Art. 617 – Codice penale – Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni [c.p.p. 266-271].
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17814/2023
In tema di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, sussiste la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 617-quinquies, comma secondo, e 617-quater, comma quarto, n. 1, cod. pen., nel caso di apposizione, presso il "bancomat" di un istituto di credito, di un dispositivo (cd. "skimmer") finalizzato ad intercettare comunicazioni di dati, posto che l'attività bancaria di raccolta del risparmio costituisce, ai sensi dell'art. 359, n. 2, cod. pen., servizio di pubblica necessità, in quanto, pur avendo natura privatistica, siccome esercitata in forma di impresa da soggetti privati quali gli istituti di credito, corrisponde ad un interesse pubblico e il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione ed è sottoposto a controllo da parte delle competenti Autorità amministrative.
Cass. civ. n. 1834/2021
Integra il delitto previsto dall'art. 617-bis cod. pen. l'installazione di apparati o strumenti o parti di essi funzionali ad intercettare o ad impedire comunicazioni, conversazioni, ovvero qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati, anche se gli stessi, al di fuori dell'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.
Cass. civ. n. 42183/2021
In tema di reati informatici, il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche è assorbito in quello di frode informatica nel caso in cui, installato il dispositivo atto ad intercettare comunicazioni di dati, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo, di cui al primo reato, nell'alterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode.
Cass. civ. n. 869/2020
È configurabile il concorso formale tra il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e quello di frode informatica, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e delle condotte sanzionate, in quanto il primo tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche, mentre il secondo il regolare funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza dei dati in essi contenuti, di cui contempla l'alterazione al fine della percezione di un ingiusto profitto.
Cass. civ. n. 15071/2019
I programmi informatici denominati "spy-software" che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un "tablet" o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli "apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti" diretti all'intercettazione o all'impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all'art. 617-bis, comma primo, cod. pen., in quanto tale norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.
Cass. civ. n. 3236/2019
L'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.) è un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è necessario accertare la idoneità dell'apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano state effettivamente eseguite.
Cass. civ. n. 11965/2018
Non configura il reato di rivelazione, mediante mezzi di informazione al pubblico, del contenuto di una conversazione telefonica fraudolentemente intercettata (art. 617c.p. art. 617 - Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, comma secondo, cod. pen.) la condotta di chi produce, in un giudizio di separazione tra coniugi, la registrazione e trascrizione di detta conversazione.
Cass. civ. n. 25821/2018
In tema di delitti contro l'inviolabilità dei segreti, integra il reato di cui all'art. 617 cod. pen., la condotta di presa di cognizione delle conversazioni radio tra le pattuglie dei carabinieri in servizio, utilizzando un apparecchio radiotrasmittente sintonizzato sulle frequenze dell'arma dei Carabinieri, in quanto con la norma di cui all'art. 623-bis cod. pen. la portata delle disposizioni a tutela dell'inviolabilità dei segreti è stata estesa a qualunque trasmissione a distanza di suoni immagini o altri dati.
Cass. civ. n. 39279/2018
Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall'art.617-bis cod. pen., si configura solo se l'installazione è finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall'agente, per cui il delitto non ricorre nell'ipotesi in cui si utilizzi un "jammer telefonico", ossia un disturbatore telefonico, al fine di impedire l'intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l'apparecchio.
Cass. civ. n. 39768/2017
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 617-sexies cod. pen. configura un peculiare reato di falso che si caratterizza per il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, non necessariamente patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno, nonché per la particolare natura dell'oggetto materiale, costituito dal contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
Cass. civ. n. 12603/2017
Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.) e non la fattispecie prevista dall'art. 617, comma primo, cod. pen., la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell'archivio di posta elettronica della prima.
