Art. 517 ter – Codice penale – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque , potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 43559/2023

Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, essendo posto a tutela dell'ordine economico, si configura anche nel caso in cui la merce recante le anzidette caratteristiche sia messa a disposizione di soggetti intermedi tra produttore e consumatore finale, posto che non v'è ragione di ritenere che gli stessi non siano compresi nel novero dei soggetti tutelati.

Cass. civ. n. 39093/2013

Integra il reato previsto dall'art. 517 cod. pen. la vendita di oggetti realizzati con materie prime italiane, ma completamente rifiniti all'estero e corredati dalla dicitura "Made in Italy" per la potenzialità ingannatoria dell'indicazione sul luogo di fabbricazione del prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di portafogli confezionati in Romania con pelle italiana, e recanti stampigliatura "Genuine Leather - Made in Italy").

Cass. civ. n. 28905/2013

Il reato di cui all'art. 517 c.p. è integrato dalla somiglianza del segno distintivo tale da creare confusione nel consumatore mediamente diligente sulla provenienza del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato con riferimento alla messa in vendita di un orologio da polso che conteneva dati identificativi ed un marchio molto simili a quello di un modello brevettato).

Cass. civ. n. 2975/2012

Non è configurabile il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), qualora la vendita abbia per oggetto magliette aventi scritte uguali a quelle apposte sui propri prodotti da una società, in quanto ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 517 c.p. è necessario che l'induzione in errore sia prodotta da nomi, marchi o segni distintivi, e, pertanto, è necessaria la riproduzione di un segno distintivo, inteso quale elemento - nominativo o figurativo - che identifica il produttore del bene, mentre la riproduzione del motivo estetico-creativo che caratterizza il prodotto, nella specie riprodotto sulle predette magliette, non comporta violazione del marchio, non solo perché marchio non è, ma anche perché non ne svolge la medesima funzione identificativa, potendo, invece, costituire imitazione servile dei prodotti altrui idonea ad ipotizzare la sussistenza di illeciti civili e commerciali, ad esempio per concorrenza sleale.

Cass. civ. n. 28740/2011

Integra il reato previsto dall'art. 517 c.p., in relazione all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, la commercializzazione di prodotti agroalimentari con marchio "d.o.p." (denominazione di origine protetta) non corrispondente al vero o fallace, in quanto per i prodotti di natura alimentare, aventi una tipicità territoriale, l'origine cui si riferisce la norma sanzionatoria non è solo quella imprenditoriale ma, soprattutto, quella geografica. (Nella specie, si trattava di pomodori pelati commercializzati con etichetta "prodotto della regione DOP San Marzano Pomodori Pelati Italiani", ma in realtà coltivati e raccolti in Puglia).

Cass. civ. n. 6254/2011

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è configurabile anche con riferimento a prodotti qualificabili come "oggetti di design". (La Corte ha precisato che sono "oggetti di design" quelli che si connotano per il profilo estetico particolare, per le singolari caratteristiche funzionali o di progettazione, o ancora per le particolari metodologie di lavorazione e produzione).

Cass. civ. n. 8734/2010

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci non è configurabile nel caso di merce in transito nel territorio nazionale, non destinata all'immissione in consumo o alla libera pratica in Italia. (Nella specie, l'impugnato sequestro riguardava merce recante la dicitura "made in Spain" o "Echo en Espana", proveniente dalla Romania, trasportata su un camion di proprietà di una società rumena risultato diretto in Spagna, fermato in Italia per controlli doganali).

Cass. civ. n. 27986/2008

La riproduzione di una figura o di un personaggio di fantasia che costituisce esso stesso marchio o segno distintivo del prodotto (c.d. marchio figurativo) impone, ai fini della configurabilità del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce risultante dal marchio apposto e regolarmente registrato; diversamente, il fumus del predetto reato non è ipotizzabile ove la riproduzione abusiva delle immagini apposte sugli oggetti ha solo la funzione di richiamare l'interesse dei possibili acquirenti per venire incontro ai gusti della clientela.

Cass. civ. n. 2003/2008

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, deve escludersi la natura di reato di pericolo del delitto di cui all'art. 517 c.p., in quanto il bene tutelato non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è l'interesse generale concernente l'ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali.

Cass. civ. n. 8684/2007

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui agli artt. 517 c.p. e 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003 n. 350 (mod. dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80), con l'espressione origine e provenienza del prodotto si è inteso fare riferimento alla provenienza di un prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, con la conseguente non integrabilità del reato de qua allorché il prodotto, presentato con la dicitura Italian design sia stato prodotto all'estero su progetto italiano.

