Art. 586 bis – Codice penale – Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 17805/2025
In tema di morte quale conseguenza di altro delitto, sussiste il nesso di causalità tra le condotte estorsive e il suicidio della vittima nel caso in cui questo non sia espressione della libera scelta del soggetto, ma sia ritenuto quale unica alternativa percorribile a fronte dell'impossibilità di sottrarsi alle condotte predatorie degli imputati. (In motivazione, la Corte ha affermato che, per l'accertamento dell'elemento soggettivo di tale delitto, è necessario fare riferimento alla condotta che ragionevolmente ci si poteva attendere da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l'agente reale, sicché la colpa deve essere accertata in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui era o poteva essere a conoscenza il soggetto che ha compiuto il delitto presupposto, che dimostravano il concreto pericolo di un evento letale).
Cass. civ. n. 8356/2025
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale, diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione, e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale.
Cass. civ. n. 38450/2023
Il reato di lesione come conseguenza di altro delitto è punibile a querela della persona offesa, atteso che il richiamo operato dall'art. 586 cod. pen. alle disposizioni dell'art. 590 cod. pen. non può intendersi effettuato soltanto "quoad poenam".
Cass. civ. n. 4564/2023
L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, quanto all'elemento psicologico, il delitto di omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art. 586 cod. pen. nel quale l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali).
Cass. civ. n. 890/2023
Ai fini della configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale, è necessario che il soggetto agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza che sia necessario che la serie causale produttiva della morte costituisca lo sviluppo immediato e diretto dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto. (Fattispecie relativa a rapina in danno di un'anziana donna, immobilizzata ed imbavagliata, in cui la morte della predetta era sopraggiunta per insufficienza cardiaca acuta, ritenuta conseguenza indiretta della descritta azione violenta).
Cass. civ. n. 12929/2016
La disciplina di cui all'art. 586 cod. pen. è incompatibile con il riconoscimento della responsabilità a titolo di concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., in quanto la morte della vittima, nel primo caso, non è voluta da alcuno dei compartecipi all'azione delittuosa principale, nel secondo è invece voluta, con dolo diretto o indiretto, da taluno dei concorrenti ed è causalmente legata al delitto base programmato da tutti i correi. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 586 cod. pen. e ritenuto sussistenti i presupposti del concorso anomalo nei confronti di taluni degli imputati, che avevano partecipato ad una azione intimidatoria e violenta in danno della persona offesa, nel corso della quale altro imputato aveva fatto fuoco e ucciso la vittima, utilizzando un'arma che deteneva all'insaputa dei correi).
Cass. civ. n. 31841/2014
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 586 c.p. è necessario che l'evento lesivo costituito dalla morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall'agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di colpevolezza anche per il reato di lesioni personali con riferimento ad un insegnante che, commettendo reiteratamente nel tempo plurimi episodi di violenza sessuale in danno di una giovane vittima, la quale versava in condizioni di difficoltà psichica, provocava alla stessa, come conseguenza prevedibile dell'azione illecita, una malattia consistente nel disturbo post-traumatico da stress).
Cass. civ. n. 22676/2009
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale.
Cass. civ. n. 19056/2007
In tema di responsabilità penale per morte come conseguenza non voluta del delitto di cessione di sostanze stupefacenti, è necessario che il comportamento che venga posto in relazione di causa-effetto con la morte della vittima integri la fattispecie delittuosa, ossia che la sostanza che sia stata ceduta per essere assunta dalla vittima risulti inserita nelle tabelle delle sostanze stupefacenti allegate al D.P.R. n. 309 del 1990. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la sussistenza del delitto di cui all'art. 586 c.p. in conseguenza della cessione di semi di « rosa hawaiana» in quanto né tali semi, nè la relativa pianta, risultavano inclusi in tabella, mentre non poteva assumere alcuna rilevanza l'avere accertato la presenza nei semi di un principio attivo inserito nella prima tabella).
Cass. civ. n. 19179/2006
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, pur definendosi il rapporto tra il delitto voluto e l'evento non voluto in termini di causalità materiale, la condotta delittuosa deve avere insito, in sé, il rischio non imprevedibile né eccezionale di porsi come concausa di morte o lesioni. Ne consegue che, nell'ipotesi di incendio doloso di un'abitazione, appiccato per provocare danni, la deflagrazione - che ha determinato la morte del proprietario-, inserendosi in un contesto di non imprevedibile eccezionalità, non può ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, escludente il nesso di causalità tra la condotta e l'evento non voluto.
Cass. civ. n. 14302/2006
In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di altro delitto doloso (art. 586 c.p.), si deve ritenere sussistente la responsabilità non sulla base del mero rapporto di causalità materiale (purché non interrotto ai sensi dell'art. 41, comma secondo, c.p., da eccezionali fattori eziologici sopravvenuti) fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di «prevedibilità» della morte o delle lesioni, sì da potersene dedurre una forma di «responsabilità per colpa». (Nella specie, era stato chiamato a rispondere ex art. 586 c.p. della morte per overdose dell'assuntore della sostanza stupefacente colui che gliela aveva ceduta; la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza di condanna, ha evidenziato come in sede di merito, in linea con il principio suesposto, ci si fosse soffermati sulla prevedibilità in concreto, in capo al cedente, del rischio connesso all'assunzione dello stupefacente, in ragione delle «visibili menomate condizioni della parte offesa»alla ricerca «spasmodica» della sostanza stupefacente, assunta immediatamente dopo l'acquisto, e considerato, del resto, il fatto notorio del grave rischio per la salute derivante dall'assunzione di «droga pesante»).
Cass. civ. n. 21039/2005
Non è configurabile il delitto di cui all'art. 586 c.p., nel caso in cui la morte della vittima sia stata la conseguenza di un delitto di rapina con violento pestaggio di quest'ultima. Infatti, mentre nella preterintenzionalità è necessario che la lesione giuridica si riferisca allo stesso genere di interessi protetti (vita o incolumità), nell'ipotesi di cui all'art. 586 c.p. la morte deve essere conseguenza di un delitto doloso diverso dalle percosse o lesioni.
Cass. civ. n. 2595/2003
In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 c.p.), si deve ritenere configurabile il reato solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non investito dal dolo del reato di base. (Fattispecie in cui era stato configurato il reato di cui all'art. 586 c.p. a carico dell'imputato per aver cagionato la morte di un subacqueo che si trovava nei pressi dell'imbarcazione dalla quale venivano lanciate bombe per praticare la pesca di frodo).
Cass. civ. n. 11055/1998
In tema di morte o lesione come conseguenza non voluta di altro delitto a norma dell'art. 586 c.p., poiché l'accollo dell'evento ulteriore e più grave rispetto a quello voluto appare incompatibile con il principio di colpevolezza, secondo l'interpretazione dei principi costituzionali sulla personalità della responsabilità penale e sulla necessaria imputazione soggettiva degli elementi più significativi della fattispecie criminosa, l'affermazione di responsabilità dell'agente per l'evento non voluto deve necessariamente ancorarsi a un coefficiente di prevedibilità, concreta e non astratta, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base. (Fattispecie relativa all'omicidio della moglie e del figlio da parte di una persona vittima di usura, suicidatasi subito dopo l'omicidio; in relazione all'episodio, la S.C. ha ritenuto la responsabilità ex art. 586 c.p. degli usurai, sul rilievo dell'assoluta prevedibilità che il delitto principale da essi consumato ponesse la vittima, già versante in una situazione di grande fragilità psichica, in quella logica, anche se drammatica, alternativa tra un'esistenza disperata e la morte che esclude la qualificabilità del gesto omicidiario-suicidiario come frutto di collegamento puramente occasionale rispetto al delitto principale).
Cass. civ. n. 1318/1998
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p., la responsabilità per la morte dell'assuntore della droga deve essere affermata non solo in relazione a fatti consistenti nella illecita cessione dello stupefacente (secondo taluna delle condotte di reato individuate nell'art. 73, primo comma, del D.P.R. n. 309 del 1990), ma anche in rapporto a fatti di semplice agevolazione dell'uso di stupefacenti da parte dell'assuntore, in ipotesi in cui si accerti che l'evento di danno è la conseguenza di un comportamento improntato a colpa generica o specifica. Pertanto, anche nel caso di acquisto di droga nell'interesse di altri soggetti con successiva distribuzione ai componenti del gruppo acquirente, deve considerarsi concretato il fatto di agevolare l'uso di sostanze stupefacenti per il codetentore che ottiene la droga dal comune mandatario, per cui se dalla successiva assunzione dello stupefacente derivi la morte del soggetto, dell'evento risponde a titolo di colpa colui che l'assunzione ha agevolato.
Cass. civ. n. 2955/1997
La responsabilità ai sensi dell'art. 586 c.p. — norma che disciplina l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto — non si può considerare oggettiva, riguardando casi in cui la condotta delittuosa di base ha in sè insito il rischio, non imprevedibile né eccezionale, di porsi come concausa di morte o lesioni; per cui, se uno di questi eventi (ricollegabile psicologicamente, per la non imprevedibilità del pericolo, all'agente) si verifica, si giustifica l'ulteriore conseguenza sanzionatoria dalla suddetta norma prevista. Deve pertanto escludersi che la norma in questione sia in contrasto con l'art. 27 della Costituzione che sancisce il principio di personalità della responsabilità penale.
Cass. civ. n. 7366/1996
Qualora un soggetto venga condannato per spaccio di droga e per il reato di cui all'art. 586 c.p., in quanto la persona alla quale aveva fornito lo stupefacente, caduta in stato soporoso a seguito dell'assunzione della sostanza, era deceduta in ospedale ove era stata trasportata con notevole ritardo dallo stesso cedente, legittimamente è esclusa la ravvisabilità della continuazione tra le ipotesi criminose addebitate. Ed infatti, poiché l'evento non voluto della morte del tossicodipendente è stato causato da una serie di atti, concretamente valutati come colposi, compiuti dall'imputato, non può configurarsi il medesimo disegno criminoso (e quindi la continuazione), presupponendo questo un fattore intellettuale e volitivo unitario non compatibile con la natura dei reati colposi.
Cass. civ. n. 6361/1996
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il rapporto fra delitto voluto ed evento non voluto è stabilito dall'art. 586 c.p. in termini di pura e semplice causalità materiale, rientrando tale fattispecie tra i casi previsti dalla legge nei quali, ai sensi dell'art. 42, comma 3, c.p., «l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione o omissione»; si rendono pertanto applicabili in materia le norme sul rapporto di causalità e sul concorso di cause previste dagli artt. 40 e 41 c.p., e spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, accertare l'eventuale esistenza di cause sopravvenute e la loro idoneità ad escludere il rapporto di causalità qualora siano state da sole sufficienti a determinare l'evento. (In applicazione di detto principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero teso ad affermare l'applicabilità dell'art. 586 c.p. in una fattispecie in cui la vittima del reato di usura si era suicidata; rilevato che la volontà di togliersi la vita può effettivamente essere direttamente determinata da un delitto doloso — al di là, ovviamente, delle ipotesi di istigazione al suicidio — il giudice di legittimità ha tuttavia ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente motivato la conclusione secondo la quale, nel caso di specie, il suicidio era posto come causa di per sè sola sufficiente a cagionare l'evento non voluto).
Cass. civ. n. 1602/1996
È vero che il delitto di cui all'art. 586 c.p. (morte o lesione come conseguenza di altro delitto) è imputabile a titolo di colpa (per il richiamo all'art. 83 stesso codice), ma la colpa stessa consiste specificamente nella violazione di legge commessa col delitto doloso presupposto. Ne consegue che nel prendere in considerazione l'elemento psicologico del reato ai sensi dell'art. 133 c.p., il giudice può legittimamente valutare il grado di colpa del delitto «conseguente» attraverso l'accertamento dell'intensità del dolo relativo al delitto «presupposto». (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale si deduceva anche illogicità della motivazione laddove escludeva la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante nella considerazione che l'imputato, anestesista rianimatore, con i suoi ripetuti ed ingiustificati rifiuti di accompagnare ed assistere un paziente a rischio, aveva dimostrato una notevole intensità del dolo di omissione, che si era ripercossa a titolo di colpa sull'evento morte non voluto).
Cass. civ. n. 1129/1995
Il giudizio per il reato di omicidio di cui all'art. 586 c.p. (morte quale conseguenza non voluta dal responsabile di altro delitto doloso) è di competenza del tribunale, e non già del pretore in quanto quest'ultimo può conoscere soltanto dell'omicidio colposo previsto dall'art. 589 c.p. (Nella specie, relativa a morte di un operaio che, nell'eseguire con la fiamma ossidrica lavori in un magazzino in cui il proprietario deteneva abusivamente bossoli di granata di artiglieria, era rimasto vittima della deflagrazione dell'ordigno bellico, è stata emessa dal pretore sentenza di applicazione della pena per il reato di un omicidio colposo. Questa, a seguito di impugnazione del P.G., è stata annullata sul rilievo che il fatto contestato era inquadrabile nell'art. 586 c.p., dovendo il decesso essere attribuito quale conseguenza non voluta del reato di cui all'art. 2 L. n. 895 del 1967 costituito dal possesso delle munizioni poi esplose, e che il delitto di cui all'art. 586 esulava dalla competenza per materia del pretore).
Cass. civ. n. 6339/1994
In tema di attività illecite concernenti gli stupefacenti, l'evento morte dell'acquirente in conseguenza dell'assunzione della droga ceduta non costituisce, di per sé, elemento ostativo all'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Infatti una corretta nozione del concetto di «globalità» dell'accertamento, ai fini della concessione della detta attenuante non può paradigmaticamente ricomprendere il verificarsi di tale evento, conseguito ad assunzione di sostanza stupefacente, ed addebitabile all'agente a titolo di colpa consistita nella violazione della legge sugli stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell'evento letale. Oltre tutto, la nozione di «mezzi, modalità e circostanze dell'azione» è da riconnettere — secondo la costante giurisprudenza di questa corte ed i «decisa» della Corte costituzionale derivanti dalle sentenze n. 333 del 1991 e n. 133 del 1992 — all'ambito proprio delle attività illecite concernenti gli stupefacenti (spaccio episodico o sistematico, esistenza o non di un'organizzazione sia pure rudimentale, e così via), restando al di fuori delle condizioni previste dall'art. 73, quinto comma, D.P.R. n. 309 del 1990, un evento non voluto dall'agente ed esterno al regime della repressione penale in materia ed, oltre tutto, autonomamente addebitato applicando le disposizioni di cui agli artt. 586 e 589 c.p.
Cass. civ. n. 4311/1994
In caso di successive cessioni di sostanza stupefacente, il nesso di causalità tra la prima cessione e la morte dell'ultimo cessionario, sopravvenuta quale conseguenza non voluta dall'assunzione di tale sostanza, non può considerarsi interrotto per effetto della cessione o delle successive cessioni dovendosi considerare queste come fattori concorsuali sopravvenienti, non solo non anormali ed eccezionali, ma anzi del tutto prevedibili; poiché l'evento non voluto di cui all'art. 586 c.p. è posto a carico dell'agente per il solo fatto di essere legato in nesso di causalità materiale con quella condotta che costituisce, già di per sé, un delitto colposo, ne consegue che quando sopravviene la morte per overdose di eroina, deve rispondere non solo colui che ha ceduto direttamente alla vittima la predetta sostanza, ma anche l'originario fornitore.
