Art. 322 – Codice penale – Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32 quater].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35868/2024
I limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545, comma 3, cod. proc. civ. operano, in ragione del proprio fondamento costituzionale, in ogni fase del procedimento cautelare reale, anche quella dell'adozione del sequestro preventivo a fini di confisca, e la verifica della loro osservanza non può essere differita alle fasi successive del processo, tanto meno alla fase esecutiva.
Cass. civ. n. 34996/2024
In tema di misure cautelari reali, colui che riveste la qualifica di socio di una società di persone della quale non ha la legale rappresentanza non è legittimato a chiedere la restituzione dei beni in sequestro di proprietà della stessa, non potendo far valere in giudizio situazioni che non gli appartengono.
Cass. civ. n. 30666/2024
In tema di impugnazioni cautelari reali, la dichiarazione di incompetenza per territorio resa dal tribunale del riesame, attenendo ad un elemento necessariamente comune a tutti i coindagati, produce i propri effetti, ex art. 587 cod. proc. pen., anche nei confronti del coindagato non impugnante, ove riguardi il medesimo reato e sia divenuta definitiva.
Cass. civ. n. 28725/2024
In tema di reati tributari, il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all'art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. cit.
Cass. civ. n. 24350/2024
In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione e acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, l'ablazione, nel rispetto del canone di proporzionalità, non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.
Cass. civ. n. 23713/2024
In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Cass. civ. n. 23402/2024
Il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, commesso attraverso la costituzione di un credito fiscale fittizio a seguito della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere per le quali è previsto il riconoscimento del "superbonus 110%" e la successiva cessione a terzi di tale credito, si perfeziona con la riscossione o con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento è conseguito l'ingiusto profitto, con conseguente danno per l'amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare con cui, sull'erroneo presupposto dell'avvenuto perfezionamento del delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen., era stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, a fini di confisca per equivalente, dei proventi derivanti dalle cessioni a terzi dei crediti d'imposta generati mediante false attestazioni).
Cass. civ. n. 22828/2024
In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa, ex art. 322-bis, cod. proc. pen., dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di tale articolo, ai sensi del quale l'efficacia del provvedimento è differita fino alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale.
Cass. civ. n. 21943/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen., l'induzione del pubblico agente postula, in negativo, l'assenza di violenza o minaccia anche implicita e, in positivo, un abuso della qualità o dei poteri che ponga l'indotto in uno stato di potenziale soggezione mediante una richiesta perentoria ed insistita, cui questi cede non perché coartato o vittima di "metus" nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio. (Fattispecie cautelare in cui la Corte non ha ravvisato gli estremi della condotta induttiva tentata nella raccomandazione rivolta dal pubblico ufficiale a un collega, intento a contestare infrazioni al codice della strada ad un suo conoscente, consistita in una sollecitazione di poche parole, scevra da promesse o suggestioni, determinativa di alcun vantaggio indebito per il soggetto indotto).
Cass. civ. n. 21072/2024
In presenza di un illecito plurisoggettivo, la confisca può essere disposta per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione. (Fattispecie relativa al delitto di peculato, in cui la Corte ha annullato la statuizione sulla confisca diretta, rideterminandola nei confronti dei privati ricorrenti nella misura percentuale dell'indennizzo per eventi calamitosi conseguito da ciascuno, detratta la quota trattenuta dal pubblico funzionario).
Cass. civ. n. 19548/2024
Gli atti di polizia giudiziaria, in quanto privi di natura giurisdizionale, non possono qualificarsi come provvedimenti abnormi, né sono impugnabili con ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso il verbale di sequestro preventivo e di restituzione redatto dalla polizia giudiziaria, evidenziando l'esistenza di altri strumenti a tutela della parte incisa, quali l'istanza di revoca al pubblico ministero e, in caso di parere negativo di questi, al giudice che procede, ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., nonché le impugnazioni incidentali, ex artt. 322 e ss., cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 14654/2024
Nei procedimenti con pluralità di reati plurisoggettivi, la confisca per equivalente non può eccedere il profitto corrispondente ai delitti specificamente attribuiti all'imputato, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato condannato per tutti i delitti accertati. (Fattispecie relativa a imputazioni per associazione per delinquere, truffa aggravata e commercio di farmaci anabolizzanti, in cui era stata disposta la confisca, nei confronti di un coimputato, per un ammontare corrispondente anche al profitto di delitti di truffa concretamente accertati, ma per i quali non era stato condannato).
Cass. civ. n. 11733/2024
In tema di procedimento a carico degli enti, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di misure cautelari interdittive (nella specie, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione) è quello ordinario di quindici giorni, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per le decisioni in camera di consiglio, che decorre dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, e non quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'art. 52, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 richiama solo le disposizioni di cui all'art. 325 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 6024/2024
In tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo.
Cass. civ. n. 4170/2024
In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo può dedurre soltanto la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'insussistenza di un suo contributo al reato attribuito all'indagato, non potendo contestare, invece, l'esistenza dei presupposti della misura cautelare.
Cass. civ. n. 3033/2024
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, è inammissibile l'impugnazione proposta dall'indagato avverso il sequestro preventivo dei beni oggetto della distrazione ove non prospetti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del rimedio, che non può consistere nella mera qualità di indagato per il reato in riferimento al quale è stato disposto il sequestro. (In motivazione, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione della Corte distrettuale che ha escluso la sussistenza dell'interesse dell'indagato a chiedere la restituzione dei beni sequestrati, sia quale amministratore della fallita, ravvisando tale interesse solo in capo al curatore, soggetto legittimato a richiedere la restituzione dei beni, sia in relazione alla società presso cui erano stati reperiti i beni, non avendo il ricorrente prospettato l'esistenza di un suo ruolo nella compagine sociale) .
Cass. civ. n. 576/2024
In tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, in ossequio al principio della "doppia devoluzione", è circoscritta ai motivi dedotti con l'atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal "thema decidendum" sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello del gravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza, pronunciata in sede di appello cautelare reale, che aveva accolto la richiesta di dissequestro di un'aviopista, non formulata con l'istanza originaria, volta ad ottenere la mera autorizzazione all'uso temporaneo del bene da parte di terzi, ma avanzata, per la prima volta, mediante impugnazione).
Cass. civ. n. 305/2024
In tema di impugnazioni reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimato a contestare anche la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, sicché, in sede di legittimità, può dedurre la violazione di legge in ordine al "periculum in mora". (Fattispecie in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.).
Cass. civ. n. 50320/2023
In tema di impugnazioni cautelari reali, è legittima la declaratoria, da parte del tribunale del riesame, di inammissibilità dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari reiettiva dell'istanza di dissequestro con cui sia dedotta la mancanza di motivazione sul "periculum in mora" nel caso in cui non sia stata previamente proposta la relativa eccezione al giudice di "prime cure", posto che la carenza motivazionale rende il provvedimento genetico viziato da nullità relativa, che, ove non tempestivamente dedotta con l'istanza di dissequestro, non può essere eccepita, per la prima volta, con l'appello reale.
Cass. civ. n. 45314/2023
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione. (Fattispecie relativa a censure attinenti alla sussistenza del "fumus" del reato, dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione e basate su elementi nuovi desunti da una perizia).
Cass. civ. n. 44181/2023
In tema di misure cautelari reali, il pubblico ministero può proporre appello avverso il decreto di sequestro preventivo che abbia accolto solo in parte le sue richieste, dovendosi intendere che, per la parte residua, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari abbia natura di ordinanza di rigetto, appellabile, come tale, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 44136/2023
In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, nel caso in cui emerga da precisi elementi di fatto che l'intestazione sia del tutto fittizia e che l'autore dell'illecito abbia, in realtà, la sostanziale disponibilità del bene. (Fattispecie in materia di confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter, cod. pen.).
Cass. civ. n. 43273/2023
In tema di confisca per equivalente disposta, ex art. 640-quater cod. pen., in relazione al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., l'affermata applicabilità della previsione dell'art. 322-ter cod. pen. non può essere intesa come afferente al trattamento sanzionatorio edittale suscettibile di elisione nel caso di bilanciamento in termini di prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, atteso che il disposto dell'art. 69, comma secondo, cod. pen. si limita a escludere che, in tal caso, possa tenersi conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti, sancendo che debba farsi luogo alle sole diminuzioni previste per le attenuanti, senza null'altro prevedere relativamente a diversi effetti penali conseguenti al riconoscimento dell'ipotesi delittuosa aggravata, che, pertanto, continuano a dispiegarsi.