Cass. civ. n. 29091/2015
Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di comunicazioni informatiche (art. 617 quater, comma primo, seconda parte), non è necessario l'uso di mezzi fraudolenti, essendo tale requisito riferibile esclusivamente alla condotta di intercettazione, prevista dalla prima parte dell'art. 617 quater, comma primo, cod. pen., che tutela la riservatezza delle comunicazioni dalle intromissioni abusive, attuate con captazioni fraudolente, cioè con strumenti idonei a celare ai comunicanti l'illecita intromissione dei soggetti agenti, mentre l'art. 617, quater, comma primo, seconda parte, tutela la libertà delle comunicazioni, che può essere impedita con qualsiasi mezzo diretto o indiretto, anche non fraudolento.
Cass. civ. n. 4059/2015
Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.) è assorbito dal reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ex art. 617, quater cod. pen., considerato che l'attività di fraudolenta intercettazione di comunicazioni informatiche presuppone necessariamente la previa installazione delle apparecchiature atte a realizzare tale intercettazione, configurandosi un'ipotesi di progressione criminosa.
Cass. civ. n. 3061/2011
Integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis e 623 bis c.p.), la condotta di colui che installi una telecamera - occultandola all'interno di una scatola di plastica, fissandola a un palo della luce e posizionandola ad alcuni metri dal suolo - con l'obiettivo rivolto all'ingresso di uno stabile, al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi. Né ha rilievo, ai fini della configurabilità del reato, l'effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato.
Cass. civ. n. 36601/2010
Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) la condotta di colui che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati.
Cass. civ. n. 13745/2008
Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 617 bis c.p., e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923, l'installazione di una apparecchio radioricevente idoneo ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia. (Nella specie, l'imputato era stato sorpreso in possesso di un ricevitore di radiofrequenze sintonizzato su frequenze dei carabinieri e di altre forze di polizia).
Cass. civ. n. 5299/2008
Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.), e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923 (che sanziona chiunque, senza l'espressa autorizzazione del competente ministero, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto della corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica), la condotta di colui che installi un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della Centrale operativa dei carabinieri, considerata la modifica del quadro normativo, intervenuta ad opera dell'art. 8 della L. n. 547 del 1993, che ha modificato l'art. 623 bis c.p. — eliminando il riferimento alle trasmissioni effettuate «con collegamento su filo o ad onde guidate» — ed ha, pertanto, ampliato l'area di operatività della disciplina dettata dal codice a tutela dell'inviolabilità dei segreti.
Cass. civ. n. 31135/2007
Integra il delitto di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater, comma primo, c.p.) la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni. (In applicazione di questo principio la S.C. ha escluso che abbiano rilievo la circostanza che l'autore di siffatta condotta rivesta la qualità di amministratore di sistema connessa alla qualità di responsabile dei servizi informatici, abilitato pertanto ad inserirsi nel sistema, perché tale qualità non lo abilita, comunque, ad accedere — come accaduto nella fattispecie — alla casella di posta elettronica del singolo account protetta da apposita password nonché la agevole identificabilità quale autore e installatore del programma di intercettazione dello stesso amministratore di sistema).
Cass. civ. n. 3252/2007
Integra il delitto di cui all'art. 617 quinquies c.p. la condotta di colui che installa abusivamente apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico posizionando nel «postamat» di un ufficio postale una fotocamera digitale, considerato che l'intercettazione implica l'inserimento nelle comunicazioni riservate, traendo indebita conoscenza delle stesse.
Cass. civ. n. 4264/2006
Non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 617 bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) qualora all'interno dell'abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell'auto, in quanto perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico, è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori.
Cass. civ. n. 4011/2006
La previsione di cui all'art. 617 quater, comma secondo, c.p. — nel sanzionare la condotta di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma — non richiede quale presupposto del reato l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni (sanzionata dall'art. 617 quater, comma primo), in quanto la ratio della tutela penale è quella di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cosiddette «chiuse» destinate a rimanere segrete, delle quali l'agente sia comunque venuto a conoscenza.
Cass. civ. n. 48285/2004
Il reato previsto dall'art. 617 bis c.p. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene, punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.
