Art. 517 quinquies – Codice penale – Circostanza attenuante
Le pene previste dagli articoli 517 ter e 517 quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517 ter e 517 quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17545/2024
Integra il reato di tentativo di frode in commercio anche la sola detenzione, presso i magazzini aziendali, di un prodotto di natura diversa, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quella dichiarata, ove si tratti di merce destinata alla vendita. (Fattispecie relativa alla riscontrata presenza, all'interno delle cantine di un'azienda vinicola, di bottiglie di vino Barolo DOCG, prodotto e invecchiato fuori dalla zona di produzione tutelata).
Cass. civ. n. 43559/2023
Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, essendo posto a tutela dell'ordine economico, si configura anche nel caso in cui la merce recante le anzidette caratteristiche sia messa a disposizione di soggetti intermedi tra produttore e consumatore finale, posto che non v'è ragione di ritenere che gli stessi non siano compresi nel novero dei soggetti tutelati.
Cass. civ. n. 40312/2021
Ai fini della configurabilità del delitto di introduzione nello Stato o di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517-ter, comma secondo, cod. pen., è necessario che la condotta dell'agente sia caratterizzata, sul piano soggettivo, oltre che dalla finalità di trarre profitto, anche dalla consapevolezza dell'esistenza del titolo usurpato, desumibile da elementi fattuali concreti.
Cass. civ. n. 7752/2021
In tema di delitti contro l'industria e il commercio, il principio di esaurimento comunitario di cui all'art. 5 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, non esclude la configurabilità del delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale nel caso di messa in commercio, senza il consenso del titolare, di prodotti complessi ricondizionati attraverso componenti non originali o prodotti nuovi o loro parti apparentemente riconducibili ai segni distintivi autentici.
Cass. civ. n. 23709/2021
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare. (In applicazione di tale criterio discretivo, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva confermato l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 473 cod. pen. dell'imputato che, dopo aver commissionato la produzione di fibbie recanti il marchio contraffatto di una nota casa di moda, le aveva montate su prodotti in pelle immessi sul mercato per la vendita).
Cass. civ. n. 6162/2020
In tema di vendita di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre del 2003, n. 350, in relazione all'art. 517 cod. pen., costituisce condotta di commercializzazione del bene anche la "traditio" dall'importatore al dettagliante, che si configura come atto diffusivo della merce.
Cass. civ. n. 32388/2020
In tema di reati contro l'industria ed il commercio, è configurabile il concorso materiale tra il reato di frode nell'esercizio del commercio e quello di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in quanto gli stessi hanno una diversa obiettività giuridica costituita, per il primo, dalla consegna di "aliud pro alio" con conseguente violazione del leale esercizio dell'attività commerciale e, per il secondo, dalla sola vendita o messa in circolazione del prodotto, indipendentemente dalla effettiva cessione del bene, con conseguente violazione dell'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi al consumatore.
Cass. civ. n. 17187/2020
Non sussiste concorso tra i reati previsti dagli artt. 474, comma secondo e 517 cod. pen. stante la clausola di riserva prevista dall'art. 517 cod. pen. che la rende norma sussidiaria rispetto all'ipotesi di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, tranne nell'ipotesi residuale di condotte riguardanti le opere dell'ingegno ovvero, quanto ai prodotti industriali, di condotte di mendacio diverse da quelle aventi ad oggetto l'originalità del marchio.
Cass. civ. n. 1513/2019
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la condotta descritta dall'art. 517 cod. pen. con la formula "mette altrimenti in circolazione" si riferisce a qualsiasi attività con cui si mira a far uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce, tra le quali, pertanto, deve essere ricompresa anche la mera presentazione alla dogana di prodotti industriali che recano segni atti ad indurre in inganno il compratore sulla loro origine.
Cass. civ. n. 49889/2019
Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517-quater cod. pen., è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto immune da censure il provvedimento di sequestro di mosto di uve da tavola destinato alla produzione di aceto balsamico di Modena, diverso da quello prodotto con specifici vitigni secondo le previsioni del disciplinare di produzione).
Cass. civ. n. 41714/2018
L'imprenditore che, pur non riproducendo sulla confezione del bene commercializzato l'immagine del marchio protetto, vi apponga una dicitura ingannevole con cui attesti che lo stesso è stato prodotto in un territorio diverso da quello di effettiva produzione, risponde del delitto di cui all'art. 517 cod. pen. (Fattispecie relativa all'apposizione dell'etichetta "prodotto nella regione DOP San Marzano" a barattoli di pomodori pelati coltivati in una diversa regione).
Cass. civ. n. 45271/2018
In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, integra l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in relazione all'art. 517 cod. pen., la consapevolezza dell'importazione per la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine. (Nella fattispecie, l'imputato aveva importato prodotti dalla Romania che presentavano la stampigliatura "Made in Italy").
