunto;
  2. 2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità [ 391, 392 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 16460/2015

Ai fini della configurabilità del delitto di procurata evasione, è sufficiente che il soggetto in cui favore la condotta venga compiuta sia “legalmente”arrestato in relazione alle circostanze obiettivamente sussistenti al momento dei fatti, anche se poi non venga aperto un procedimento penale con riferimento allo specifico reato per il quale è stata applicata la misura pre-cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di procurata evasione con riguardo a fatto commesso in favore di persona arrestata dalla polizia giudiziaria, in presenza dei presupposti di legge, per resistenza a pubblico ufficiale, e poi iscritta solo per altre fattispecie nel registro delle notizie di reato).

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Cass. pen. n. 14612/2006

Risponde del reato di cui all’art. 386 c.p. anche colui che abbia agevolato l’evasione di una persona in stato di arresto presso la propria abitazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale erano stati assolti gli imputati, sul rilievo che il reato contestato, a causa del mancato coordinamento tra gli artt. 385, comma terzo e 386 c.p. dopo la riforma introdotta con la legge n. 352 del 1982, era configurabile solo nel caso in cui il soggetto sia legalmente detenuto o arrestato con affidamento alle forze dell’ordine o alle guardie carcerarie).

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Cass. pen. n. 3251/1991

Il reato di procurata evasione, previsto dall’art. 386 c.p. è perpetrabile anche mediante omissione. (Fattispecie in cui l’agevolazione dell’evasione di taluni reclusi era stata attuata mediante la totale omissione di controlli).

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Cass. pen. n. 5241/1988

Non integra l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 386 c.p., neanche nella forma dell’agevolazione, la condotta di chi, avendo assunto l’obbligo anomalo di riaccompagnare in carcere un detenuto allo scadere del permesso concessogli ai sensi dell’art. 30 L. 26 luglio 1975, n. 354, senza facilitare in alcun modo il mancato rientro nell’istituto penitenziario, tralasci di adempierlo.

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