Cass. civ. n. 42195/2023
In tema di reati tributari, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, costituisce profitto del reato il risparmio di spesa o l'incremento patrimoniale concreto per il contribuente, determinati da qualsiasi artificiosa alterazione unilaterale dell'obbligazione tributaria che, fuori dei casi previsti dalla legge, comporti la sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale, senza che rilevi che l'imposta evasa sia stata in concreto non pagata o indebitamente portata a credito dal contribuente.
Cass. civ. n. 41308/2023
Nel giudizio di primo grado, ove sia maturata la prescrizione del reato, l'eventuale prosecuzione dell'istruttoria in relazione a reati connessi non ancora prescritti non consente di esprimere alcun giudizio sull'imputazione per cui è maturata la causa estintiva, nemmeno ai fini della confisca, essendo al riguardo preclusa non solo ogni ulteriore specifica indagine istruttoria che, in ipotesi, si rendesse necessaria, stante l'autonomia dei relativi giudizi, ma anche ogni valutazione approfondita sui presupposti della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a confisca obbligatoria diretta del prezzo del reato di corruzione, prescritto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado).
Cass. civ. n. 40434/2023
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'ente nel cui interesse è proposta impugnazione ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza almeno tre giorni liberi e consecutivi prima della detta udienza ai sensi dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., in forza del disposto di cui all'art. 53, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiamante l'art. 322 cod. proc. pen., sicché l'inosservanza del detto termine, attenendo all'intervento e alla difesa della parte, determina una nullità generale e a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 36064/2023
664 MISURE CAUTELARI - 137 richiesta - IN GENERE MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE - Sequestro preventivo - Beni intestati a società - Impugnazione - Amministrazione giudiziaria - Legittimazione del rappresentante in carica prima del sequestro - Esclusione. In tema di sequestro preventivo di beni di una società, la legittimazione all'impugnazione spetta all'amministratore giudiziario nominato all'atto del sequestro e non al legale rappresentante della persona giuridica in carica prima del provvedimento ablatorio.
Cass. civ. n. 34536/2023
Nel giudizio civile di risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p. ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno.
Cass. civ. n. 34290/2023
In tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale.
Cass. civ. n. 33810/2023
In tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 legge fall. e l'art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa) stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 cod. pen.
Cass. civ. n. 32938/2023
Il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall'interessato.
Cass. civ. n. 30151/2023
In tema di misure cautelari reali adottate nei confronti di un soggetto terzo che si assuma interposto, è legittimato a proporre ricorso per cassazione il soggetto presunto interponente, che non contesti la propria titolarità dei beni oggetto del sequestro.
Cass. civ. n. 28227/2023
L'attività del parlamentare italiano che, in rappresentanza della propria Camera di appartenenza, sia membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. per l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio a mente dell'art. 358 cod. pen. per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblicistica. (Fattispecie in tema di corruzione funzionale dichiarata prescritta in appello in cui la Corte, agli effetti della confisca del prezzo del reato, ha escluso che la rilevanza penale della condotta ascritta al parlamentare derivasse dall'inserimento del comma n. 5-quater in seno all'art. 322-bis cod. pen. ad opera della legge n. 9 gennaio 2019, n. 3, la quale ha esteso la punibilità ai componenti dei consessi internazionali in tale norma contemplati, diversi dagli agenti pubblici "nazionali").
Cass. civ. n. 25700/2023
Nel caso in cui la sentenza penale irrevocabile, nel disporre una confisca a carico di più coimputati, ne abbia ripartito l'importo tra gli stessi, colui che ha pagato l'intero ha azione di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali per le corrispondenti quote, senza che il giudice civile possa rimodularle in ragione dell'accertamento della gravità delle rispettive condotte.
Cass. civ. n. 24256/2023
In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda. (Fattispecie relativa a impugnazione del decreto reiettivo della richiesta di sequestro preventivo impeditivo, in cui la Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità, per tardività, del precedente ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego della convalida del sequestro preventivo disposto in via d'urgenza non potesse precludere la rivalutazione della vicenda, in ragione degli elementi di novità addotti dagli inquirenti, idonei a dimostrare la permanenza del reato).