Cass. civ. n. 23514/2006

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'espressione «mette altrimenti in circolazione» comporta la configurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p. a seguito di qualsiasi attività con la quale si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera di disponibilità del detentore, ivi compresa la presentazione della stessa alla dogana per lo sdoganamento.

Cass. civ. n. 21797/2006

Non integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 c.p. e 4, comma quarantanovesimo, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita di occhiali da sole recanti la dicitura “conceived by” accompagnata dalla indicazione della ditta italiana in quanto il corrispondente termine in lingua italiana «concepito» e/o «immaginato» non sta ad indicare né la provenienza né l'origine nazionale del prodotto ma soltanto il modello ed il marchio utilizzato per la realizzazione di esso.

Cass. civ. n. 2648/2006

Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci la commercializzazione di beni del settore abbigliamento con la dicitura «Italy», che pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiano siano confezionati all'estero da maestranze locali, in quanto in questo particolare settore l'Italia gode di un prestigio internazionale, fondato anche sulla particolare specializzazione delle maestranze impiegate, e pertanto, il sottacere tale dato fattuale o il fornire fallaci indicazioni, ha l'intento di conferire al prodotto una maggiore affidabilità, promovendone l'acquisto.

Cass. civ. n. 34103/2005

Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 c.p. e 4, comma quarantanovesimo, L. 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita con la dicitura «Made in Italy» di un prodotto che non può considerarsi di origine italiana, in quanto la disciplina di settore (art. 4, comma sessantunesimo, L. n. 350 del 2003), considera tale marchio posto a tutela di merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine. (Fattispecie nella quale era stato messo in commercio con la dicitura «Made in Italy» un prodotto fabbricato all'estero per conto di un produttore italiano che aveva inviato prodotti semilavorati per l'assemblaggio secondo un modello predefinito; nell'occasione la Corte ha precisato che secondo gli artt. 23 e 24 Regolamento Cee n. 2913 del 12 ottobre 1992, il marchio «Made in Italy» può essere utilizzato quando il prodotto è interamente fabbricato in Italia o in Italia sia avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo, o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione).

Cass. civ. n. 49394/2004

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la cosiddetta regolarizzazione delle merci, attraverso la eliminazione delle etichette e delle altre scritte recanti la falsa indicazione sull'origine e provenienza delle stesse, pur non comportando l'estinzione del reato di cui all'art. 517 c.p., è idonea ad evitare la possibilità di trarre in inganno gli eventuali acquirenti e conseguentemente legittima il dissequestro della merce che alla fine delle operazioni risulti regolarizzata.

Cass. civ. n. 11671/1999

È configurabile il tentativo nel reato di cui all'art. 517 c.p., allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita.

Cass. civ. n. 4374/1996

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., si consuma nel momento in cui l'opera o il prodotto vengano posti in vendita o messi in altro modo in circolazione, sicché l'elemento oggettivo di esso va ritenuto sussistente sia quando si sia realizzata la materiale traditio della cosa dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata un'attività prodromica alla vendita, che abbia comportato la messa in circolazione della cosa stessa. Non è ipotizzabile, pertanto, il reato de quo nel fatto della presentazione alla dogana, per lo sdoganamento, di una partita di merce, non essendo la presentazione medesima comparabile ad un atto di messa in vendita della merce e non ne comporta la messa in circolazione, dovendosi per «circolazione» intendere ogni atto diffusivo della merce stessa, né lo sdoganamento è - di per sé - atto prodromico alla vendita o messa in circolazione.

Cass. civ. n. 5427/1995

L'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio (contraffazione) ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto (alterazione). Ai fini del delitto di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), invece è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi. (Fattispecie ex art. 474 c.p. relativa alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento recanti il marchio «Ralph Lauren» contraffatto).

Cass. civ. n. 10798/1994

Gli estremi della condotta illecita descritta nell'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) si ravvisano nella imitazione, anche generica, purché idonea a determinare l'effetto tipico in tale norma prevista, consistente nella idoneità a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione, la Suprema Corte, nel ritenere fondato il ricorso del P.M. secondo cui per la sussistenza del reato è sufficiente la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo - costituito dai cani dalmati tratti dal noto film «La carica dei 101» - ha svalutato le osservazioni dei giudici di appello secondo cui i maglioni non sarebbero stati oggettivamente confondibili non solo perché recavano etichetta diversa, ma anche per altri elementi distintivi, quali il prezzo e la qualità della merce, né sussisteva il pericolo di induzione in inganno del consumatore, poiché il diritto alla riproduzione del disegno dei «cani dalmati» non era stato concesso in esclusiva).