Cass. civ. n. 7566/1993
Nel reato di cui all'art. 586 c.p. è solo il nesso di causalità materiale, legato alla precedente condotta delittuosa dell'agente, che giustifica il giudizio di responsabilità per l'evento non voluto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha peraltro ritenuto non condivisibile l'opinione secondo la quale il reato in questione configurerebbe un'ipotesi di responsabilità obiettiva, osservando che risulta già punita l'attività volontaria di base, di guisa che se essa è rischiosa non v'è motivo per sollevare il colpevole per una parte del rischio corso, collegata con nesso di causalità materiale).
Cass. civ. n. 1870/1993
La morte, conseguita ad assunzione di sostanza stupefacente, del consumatore di essa, comporta la responsabilità del suo fornitore anche non immediato, a norma dell'art. 586 c.p.; più in particolare, la morte dell'assuntore è addebitata all'agente a titolo di colpa, consistita nella violazione della legge sullo spaccio degli stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell'evento letale. E ciò perché, quando un soggetto abbia ceduto, anche in dose singola, una sostanza stupefacente ad un terzo, che ne abbia fatto poi oggetto di trasferimento ad altri, il nesso di causalità tra la prima condotta e la morte dell'ultimo cessionario, non può considerarsi interrotto in conseguenza della o delle successive cessioni, dovendosi queste ritenere fattori concausali sopravvenuti, non solo non anormali ed eccezionali, ma, anzi, del tutto prevedibili.
Cass. civ. n. 11965/1991
Lo spacciatore di droga risponde del reato di cui all'art. 586 c.p. nel caso di morte dell'acquirente derivata dall'assunzione della sostanza stupefacente. Il rapporto tra il fatto del delitto doloso (spaccio di stupefacenti e vendita della dose) e l'evento non voluto (morte del tossicodipendente) è stabilito dalla mera causalità materiale, sicché l'imputato, come autore del delitto doloso, deve rispondere a titolo di colpa dell'evento (morte) non voluto, indipendentemente o anche in assenza di qualsiasi errore o altro fatto colposo o accidentale. Per il vigente sistema penale, l'azione od omissione dell'agente è giuridicamente considerata causa dell'evento nel quale il reato si concreta, anche se altre circostanze, a lui estranee, di qualsiasi genere (preesistenti, concomitanti o successive), concorrono alla sua produzione, perché il comportamento dell'agente costituisce sempre una delle condizioni dell'evento. Non spiegano, pertanto, alcuna influenza sulla giuridica esistenza del nesso di causalità né l'essere quelle concause dipendenti od indipendenti dal comportamento del colpevole e nemmeno l'avere le stesse una maggiore prossimità all'evento oppure una preminente efficienza causale. (Nella fattispecie è stato ritenuto inidoneo ad escludere il nesso di causalità il fatto che la dose venduta ed assunta fosse stata in quantità non eccessiva, cosicché la morte non fu dovuta ad «overdose», ma ad una previa assunzione di alcool, ignota all'imputato, che aveva accentuato l'effetto del narcotico).
Cass. civ. n. 16609/1990
Allorché un soggetto abbia ceduto, anche in dose singola, una sostanza stupefacente ad un terzo che ne abbia fatto poi oggetto di trasferimento ad altri, il nesso di causalità tra la prima condotta e la morte dell'ultimo cessionario, sopravvenuta quale conseguenza non voluta dell'assunzione di quella sostanza, non può considerarsi interrotto in conseguenza della o delle successive cessioni, dovendosi considerare queste come fattori concausali sopravvenuti, non solo non anormali ed eccezionali, ma anzi del tutto prevedibili. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha anche precisato che il non voluto evento, mortale o lesivo, di cui all'art. 586 c.p., è posto a carico dell'agente per il solo fatto di essere legato in nesso di causalità materiale con quella condotta che costituisce già di per sé un delitto doloso).