Cass. civ. n. 22966/2023
Il curatore fallimentare è legittimato a promuovere incidente di esecuzione in funzione della revoca della confisca, onde conseguire la restituzione alla massa attiva delle somme confiscate con cui soddisfare i creditori ammessi allo stato passivo.
Cass. civ. n. 15852/2023
È illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi del secondo comma dell'art. 321, cod. proc. pen., atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato.
Cass. civ. n. 10612/2023
In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.
Cass. civ. n. 4003/2023
In tema di misure cautelari reali, l'istanza di revoca del sequestro preventivo e l'appello cautelare avverso l'eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca.
Cass. civ. n. 3034/2023
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, al terzo ritenuto persona ad esso non estranea che assume di avere diritto alla restituzione è consentito contestare, sia in sede di merito che di legittimità, anche la sussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", posto che, se potesse far valere solo la propria disponibilità del bene e l'insussistenza di un contributo personale al reato, il suo diritto di difesa sarebbe limitato a profili "ex se" non ostativi all'adozione del vincolo e subirebbe, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'indagato, legittimato a far valere l'inesistenza dei presupposti della cautela reale. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
Cass. civ. n. 1826/2023
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore.
Cass. pen. n. 47216/2021
tegra il delitto di istigazione alla corruzione impropria l'offerta o la promessa di danaro o di altra utilità operata in relazione ad una funzione o ad un potere già esercitati dal pubblico ufficiale, atteso il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 322, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che consente di punire ogni forma di istigazione del privato "per l'esercizio delle funzioni o poteri", senza alcuna preclusione che ne limiti l'applicazione al futuro esercizio di tali poteri o funzioni.
Cass. pen. n. 33655/2020
In tema di istigazione alla corruzione, l'accettazione della proposta corruttiva, che esclude la fattispecie incriminatrice ex art. 322 cod. pen., rendendo configurabile quella più grave di corruzione, deve essere connotata da effettività e concretezza, sicchè non può ritenersi adesiva alle richieste del proponente la condotta del pubblico agente che, secondo una valutazione "ex ante" ed in concreto, non appaia idonea a determinare almeno un inizio di trattativa, né sia significativa di un impegno assunto per accondiscendere ad essa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di istigazione alla corruzione in un caso in cui il funzionario di un ufficio immigrazione riceveva materialmente un acconto in danaro sull'offerta corruttiva, ma con riserva mentale, subito dopo informando il proprio superiore e sporgendo denuncia, così da permettere il tempestivo avvio delle indagini nei confronti dell'istigatore).
Cass. pen. n. 8300/2019
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, integra il delitto di istigazione alla corruzione la condotta del pubblico agente che si attivi per instaurare un rapporto paritetico con il privato volto al mercimonio dei propri poteri, a condizione che la stessa, con valutazione "ex ante" effettuata tenendo conto delle circostanze concrete, risulti potenzialmente idonea a indurre il privato ad accedere all'accordo corruttivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'idoneità della condotta va valutata in considerazione dell'entità del corrispettivo richiesto dal pubblico ufficiale, delle qualità personali del destinatario della proposta e del suo interesse al rilascio dell'atto oggetto della compravendita).
Cass. pen. n. 38920/2017
È configurabile il reato di istigazione alla corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta tipica unilaterale prevista dall'art. 322 cod. pen. sia connotata dal dolo specifico della finalità di favorire o danneggiare una parte processuale, atteso che la descrizione delle condotte punibili a titolo di istigazione, contenuta in tale norma, ricomprende anche quelle disciplinate dall'art. 319-ter cod. pen; ciò non esclude la configurabilità del tentativo di corruzione in atti giudiziari nel caso in cui entrambi i protagonisti del rapporto, svolgendo un ruolo attivo, pongano in essere una trattativa, poi fallita. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di istigazione alla corruzione in atti giudiziari non possono applicarsi le pene previste dall'art. 319-ter cod. pen., dovendosi fare riferimento alle sole pene, ridotte di un terzo, di cui agli artt. 318-319 cod. pen.).