Cass. civ. n. 10064/1990

A norma dell'art. 20 R.D. 21 giugno 1942, n. 929 l'avvenuto rilascio del brevetto per un marchio costituito da un nome geografico - nella specie «Gran Sasso» - non esclude l'uso da parte di terzi dello stesso nome come indicazione di provenienza. Tuttavia, nella previsione dell'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), tale uso trova un limite nella confondibilità dei prodotti e deve essere quindi penalmente represso nel caso in cui, per le modalità con le quali il nome geografico venga impiegato, sia suscettibile di trarre in inganno i consumatori.

Cass. civ. n. 4053/1990

Il delitto di cui all'art. 517 c.p. può essere commesso, oltre che dall'imprenditore, anche dai suoi collaboratori sia a titolo di concorso nel reato qualora essi cooperino consapevolmente con lui nella consumazione del fatto-reato, sia a titolo autonomo, se agiscano di loro esclusiva iniziativa nel commetterlo.

Cass. civ. n. 9584/1989

L'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì in quella dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto l'insussistenza del reato di cui all'art. 517 c.p. poiché il marchio in questione non era tutelabile in quanto ignoto).

Cass. civ. n. 7564/1989

Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci l'uso come marchio, da parte del produttore, del proprio patronimico, quando esso costituisce un altro marchio pre-adottato da terzi, anche se in unione con ulteriori segni differenziatori.

Cass. civ. n. 11119/1985

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'art. 517 c.p., tutela l'onestà degli scambi commerciali: pertanto è sufficiente ad integrare la condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Cass. civ. n. 9950/1985

La larga diffusione di un prodotto non fa venir meno il diritto all'esclusività del nome e del marchio, dato che nessuna norma sancisce la perdita di tale esclusività in dipendenza dell'espandersi della collocazione sul mercato, a meno che dal comportamento del titolare del diritto non possa desumersi con certezza un'acquiescenza all'uso da parte di terzi ovvero la rinuncia a valersi in via esclusiva del marchio. (Fattispecie relativa a frode in commercio).

Cass. civ. n. 2250/1985

Il reato di cui all'art. 517 c.p., punendo chi mette in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi e segni distintivi nazionali ed esteri atti ad indurre il compratore in inganno sull'origine, provenienza o qualità, quindi indipendentemente da ogni contraffazione, punisce anche chi mette in circolazione prodotti con nomi, marchi e segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituiti a quelli originari e quindi idonei ad indurre in inganno il compratore sull'origine e provenienza della merce. (Fattispecie in cui in motocicli assemblati erano state cancellate le originarie diciture giapponesi apponendone altra italiana).

Cass. civ. n. 2643/1981

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p. non è necessaria l'imitazione fraudolenta del prodotto e la falsificazione del marchio, ma è sufficiente l'uso dei segni distintivi che, pur senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i compratori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Cass. civ. n. 13161/1980

La falsa trascrizione degli estremi della registrazione ministeriale (in realtà mai avvenuta) deve ritenersi un segno mendace atto ad ingannare il compratore sulla qualità della merce ed integra l'elemento materiale del reato di cui all'art. 517 c.p.

Cass. civ. n. 4450/1977

Il delitto previsto dall'art. 517 c.p. sussiste anche nel caso di marchio o segno distintivo genuino usato in modo illegittimo. E, trattandosi di reato di pericolo presunto, è del tutto irrilevante che particolari categorie di acquirenti abbiano la possibilità di percepire tempestivamente l'inganno e che in situazioni concrete questo non si sia rivelato efficace.

Cass. civ. n. 11351/1976

Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) è sufficiente la coscienza e volontà della condotta a tal fine posta in essere dall'agente, essendo tale reato punibile a titolo di dolo generico e non di dolo specifico.

Cass. civ. n. 2499/1969

Il delitto di cui all'art. 517 c.p. è un reato di pericolo, nel quale l'obiettività giuridica è data dalla tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito dagli inganni tesi ai compratori mediante l'uso di nomi, marchi e segni distintivi, che pur se non contraffatti, possono indurre in errore i compratori sull'origine, la provenienza e le qualità del prodotto. Basta, quindi, che l'inganno sia soltanto possibile in rapporto alla media dei compratori, i quali nel corso dei consueti acquisti e specialmente nei loro quotidiani rapporti con i venditori al dettaglio o con i gestori di pubblici esercizi, per la celerità e la scarsa ponderazione che caratterizzano tali rapporti, possono con grave facilità essere tratti in inganno. È in relazione a siffatto abituale atteggiamento del medio consumatore, il quale non porta il suo controllo su tutto ciò che è scritto nelle etichette apposte sulle bottiglie dalle quali gli vengono servite le bevande, che deve essere valutata l'attitudine del senso mendace a trarlo in inganno.

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