Cass. civ. n. 13646/2017
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, è configurabile il tentativo del reato di cui all'art. 517 cod. pen. qualora l'attività di messa in circolazione dei prodotti contraffatti sia preceduta da una serie di atti finalisticamente orientati al conseguimento del risultato offensivo, e pervenuti ad uno stadio di evoluzione dell'"iter criminis" tale da fare ritenere probabile che detto risultato sia effettivamente raggiunto. (Fattispecie relativa alla detenzione, in prossimità del punto di uscita dei clienti di un supermercato, di due borsoni contenenti profumi simili nel nome, nel colore della confezione esterna, nella forma e nel colore della boccetta e del tappo, ad un noto profumo in commercio).
Cass. civ. n. 25030/2017
In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, la "fallace indicazione" del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l'immissione in commercio integra: a) il reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l'uso con modalità decettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-bis, della medesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il decreto di convalida, emesso in relazione al predetto reato, di un sequestro avente ad oggetto una partita di pasta le cui confezioni recavano, ben visibili, i caratteri relativi all'area geografica di provenienza "Napoli Italia" e alla ditta produttrice "Gragnano" mentre l'indicazione "made in Turkey", sotto la data di scadenza, era poco leggibile e apposta con inchiostro diverso, facilmente rimuovibile").
Cass. civ. n. 2402/2017
In tema di delitti di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517-ter cod. pen., la condotta di violazione del diritto di privativa può avere ad oggetto opere di disegno industriale, pur se di produzione seriale, che, per il carattere creativo e valore artistico, sono tutelabili ai sensi dell'art. 2, n. 10 della legge 22 aprile 1941, n. 633. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto indenne da censure la decisione del giudice d'appello che aveva riconosciuto la tutela del diritto d'autore ed il valore artistico delle figurine della collezione Thun, per il particolare pregio della linea e delle forme che le contraddistingue).
Cass. civ. n. 28354/2016
Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517-quater cod. pen., non richiede che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo finalizzato a proteggere l'interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni; nè esige che l'origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 30 del 2005, attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione può pertanto integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 cod. pen.
Cass. civ. n. 14812/2016
Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517 ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare. (In applicazione di questo criterio discretivo la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva escluso il reato di cui all'art. 474 cod. pen. non sussistendo la contraffazione del marchio, riconoscendo però l'integrazione del reato previsto dall'art. 517 ter cod. pen. per l'indebito sfruttamento di un segno distintivo altrui mediante la riproduzione, in modo parassitario, dei connotati essenziali).
Cass. civ. n. 8653/2015
In materia di delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, la condotta di "violazione" del titolo di privativa è integrata non soltanto con la fabbricazione di merci realizzata carpendo l'idea originale insita nel titolo, ma, altresì, con l'imitazione dei prodotti protetti dalla privativa, anche utilizzando segni distintivi autentici. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica, ai sensi dell'art. 517-ter cod. pen., della condotta consistita nella esposizione per la vendita da parte dell'imputato di un veicolo avente le stesse caratteristiche di forma e linee stilistiche dell'auto Ferrari mod. 250 GTO sul quale era stato apposto il marchio Ferrari). (Rigetta, App. Trieste, 02/03/2015).
Cass. civ. n. 39093/2013
Integra il reato previsto dall'art. 517 cod. pen. la vendita di oggetti realizzati con materie prime italiane, ma completamente rifiniti all'estero e corredati dalla dicitura "Made in Italy" per la potenzialità ingannatoria dell'indicazione sul luogo di fabbricazione del prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di portafogli confezionati in Romania con pelle italiana, e recanti stampigliatura "Genuine Leather - Made in Italy").
Cass. civ. n. 28905/2013
Il reato di cui all'art. 517 c.p. è integrato dalla somiglianza del segno distintivo tale da creare confusione nel consumatore mediamente diligente sulla provenienza del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato con riferimento alla messa in vendita di un orologio da polso che conteneva dati identificativi ed un marchio molto simili a quello di un modello brevettato).
Cass. civ. n. 2617/2013
In tema di tutela degli alimenti, la consegna di un tipo di prosciutto diverso da quello indicato nell'etichetta e protetto da denominazione di origine integra il reato previsto dall'art. 515 e 517 bis cod. pen. che, avendo per oggetto la tutela del leale esercizio del commercio, protegge sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.
Cass. civ. n. 2975/2012
Non è configurabile il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), qualora la vendita abbia per oggetto magliette aventi scritte uguali a quelle apposte sui propri prodotti da una società, in quanto ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 517 c.p. è necessario che l'induzione in errore sia prodotta da nomi, marchi o segni distintivi, e, pertanto, è necessaria la riproduzione di un segno distintivo, inteso quale elemento - nominativo o figurativo - che identifica il produttore del bene, mentre la riproduzione del motivo estetico-creativo che caratterizza il prodotto, nella specie riprodotto sulle predette magliette, non comporta violazione del marchio, non solo perché marchio non è, ma anche perché non ne svolge la medesima funzione identificativa, potendo, invece, costituire imitazione servile dei prodotti altrui idonea ad ipotizzare la sussistenza di illeciti civili e commerciali, ad esempio per concorrenza sleale.