Cass. pen. n. 19319/2017
Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione impropria, l'offerta (o la semplice promessa) può essere effettuata anche in relazione ad una funzione o ad un potere già esercitati dal pubblico ufficiale, sia in ragione del tenore letterale dell'art. 322, comma primo, cod. pen., come novellato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, - che non consente di delimitarne l'ambito di operatività alla sola istigazione alla corruzione impropria proiettata verso il futuro esercizio dei poteri o delle funzioni del destinatario dell'offerta o della promessa - sia in considerazione del rapporto tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 322 cod. pen., che, replicando quello tra le fattispecie base di corruzione, consente di punire, ai sensi del primo comma, ogni forma di istigazione del privato "per l'esercizio delle funzioni o dei poteri" che non ricada nella ipotesi più grave sanzionata dal secondo comma.
L'offerta o la promessa di donativi di modesta entità (nella specie, la somma di 50 euro), quale manifestazione di gratitudine o di apprezzamento per l'attività già compiuta dal pubblico ufficiale in termini conformi ai doveri d'ufficio, non configura il delitto di istigazione alla corruzione impropria susseguente, ai sensi dell'art. 322, comma primo, cod. pen., in ragione della inoffensività della condotta dell'agente. (In motivazione, la Corte ha rilevato che con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con il d. P.R. 16 aprile 2013, n. 62, lo stesso legislatore ha escluso la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro).
Cass. pen. n. 49057/2013
Integra il delitto di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, comma secondo, c.p., l'offerta di danaro rivolta al custode giudiziario di beni immobili sottoposti a sequestro preventivo, per essere preferito, rispetto ad altri interessati, nella stipula di un contratto di affitto. (Fattispecie in cui il giudice che aveva emesso il sequestro preventivo aveva deciso di acquisire un parere del custode giudiziario sull'affidabilità del conduttore cui sarebbero stati dati in locazione alcuni terreni per la coltivazione).
Cass. pen. n. 43384/2013
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322, comma secondo, c.p. (istigazione alla corruzione propria) in riferimento all'art. 3 Cost. sotto il duplice profilo della disparità di trattamento di situazioni analoghe e della irragionevolezza, nella parte in cui prevede che l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero, per il compimento di una falsa consulenza, è punita con una pena superiore a quella del reato di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377, comma primo, c.p., in relazione all'art. 373 c.p., per il caso di analoga condotta nei confronti del perito.
Cass. pen. n. 37402/2011
Integra il delitto di istigazione alla corruzione la condotta di colui che formuli al pubblico ufficiale una offerta non determinata, rimettendo la quantificazione al destinatario della richiesta. (Fattispecie in cui era stato offerto al pubblico ufficiale di quantificare egli stesso la somma che voleva per omettere una denuncia di reato).
Cass. pen. n. 41339/2006
Integra il delitto di cui all'art. 322, comma quarto, c.p. (istigazione alla corruzione attiva propria) — e non quello di cui all'art. 228 L. fall. (interesse privato del curatore negli atti del fallimento) — la condotta del pubblico ufficiale (nella specie curatore) che induca l'extraneus (nella specie il fallito) a promettergli somme di denaro per sottrarre beni dalla massa dell'attivo fallimentare e, pertanto, per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, mentre ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 228 L. fall. è necessario un concreto comportamento del curatore posto in essere con la consapevolezza di associare un interesse privato ad un atto del fallimento ovvero di realizzare, attraverso l'ufficio della curatela fallimentare, un interesse non ricollegabile alla finalità propria ed esclusiva dell'amministrazione fallimentare.
Cass. pen. n. 28311/2003
Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, comma 2, c.p.), l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio ex ante, sicché il reato può essere escluso solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta, che, in ogni caso, non si connoti dei caratteri della assoluta risibilità e la relativa indagine costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 322 c.p. nella condotta dell'imputato che aveva offerto a due agenti della polizia di Stato la somma di cinquantamila lire affinché eliminassero un verbale di contravvenzione elevata a suo carico).
Cass. pen. n. 15117/2003
Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, il cui elemento oggettivo è compendiato nell'espressione onnicomprensiva della sollecitazione di promessa, dazione di danaro o altra utilità rivolta al privato dal pubblico ufficiale, occorre che la condotta di quest'ultimo, pur non integrando quell'aspetto significativo e pregnante di costrizione anche per induzione che caratterizza la concussione, si manifesti come forma di astuta e serpeggiante pressione psicologica sul privato, disposto, dal canto suo, a recepirla anche per tornaconto personale, in forza di una valutazione comparata di vantaggi e svantaggi, mirante ad evitare sanzioni per il proprio comportamento illegale.
