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Art. 467 — Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

Art. 467 — Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

Chiunque contraffà il sigillo dello Stato , destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso [ 110 ] nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da centotre euro a duemilasessantacinque euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 13271/1999

In materia di falsità di sigilli, l’art. 467 c.p. indica come oggetto materiale della contraffazione il sigillo dello Stato «destinato a essere apposto sugli atti del Governo», espressione con la quale si intende il cosiddetto grande sigillo dello Stato, che il Guardasigilli appone con il proprio visto sui documenti contenenti il testo di atti aventi forza di legge, per attestare con il visto il riscontro formale del documento e con l’impronta del sigillo l’acquisizione del documento agli atti ufficiali. La contraffazione del sigillo recante la dicitura «Repubblica Italiana» e il relativo stemma, in uso presso le Amministrazioni dello Stato, integra invece il reato ex art. 468 c.p.

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Cass. pen. n. 1977/1997

In tema di contraffazione del sigillo dello Stato, per «atti del Governo», di cui all’art. 467 c.p., deve intendersi esclusivamente l’attività propria del Governo in senso stretto, quale organo posto al vertice del potere esecutivo, e non l’attività, in senso lato, di tutta la serie di amministrazioni che costituiscono l’organizzazione dello Stato e attraverso le quali viene esercitato il complesso delle funzioni pubbliche.

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Cass. pen. n. 8082/1991

In tema di contraffazione del sigillo dello Stato, per «atti del Governo», di cui all’art. 467 c.p., deve intendersi non l’attività del Governo in senso stretto, bensì le attività di tutta la serie di amministrazioni che costituiscono emanazione dello Stato.

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Cass. pen. n. 3291/1983

Il possesso di un sigillo contraffatto può costituire elemento di prova sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità, sia pure a titolo di concorso, in ordine al delitto di contraffazione di sigillo o di uso di sigillo contraffatto, ove l’imputato non riesca a fornire una prova rigorosa di una diversa ragione del possesso, o la prova non risulti aliunde.

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