Cass. civ. n. 46198/2011
L'elemento soggettivo del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci richiede, trattandosi di dolo generico, la consapevolezza della natura mendace ed ingannevole del segno utilizzato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale consapevolezza va accertata anche nei confronti di soggetto che, ponendo in essere il commercio dei prodotti in questione, abbia competenze specifiche nel relativo settore).
Cass. civ. n. 28740/2011
Integra il reato previsto dall'art. 517 c.p., in relazione all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, la commercializzazione di prodotti agroalimentari con marchio "d.o.p." (denominazione di origine protetta) non corrispondente al vero o fallace, in quanto per i prodotti di natura alimentare, aventi una tipicità territoriale, l'origine cui si riferisce la norma sanzionatoria non è solo quella imprenditoriale ma, soprattutto, quella geografica. (Nella specie, si trattava di pomodori pelati commercializzati con etichetta "prodotto della regione DOP San Marzano Pomodori Pelati Italiani", ma in realtà coltivati e raccolti in Puglia).
Cass. civ. n. 6254/2011
Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è configurabile anche con riferimento a prodotti qualificabili come "oggetti di design". (La Corte ha precisato che sono "oggetti di design" quelli che si connotano per il profilo estetico particolare, per le singolari caratteristiche funzionali o di progettazione, o ancora per le particolari metodologie di lavorazione e produzione).
Cass. civ. n. 8734/2010
Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci non è configurabile nel caso di merce in transito nel territorio nazionale, non destinata all'immissione in consumo o alla libera pratica in Italia. (Nella specie, l'impugnato sequestro riguardava merce recante la dicitura "made in Spain" o "Echo en Espana", proveniente dalla Romania, trasportata su un camion di proprietà di una società rumena risultato diretto in Spagna, fermato in Italia per controlli doganali).
Cass. civ. n. 27986/2008
La riproduzione di una figura o di un personaggio di fantasia che costituisce esso stesso marchio o segno distintivo del prodotto (c.d. marchio figurativo) impone, ai fini della configurabilità del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce risultante dal marchio apposto e regolarmente registrato; diversamente, il fumus del predetto reato non è ipotizzabile ove la riproduzione abusiva delle immagini apposte sugli oggetti ha solo la funzione di richiamare l'interesse dei possibili acquirenti per venire incontro ai gusti della clientela.
Cass. civ. n. 2003/2008
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, deve escludersi la natura di reato di pericolo del delitto di cui all'art. 517 c.p., in quanto il bene tutelato non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è l'interesse generale concernente l'ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali.
Cass. civ. n. 27250/2007
Deve essere esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del made in Italy) nel caso in cui i prodotti agroalimentari o vegetali, commercializzati come prodotti in Italia in quanto recanti la stampigliatura made in Italy abbiano subito in Italia un processo di lavorazione o di trasformazione «sostanziale» pur provenendo dall'estero in tutto od in parte la materia prima utilizzata per produrli. (Nella specie, si trattava di macedonia di frutta in cui una modesta percentuale del prodotto era di provenienza estera nonché di prugne allo sciroppo raccolte interamente all'estero; la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che, ai fini della citata disposizione di legge, se, normalmente, per i prodotti agroalimentari, per «paese di origine» deve intendersi quello in cui i prodotti sono stati raccolti ovvero quello dove la merce è stata interamente ed esclusivamente ottenuta dai prodotti ivi raccolti o dai loro derivati, nel caso in cui si tratti di prodotti non commercializzati così come prodotti ovvero non ottenuti interamente ed esclusivamente da prodotti raccolti in un determinato paese o dai loro derivati, il criterio per determinarne l'origine è quello fissato dall'art. 24 del codice doganale europeo, che lo individua in quello ove è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale).
Cass. civ. n. 8684/2007
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui agli artt. 517 c.p. e 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003 n. 350 (mod. dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80), con l'espressione origine e provenienza del prodotto si è inteso fare riferimento alla provenienza di un prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, con la conseguente non integrabilità del reato de qua allorché il prodotto, presentato con la dicitura Italian design sia stato prodotto all'estero su progetto italiano.
Cass. civ. n. 23514/2006
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'espressione «mette altrimenti in circolazione» comporta la configurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p. a seguito di qualsiasi attività con la quale si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera di disponibilità del detentore, ivi compresa la presentazione della stessa alla dogana per lo sdoganamento.
Cass. civ. n. 21797/2006
Non integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 c.p. e 4, comma quarantanovesimo, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita di occhiali da sole recanti la dicitura “conceived by” accompagnata dalla indicazione della ditta italiana in quanto il corrispondente termine in lingua italiana «concepito» e/o «immaginato» non sta ad indicare né la provenienza né l'origine nazionale del prodotto ma soltanto il modello ed il marchio utilizzato per la realizzazione di esso.