Cass. pen. n. 11382/2003
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, nel caso di una richiesta, anche reiterata, di denaro da parte del pubblico ufficiale, che venga comunque rifiutata, non ricorre il delitto di concussione, neppure nella forma del tentativo, ma è configurabile il reato di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322, comma 4, c.p., in quanto difettano gli elementi della costrizione o induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
Cass. pen. n. 30268/2002
Per la configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio non rileva la tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale. Le piccole regalie d'uso possono escludere la configurabilità soltanto del reato di corruzione per il compimento di un atto di ufficio, previsto dall'art. 318 c.p., giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dall'art. 319 c.p., perché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, l'accertamento del valore di alcuni orologi, asseritamente con marchio non contraffatto, offerti al pubblico ufficiale per omettere una denuncia all'autorità giudiziaria, poiché la tenuità del valore, una volta accertata la falsità delle marche degli orologi, non avrebbe comunque escluso il reato).
Cass. pen. n. 2233/2001
Ai fini della configurabilità del reato di istigazione alla corruzione, è persona incaricata di pubblico servizio l'operatore motoristico e meccanico dell'ufficio provinciale della motorizzazione, la cui attività, volta alle certificazioni pubblicistiche derivanti dalla revisione dei veicoli, non si esplica in termini di mera manualità, ma esprime e richiede altresì competenze tecniche ed intellettuali.
Cass. pen. n. 7836/2000
In tema di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p., dinanzi a un'offerta di una utilità economica, di per sè non priva di qualunque consistenza, spetta al ragionevole apprezzamento del giudice di merito stabilire se la proposta sia stata seriamente operata ovvero abbia una valenza di puro dileggio. La serietà dell'offerta va infatti correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca. (Nella specie è stata ritenuta incensurabile dalla Corte Suprema la valutazione di idoneità dell'offerta di diecimila lire fatta a tu per tu a un agente della polizia stradale per omettere un verbale di contravvenzione ed è stata di conseguenza esclusa la ipotizzabilità del reato di oltraggio).
Cass. pen. n. 2265/2000
L'abuso richiesto dalla norma dell'art. 317 c.p. ai fini della sussistenza del reato di concussione non può essere identificato nella indebita richiesta, rivolta dal pubblico ufficiale al privato, di denaro o altra utilità. Infatti, la semplice richiesta di denaro, ancorché reiterata, integra, nel caso sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione punita dall'art. 322, commi terzo e quarto, c.p., e, se accolta, quello di corruzione consumata, punito dagli artt. 318 e 319 c.p. La richiesta di denaro rilevante ai fini della concussione è, dunque, quella preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso della qualità o potere del pubblico ufficiale. Infatti, la costruzione letterale e logica della norma di cui all'art. 317 c.p. prevede l'abuso quale causa efficiente dell'induzione al pagamento, e non come avviene nella corruzione, quale risultato dell'azione delittuosa.
Cass. pen. n. 4062/1999
L'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 61, n. 9, c.p.) non presuppone necessariamente che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, nè l'attualità dell'esercizio della funzione o del servizio, ma sussiste anche quando la qualità dell'agente, in relazione alla tipicità della sua posizione, può facilitare la condotta del reato (Nella specie trattavasi di Presidente del comitato di gestione di una Usl ritenuto responsabile del reato di istigazione alla corruzione di un consulente del P.M. che aveva svolto accertamenti tecnici sul funzionamento di una clinica privata).
Tra il reato di istigazione alla corruzione propria di cui all'art. 322, secondo comma, c.p. e quello di subornazione, previsto dall'art. 377 c.p., nel testo risultante dall'art. 11, sesto comma, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, qualora l'attività illecita dell'agente si rivolga nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero, intercorre un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p. in virtù del quale deve trovare applicazione solo l'art. 377 c.p., sia in relazione al profilo soggettivo, per la specificità della persona coinvolta (sempre che abbia già assunto la veste di testimone per effetto di citazione a comparire), sia al profilo oggettivo, per la specificità dell'atto contrario ai doveri di ufficio, mirante, in sostanza, alla manipolazione dell'accertamento tecnico.