Cass. civ. n. 39192/2004
Non presenta rilevanza penale ai sensi dell'art. 617 c.p., per difetto di dolo, la condotta dell'operatore di polizia il quale, avuta la disponibilità di un telefono cellulare ritenuto utilizzato per la consumazione del reato, risponda, nell'esercizio della attività di indagine, alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie ai sensi dell'art.351 c.p.p., posto che il reato citato si configura solo a carico di colui che «fraudolentemente» prende cognizione di una comunicazione a lui non diretta.
Cass. civ. n. 25488/2004
Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 617 bis c.p. l'installazione di una apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della centrale operativa della Polizia.
Cass. civ. n. 44362/2003
Integra il reato di cui all'art. 617 quater c.p. la condotta del titolare di un esercizio commerciale che utilizza, mediante un terminale POS in sua dotazione, una carta di credito contraffatta, atteso che il titolare dell'esercizio commerciale è ben legittimato ad usare il terminale POS e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.
Cass. civ. n. 12698/2003
È configurabile il reato previsto dall'art. 617 bis c.p. a carico del coniuge che installa nella propria abitazione un apparecchio di registrazione delle comunicazioni telefoniche dell'altro coniuge con terzi, nella situazione conflittuale indotta dalla separazione già in atto.
Cass. civ. n. 12655/2001
Il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche (art. 617 bis c.p.) sussiste ogniqualvolta la installazione della apparecchiatura idonea alla registrazione o alla presa di cognizione della conversazione sia diretta alla captazione di colloqui ai quali l'agente non partecipi. (Fattispecie in cui la installazione era stata effettuata dal marito sull'apparecchio telefonico in uso ad entrambi i coniugi, allo scopo di intercettare le comunicazioni cui prendeva parte la moglie).
Cass. civ. n. 13793/1999
L'installazione abusiva di una ricetrasmittente collegata al telefono di una abitazione, con la quale si rende possibile la intercettazione delle comunicazioni telefoniche che avvengono su tale utenza, realizza la condotta descritta dall'art. 617 bis c.p., mentre la previsione di cui all'art. 615 bis c.p. riguarda il diverso caso di indebita captazione di notizie o di immagini attinenti alla sfera privata mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora (cineprese, videocamere, apparecchi magnetofonici), al di fuori, dunque, della intercettazione di conversazioni telefoniche intercorrenti tra la vittima del reato e terzi. (Fattispecie in cui l'autore del fatto aveva abusivamente installato una ricetrasmittente collegata al telefono della moglie separata).
Cass. civ. n. 8601/1980
L'intercettazione delle comunicazioni radio tra centrali operative e cosiddette radiomobili dei corpi di polizia, e l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare tali comunicazioni non rientrano nelle ipotesi previste dagli artt. 617 e 617 bis c.p., che tutelano la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche e la cui applicazione è estesa dall'art. 623 bis c.p. a qualunque altra trasmissione di suoni, od immagini od altri dati, effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate. Per onde guidate, infatti, si intendono quelle convogliate a mezzo di conduttori fisici e pertanto non possono farsi rientrare in tale nozione le radio-comunicazioni della polizia, che sono effettuate mediante onde elettriche. L'intercettazione di trasmissioni radiotelefoniche della centrale operativa della questura deve, invece, ritenersi compresa nella previsione del R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, che all'art. 18 (modificato dal R.D. n. 1488 del 1923) punisce chiunque, senza l'espressa autorizzazione del competente Ministero, intercetti e propaghi con qualsiasi mezzo il contenuto della corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica. L'installazione di un apparecchio radio di particolare potenza, al fine di intercettare le trasmissioni della centrale operativa della polizia, non rientra né nella previsione dell'art. 617 bis c.p., né nella previsione dell'art. 18 R.D. n. 1067 del 1923, che prevede e punisce soltanto l'intercettazione delle comunicazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche.