Art. 485 – Codice penale – Falsità in scrittura privata

[[Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno , forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera , è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni [490].

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata [491, 493bis.]]]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25387/2025

La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.

Cass. civ. n. 29026/2012

Integra il reato di falsità in scrittura privata, la condotta di colui che crei, in fotocopia, due false dichiarazioni di quietanza con falsificazione della firma del defunto creditore; né, a tal fine, rileva il tempestivo disconoscimento - in sede civile - delle predette scritture effettuato dagli eredi, in quanto esse almeno nel lasso di tempo sino all'eventuale disconoscimento hanno la stessa forza probante dell'originale, capaci anche di sostenere una pronuncia giudiziaria favorevole ove, per mera negligenza o disattenzione "ex adverso", le stesse non siano tempestivamente disconosciute o la controparte sia contumace, di guisa che maturi il riconoscimento tacito di cui all'art. 215 cod. proc. civ. Ne deriva che il disconoscimento è un "posterius" che non elide l'esistenza del reato - il quale ha natura di reato di pericolo e si concretizza nella creazione di una falsa fotocopia la cui validità è destinata a permanere in assenza di tempestivo disconoscimento nell'universo giuridico con la stessa forza probante di un originale - che si perfeziona con l'uso della fotocopia avvenuto, nella specie, mediante la produzione in giudizio della stessa.

Cass. civ. n. 36369/2011

La falsificazione della fotocopia di una scrittura privata, mediante fotomontaggio (nella specie attraverso la manipolazione di un documento vero scannerizzato), integra il reato di falsità materiale in scrittura privata perché, salvo che intervenga il disconoscimento, la fotocopia di una scrittura privata ha la stessa efficacia probatoria dell'originale.

Cass. civ. n. 37238/2010

In tema di falsità documentali, l'uso dell'atto falso che rende la falsità punibile ex art. 485 c.p. consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza. Pertanto, in caso di contraffazione di testamento olografo, il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento eseguita dal notaio depositario, ex art. 620 c.c..

Cass. civ. n. 35090/2010

Integra il reato di falsità in scrittura privata la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, anche nel caso in cui il contrassegno risulti scaduto (nella specie da tre giorni).

Cass. civ. n. 42578/2009

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 485 c.p., nella nozione di scrittura privata devono essere ricompresi non solo quegli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire ovvero modificare diritti e posizioni oggettive, ma altresì tutte le scritture formate dal privato che si riferiscono a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto. (Fattispecie relativa alla contestazione del reato di calunnia relativa alla falsa accusa di apposizione di firma apocrifa in calce ad una mozione di sfiducia del segretario coordinatore di un movimento politico).

Cass. civ. n. 35441/2009

Integra il reato di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) la condotta di colui che forma falsamente e consegna al committente una dichiarazione di conformità di un impianto termoidraulico alla normativa vigente, obbligatoria per legge, facendola apparire come proveniente dal soggetto abilitato al suo rilascio.

Cass. civ. n. 12373/2009

In tema di falso documentale, le comunicazioni ai clienti di una banca - redatte, su stampa in uso all'istituto di credito, dal funzionario all'uopo preposto - concernenti il rendimento dei titoli affidati in gestione al settore "borsa e titoli" hanno natura di scritture private, in quanto esse non si risolvono nell'adempimento di un mero onere di informativa a carico della banca, ma sono capaci di produrre effetti giuridici nel rapporto con i clienti che si concreta nella funzione di garanzia della libera determinazione del contraente-investitore, al quale deve essere assicurata la più ampia libertà di scelta tra l'opzione del mantenimento dell'impegno finanziario in corso e quella del disinvestimento. Ne deriva che, ai fini dell'integrazione della scrittura privata, non occorre che esso riguardi la costituzione, l'esercizio o l'estinzione di un diritto soggettivo, potendo invece concernere qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti nell'ambito di un rapporto giuridico "inter partes" od anche solo nella sfera giuridica di un determinato soggetto.

Cass. civ. n. 39432/2008

Non integra il falso innocuo ma il reato di falsità in scrittura privata la condotta di colui che falsifica alcune pagine di una memoria redatta dal proprio difensore, sostituendole a quelle originali, e quindi provvedendo al deposito dell'atto presso la cancelleria, considerato che il vantaggio richiesto dalla norma incriminatrice del falso in scrittura privata può avere anche natura esclusivamente morale, nella specie costituito dal deposito della memoria nel testo voluto dall'imputato anziché in quello voluto dal difensore.

Cass. civ. n. 40845/2007

Il delitto di falsità in scrittura privata, commesso con alterazione del libro-soci di una società a responsabilità limitata, ha quali persone offese i soci e la stessa società. (Fattispecie in cui l'alterazione del libro-soci era consistita nell'attestazione della cessione delle partecipazioni dei soci, pari all'intero capitale sociale, all'amministratore).

Cass. civ. n. 32847/2007

Il libro dei soci è una scrittura privata, e la sua falsificazione integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p., non del reato di cui agli artt. 477-482 c.p.

Cass. civ. n. 39410/2006

Integra il delitto di cui all'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) la condotta di colui che, in qualità di progettista, forma una falsa lettera di presentazione al Comune di un preliminare di accordo di programma per un progetto di lottizzazione per conto di una società, apponendovi la firma apocrifa del legale rappresentante della stessa committente, considerato che la lettera privata assume, nella specie, in ragione del suo contenuto e della sua peculiare destinazione, la connotazione di scrittura privata comprovante rapporti giuridici di diritto privato, rilevante ai fini della fattispecie costitutiva dell'art. 485 c.p. (Nella specie la lettera di presentazione degli elaborati progettuali era destinata ad avviare la pratica burocratica di formalizzazione dell'accordo di programma, momento determinante ai fini della maturazione del diritto del professionista alla percezione dei dovuti compensi, secondo le clausole contrattuali che vincolavano quest'ultimo alla società, la quale, a sua volta, aveva espresso e formalizzato il proprio dissenso, tramite il legale rappresentante, in ordine alla consistenza volumetrica delle opere progettate).

Cass. civ. n. 14561/2005

Costituisce falsità materiale ed integra quindi gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p., la falsa indicazione della data e del luogo di redazione del documento da parte dell'autore effettivo dell'atto, poiché tali elementi fanno parte della rappresentazione documentale. (Fattispecie relativa ad apposizione di data falsa in calce ad una scrittura privata con la quale l'autore si impegnava a cedere ad alcuni figli la proprietà di un immobile).

Cass. civ. n. 32467/2004

Integra gli estremi del reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), la formazione di una missiva falsa su carta intestata «Agenzia di Assicurazione Ina Assitalia di Roma», formata mediante un «collage» di parti dell'elenco telefonico e con in calce una falsa sottoscrizione, con la quale si comunichi, alla banca erogatrice del finanziamento ed allo stesso assicurato, che è in corso l'istruttoria preliminare relativa alla polizza assicurativa; né sussiste, in tale ipotesi, l'estremo del falso grossolano poiché nessuno dei destinatari della lettera in questione è stato in grado di rilevare che la firma in calce alla lettera non apparteneva ad alcuno dei titolari dell'Agenzia di assicurazione.

Cass. civ. n. 2576/2004

Integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) la contraffazione del contrassegno assicurativo, relativo alla r.c.a, previsto dall'art. 7 della legge n. 990 del 1969, il quale è atto di natura privata.

Cass. civ. n. 26173/2003

Ai fini dell'individuazione della condotta di uso, rilevante per la configurazione del reato di cui agli artt. 489 e 485 c.p., assume rilievo la funzione rappresentativa del documento usato e non già quella dell'atto documentato. Ne consegue che l'uso del documento è penalmente rilevante quando il soggetto disponga materialmente del documento, e dunque dell'oggetto rappresentativo, quale che sia il significato che intenda attribuire all'atto in esso contenuto. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che, ai fini del reato in questione, costituisca condotta penalmente rilevante il mero comportamento processuale di chi, convenuto in un giudizio civile per l'esecuzione specifica di un preliminare di vendita contraffatto, si difenda nel merito, proponendo anche domanda riconvenzionale per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore).

Cass. civ. n. 3925/2003

Il momento consumativo del delitto di falso materiale in cambiali è quello in cui si fa, per la prima volta, uso del titolo, vale a dire quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici all'esterno nei confronti dei terzi, come nella ipotesi in cui venga presentata per lo sconto ad un istituto bancario.

Cass. civ. n. 18283/2001

In tema di falsità in scrittura privata, l'alterazione richiesta dall'art. 485 c.p. per la falsificazione di una scrittura privata definitivamente formata deve essere tale da modificare il significato originario dell'atto, sicché non è integrata da un'aggiunta a matita apposta sull'originale di un contratto. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso che la produzione in giudizio di una fotocopia informale, non autenticata del contratto sul cui originale era stata apposta un'aggiunta a matita configurasse il reato di falsità in scrittura privata).

Cass. civ. n. 3331/2000

Il bene tutelato dal reato ex art. 485 c.p., è costituito dalla fiducia che i consociati ripongono nella sicurezza della circolazione dei documenti e nella protezione degli specifici interessi connessi con la loro genuinità ed integrità; ne consegue che la consumazione del reato prescinde dal verificarsi di un pregiudizio di natura patrimoniale.

Cass. civ. n. 9777/1994

La scrittura privata autenticata contiene la contestuale documentazione di due atti che rimangono distinti, essendo l'uno privato, l'altro pubblico. L'invalidità, la simulazione o l'inesistenza giuridica del primo non si riflette sulla validità e inesistenza dell'altro, poiché l'autenticazione non implica un accertamento in ordine alla natura o al contenuto dell'atto privato, ma attesta solo il fatto dell'autentica e contestuale sottoscrizione.