Cass. pen. n. 8398/1996
Nell'istigazione alla corruzione impropria, l'offerta (o la semplice promessa) deve essere effettuata «per indurre» il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio) «a compiere» un atto conforme ai doveri dell'ufficio (o del servizio). Da ciò deriva che non è possibile ipotizzare una forma d'istigazione passiva per un atto che sia stato già compiuto, come si evince chiaramente dalla struttura letterale della disposizione dell'art. 322, primo comma c.p., nonché dal riferimento che la stessa fa alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p. (corruzione impropria antecedente).
Cass. pen. n. 2714/1996
Il reato di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322 comma 2 c.p.) si configura con la semplice condotta dell'offerta o della promessa di danaro o di altra utilità, purché seria, potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo che egli accetti l'offerta o la promessa; idoneità che va valutata con un giudizio ex ante che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e di ogni altra connotazione del caso concreto. Ne deriva che il reato è escluso soltanto se manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico ufficiale di tenere il comportamento illecito richiestogli.
In tema di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), non è configurabile la desistenza volontaria (art. 56 comma 3 c.p.), trattandosi di reato di mera condotta, che si consuma con la semplice offerta o promessa dell'utilità da parte del privato istigatore, purché seria e concreta, finalizzata al compimento ad opera del pubblico ufficiale di un atto contrario ai doveri di ufficio.
Per la configurabilità dei delitti di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) non rileva la tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale. Tale tenuità non soltanto non esclude il reato, per la cui consumazione è irrilevante il verificarsi o meno del fine propostosi dall'agente, ma addirittura lo può rendere maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale, ritenuta persona suscettibile di venir meno ai doveri accettando una offerta anche minima. D'altronde, le piccole regalie d'uso possono escludere la configurabilità soltanto del reato di corruzione per il compimento di un atto di ufficio, previsto dall'art. 318 c.p., giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dall'art. 319 c.p., perché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto stesso.
Cass. pen. n. 3596/1995
In caso di istigazione alla corruzione non accolta il danaro, ove rimanga nella disponibilità dell'istigatore, non può costituire né profitto, né prodotto, né prezzo del reato; e come tale non è confiscabile.
Cass. pen. n. 6113/1994
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322, comma 4, c.p. è stata introdotta dal legislatore come ipotesi residuale per punire le condotte del pubblico ufficiale che non integrano tentativo di concussione, quando cioè esula ogni significato di costrizione o di induzione nei confronti del privato. Si realizza il delitto punito dagli artt. 56-317 c.p. — e non quello previsto dall'art. 322, comma 4, c.p. — tutte le volte in cui la condotta del pubblico ufficiale è astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione, anche se poi — per particolare resistenza o forza del soggetto passivo — tale risultato non si produce.
Cass. pen. n. 5439/1990
Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 322 c.p. occorre, tra l'altro, che l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità sia idonea alla realizzazione dello scopo, cioè sia tale da indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio; idoneità che va valutata con un giudizio ex ante che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e che deve essere tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo dell'accettazione dell'offerta. (Nella specie la Cassazione ha considerato «inidonea» l'offerta di lire cinquemila fatta dall'imputato a due agenti della polizia stradale affinché si astenessero dal contestargli una contravvenzione al codice della strada ed ha ritenuto che nella suddetta offerta, per la sua irrisorietà e per le sue modalità tendenti a dimostrare il convincimento che gli agenti si sarebbero «venduti» per un nonnulla, fosse ravvisabile un gesto di scherno, gravemente lesivo del prestigio dei pubblici ufficiali, e conseguentemente l'ipotesi di reato di cui all'art. 341, primo comma, c.p.).
Cass. pen. n. 2891/1986
Il delitto di istigazione alla corruzione si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre un'utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata l'istigazione.
Cass. pen. n. 437/1972
Nell'istigazione alla corruzione — tipico reato di pericolo, che non consente il tentativo, in quanto la promessa o l'offerta rivolta al pubblico ufficiale realizza istantaneamente il reato, indipendentemente dall'atteggiamento e dal comportamento dell'istigato — non può trovare posto la figura dell'agente provocatore, perché se l'azione di costui venisse esplicata prima dell'istigazione e ne fosse la causa, il fatto integrerebbe ipotesi delittuose diverse da quella disciplinata dall'art. 322.