Cass. civ. n. 7778/1990
In tema di morte o lesione come conseguenza di altro delitto, il rapporto tra delitto voluto ed evento non voluto è stabilito dall'art. 586 c.p. in termini di pura e semplice causalità materiale. Infatti se l'autore, pur di realizzare l'evento voluto, abbia previsto anche l'evento mortale o lesivo e tuttavia abbia ugualmente posto in essere la sua condotta, egli risponde anche dell'evento mortale o lesivo perché sorretto da causalità non solo materiale, ma anche psichica. Soltanto nel caso in cui difetti anche il dolo indiretto e risulti spezzato il nesso di causalità materiale da qualche fattore eccezionale, imprevisto ed imprevedibile posto al di fuori del controllo del reo, questi non risponderà dell'evento non voluto; se, invece, manca il dolo indiretto, ma non si sia risolto il nesso di causalità materiale, il reo risponderà dell'evento a titolo colposo.
Cass. civ. n. 3474/1990
Ai fini della configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 586 c.p., ciò che deve essere voluto è soltanto il reato base, in relazione al quale va considerato l'elemento soggettivo, mentre la morte o la lesione che dal reato base derivino sono considerate dalla norma come conseguenze non volute, di cui non si risponde né a titolo di dolo né di colpa, elementi psicologici, in ordine ai quali non occorre espletare alcuna indagine. (Fattispecie di morte in stretto rapporto causale da somministrazione di stupefacente).
Cass. civ. n. 13196/1989
Il reato di cui all'art. 586 c.p. (morte o lesione come conseguenza di altro delitto) non è configurabile quando la morte e le lesioni siano eventi specificamente avuti di mira, in aggiunta al reato doloso voluto all'origine oppure quando l'evento mortale e lesivo si sia rappresentato alla mente dell'autore e questi abbia egualmente voluto proseguire nella propria condotta criminosa. In tal caso l'evento si pone quale conseguenza di una condotta dell'autore animata da dolo (diretto o indiretto), sicché questi risponde anche dell'ulteriore delitto di omicidio volontario o di lesioni volontarie in concorso con il delitto inizialmente voluto.
Cass. civ. n. 1290/1989
Il principio per cui motivi di incompatibilità logica impediscono di applicare la continuazione tra reati colposi e reati dolosi non fa venir meno la possibilità di ritenere la continuazione fra il reato di detenzione e cessione di modica quantità di sostanze stupefacenti e quello di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto perché quest'ultimo reato, pur essendo punito a titolo di colpa, esige che il reato base sia doloso.
Cass. civ. n. 13076/1987
La responsabilità prevista dall'art. 586 c.p. per l'evento non voluto costituisce responsabilità a titolo di colpa, conformemente alla lettera e al sistema del codice. Ne deriva che, qualora l'evento non voluto si concreti nella lesione in danno di una persona, si ha responsabilità per colpa, secondo le disposizioni dell'art. 590 c.p., compresa quella che subordina la punibilità per il reato alla querela della persona offesa. (Fattispecie relativa a ritenuta inapplicabilità del principio della pregiudizialità dell'amnistia, di cui all'art. 592 c.p.p., per l'esistenza di una causa — mancanza di querela — di impromovibilità dell'azione penale).
Cass. civ. n. 6335/1987
Nell'ipotesi di morte conseguente ad altro delitto (nella specie cessione di sostanza stupefacente) si applicano le disposizioni sul concorso formale dei reati da qualificare come concorso formale improprio — e non quelle sul concorso materiale.
Cass. civ. n. 4681/1985
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 586 c.p., è necessario che l'evento mortale o lesivo non si possa ritenere voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale, che si ha quando l'agente, pur di realizzare l'evento stesso, accetta il rischio dei risultati, non soltanto probabili, ma anche meramente possibili, del suo comportamento.
Cass. civ. n. 9457/1984
L'attenuante della provocazione è incompatibile con il reato di cui all'art. 586 c.p. perché detto delitto prescinde da una determinata direzione della volontà, come tale influenzabile dall'ira.
Cass. civ. n. 10697/1982
Ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo nel reato di cui all'art. 586 c.p., è superflua un'indagine specifica sulla sussistenza, in concreto, di una colpa generica, essendo sufficiente l'indagine circa la condotta esecutiva del reato doloso e circa l'assenza, nel determinismo eziologico dell'evento non voluto, di fattori eccezionali, non imputabili all'agente e da costui non dominabili.