Cass. civ. n. 4647/1993

Ai fini della fattispecie di cui agli artt. 488 e 485 c.p. (falsità su foglio firmato in bianco costituente scrittura privata, diversa da quella prevista dagli artt. 486 e 487 c.p.), per «vantaggio» va inteso ogni possibile utilità materiale o morale che l'agente si ripromette di conseguire. (Secondo la Suprema Corte in tale nozione rientra, dunque, anche la sospensione dello sfratto che la parte si ripromette di ottenere mediante l'esibizione di un falso contratto di affitto essendo irrilevante, ai fini del falso, la possibilità di realizzare il risultato avuto di mira).

Cass. civ. n. 9034/1990

Commette il delitto di falsità in titoli di credito, punito dagli artt. 485-491 c.p., colui che sottoscrive per quietanza assegni bancari non trasferibili, intestati ad un omonimo, consegnatigli per errore dal portalettere.

Cass. civ. n. 4701/1989

È configurabile il concorso materiale tra la truffa e la falsificazione in scrittura privata, quando il falso sia preordinato ed utilizzato come mezzo necessario per realizzare la truffa stessa.

Cass. civ. n. 12877/1986

Ai fini dell'art. 485 c.p. la nozione di scrittura privata, non definita né dalla legge civile, né da quella penale, va desunta dalla sua funzione specifica, che è quella di fissare in un documento redatto senza l'assistenza del pubblico ufficiale, qualsiasi dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica. Essa pertanto può riguardare non solo la nascita, l'esercizio, l'estinzione di un diritto soggettivo, ma anche qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti giuridici nell'ambito di un rapporto giuridico. Viceversa, la falsità inutile è soltanto quella che non incide, ed in modo assoluto, sulla efficacia e sulla rilevanza di un atto. (Fattispecie relativa a delitto di cui agli artt. 490 e 495 c.p. per aver l'imputato lacerato la parte del documento contenente la propria sottoscrizione alla ricevuta rilasciatagli dal proprietario dell'appartamento, pur dopo l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione, e nella quale si dava atto che la somma versata veniva corrisposta ed accettata solo quale indennità di occupazione. Tale ricevuta è stata ritenuta contrariamente a quanto avevano ritenuto i giudici di merito, finalizzante non solo alla prova del versamento del denaro al proprietario dell'appartamento, ma anche a provare che il conduttore, pur dopo la risoluzione del contratto, conveniva con il proprietario di attribuire al versamento soltanto il carattere e gli effetti di una mera indennità di occupazione; pertanto la soppressione della parte essenziale del documento integra, l'aspetto materiale, gli estremi del delitto di cui agli artt. 490 e 495 c.p.).

Cass. civ. n. 5414/1984

Per la punibilità del falso documentale il codice vigente ha eliminato, considerandola superflua, la condizione che la alterazione della verità sia tale che possa derivarne pubblico o privato nocumento. Ciò in quanto, dovendo per «scrittura» intendersi il documento che contiene manifestazioni, dichiarazioni o attestazioni di volontà atte a fondare o a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante, ogni falsità che cada su un documento di tal genere ha necessariamente in sé l'attitudine a nuocere. Nei delitti di falso documentale il nocumento potenziale può consistere in qualsiasi pregiudizio, politico, economico o morale derivante dalla falsità, purché giuridicamente valutabile.

Cass. civ. n. 8488/1983

Ai fini della configurabilità del delitto di falso in scrittura privata si ha «uso», ai sensi dell'art. 485 c.p., tutte le volte che il documento falso sia uscito dalla sfera individuale del colpevole in modo giuridicamente rilevante.

Cass. civ. n. 370/1982

Si ha falsità in scrittura privata sia se si appone la firma apocrifa di persona esistente, sia se si sottoscrive col nome di persona immaginaria, giacché nell'uno come nell'altro caso risulta offeso l'interesse alla genuinità del documento.

Cass. civ. n. 4639/1981

Non costituisce falso punibile l'alterazione della propria sottoscrizione da parte dello stesso autore materiale dello scritto.

Cass. civ. n. 7130/1980

L'uso costante di un nome diverso da quello risultante allo stato civile è lecito anche se riportato su documenti, in quanto data la notorietà del nome diverso usato dall'agente non si realizza alcuna incertezza nella sua identificazione.

Cass. civ. n. 10706/1979

La falsità di cui all'art. 485 c.p. è reato di mero pericolo, in quanto per la sua consumazione non è richiesta l'effettiva produzione di un pregiudizio privato o pubblico.

Cass. civ. n. 256/1971

Il fotomontaggio rientra nella tutela dell'art. 485 c.p., poiché la nozione di scrittura privata, ai fini penali, è più ampia di quella prevista dall'art. 2702 c.c. ed il successivo art. 2712 dello stesso codice dispone che ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti ed alle cose medesime.

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