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Art. 617 — Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Art. 617 — Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [ c.p.p. 266271 ].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 12603/2017

Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.) e non la fattispecie prevista dall’art. 617, comma primo, cod. pen., la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell’archivio di posta elettronica della prima.

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Cass. pen. n. 39192/2004

Non presenta rilevanza penale ai sensi dell’art. 617 c.p., per difetto di dolo, la condotta dell’operatore di polizia il quale, avuta la disponibilità di un telefono cellulare ritenuto utilizzato per la consumazione del reato, risponda, nell’esercizio della attività di indagine, alle telefonate che pervengono all’apparecchio ed utilizzi le notizie ai sensi dell’art.351 c.p.p., posto che il reato citato si configura solo a carico di colui che «fraudolentemente» prende cognizione di una comunicazione a lui non diretta.

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Cass. pen. n. 8107/2004

L’installazione di una segreteria telefonica non costituisce automaticamente un apparato di intercettazione rilevante ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 617 bis c.p., posto che, a tal fine, occorre accertare che l’apparecchio sia predisposto per effettuare la registrazione all’insaputa della persona che telefona mentre sul piano dell’elemento soggettivo, essendo richiesto il dolo specifico, occorre che l’installazione dell’apparecchio sia avvenuta al fine di intercettare o di impedire le comunicazioni telefoniche. Qualora, una volta installata la segreteria per finalità proprie, la si utilizzi talvolta per prendere cognizione di conversazioni telefoniche effettuate da altri (nella specie dipendenti del comune), una siffatta impropria utilizzazione non integra la previsione di cui all’art. 617 bis, bensì quella di cui all’art. 617 c.p. che prevede come reato la presa di cognizione fraudolenta di una conversazione telefonica tra altre persone.

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Cass. pen. n. 8851/1997

L’attività di predisposizione della memoria di telefoni cellulari (Eprom) da installare ai fini della clonazione su telefoni cellulari di illecita provenienza non è punibile ai sensi dell’art. 617 bis c.p. in quanto tale ipotesi prevede la installazione e non la semplice predisposizione di strumenti atti alla intercettazione o impedimento di conversazioni telefoniche né lo è a titolo di ricettazione non ponendosi tale condotta in una fase successiva a quella della consumazione del reato principale (essendo l’azione tesa alla clonazione e non al solo impossessamento degli apparecchi di trasmissione).

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Cass. pen. n. 6727/1994

Ai fini del delitto di cui all’art. 617 bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) non ha valore scriminante il fatto che le intercettazioni siano operate dal titolare dell’utenza in danno del coniuge. I doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio, infatti, non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l’esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità. Tanto vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza.
Non si configurano gli estremi della necessità e della proporzione, che qualificano la scriminante della legittima difesa, quando si reagisce con mezzi di aggressione del diritto alla riservatezza e all’inviolabilità dei segreti. È punibile, pertanto, ai sensi dell’art. 617 bis c.p. la condotta di colui che istalli apparecchiature atte all’intercettazione delle comunicazioni telefoniche per acquisire la prova dell’infedeltà del coniuge.

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Cass. pen. n. 8422/1992

Il capoverso dell’art. 617 bis c.p. prevede non un reato proprio — tale dovendosi considerare quello che può essere commesso solo da chi abbia una determinata posizione giuridica o di fatto — ma una circostanza aggravante; ciò in quanto il fatto previsto dal suddetto capoverso è identico a quello di cui al primo comma del medesimo articolo, salvo l’aumento di pena previsto per il caso in cui l’autore del reato rivesta determinate qualità, tra le quali quella di esercente la professione di investigatore privato.
In tema di installazione, fuori dei casi consentiti, di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni telefoniche, punita dall’art. 617 bis c.p., nel caso di avvenuta installazione — che addirittura, in base alla suddetta norma, può riguardare anche soltanto «parti» di apparati o strumenti — la responsabilità può essere esclusa soltanto se l’apparecchiatura sia in modo assoluto inidonea all’intercettazione e non pure nel caso di esistenza di eliminabili difetti tecnici dell’apparecchiatura stessa, o errato montaggio del materiale. Dovendosi, invero, avere riguardo all’attività di installazione e non a quella — successiva — dell’intercettazione, il reato resta consumato anche se, per una qualsiasi ragione non attinente all’inidoneità assoluta, gli apparecchi non abbiano funzionato, e quindi non si sia realizzata l’intercettazione.

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Cass. pen. n. 11360/1989

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 617 bis c.p. l’espressione «altre persone» sta a significare qualsiasi persona diversa da colui che ha operato l’installazione della apparecchiatura atta ad intercettare od impedire la comunicazione oppure la conversazione telegrafica o telefonica. (In motivazione, la S.C., in un caso di illecita intercettazione eseguita sul telefono di un esercizio commerciale da parte di uno dei contitolari dell’impresa, ha precisato che la norma mira a tutelare, in conformità dell’art. 15 Cost., un segreto individuale che per sua natura non trova limitazioni al di fuori dei casi eccezionali e tassativi espressamente previsti dalla legge, neanche nell’ambito della famiglia).

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Cass. pen. n. 7091/1988

L’installazione di un radiotelefono contenente una microspia realizza la previsione delittuosa dell’art. 617 c.p. e non quella di cui all’art. 615 bis stesso codice, poiché tale attività è finalizzata all’intercettazione telefonica e non è «uno strumento di ripresa sonora» (quale può essere un miniregistratore) diretto a procacciare indebitamente notizie attinenti alla vita privata.

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Cass. pen. n. 10314/1980

L’intercettazione delle comunicazioni radio fra centrali operative e radiomobili dei Corpi di polizia non configura l’ipotesi prevista dall’art. 617 bis c.p., che tutela la riservatezza di comunicazioni telegrafiche o telefoniche e, per estensione dell’art. 623 bis c.p., qualunque altra trasmissione di suoni effettuata con collegamenti su filo o anche guidati. Pertanto, le comunicazioni della polizia, che sono effettuate mediante onde elettriche che si propagano nello spazio, sia pure su bande di frequenza riservate, in senso circolare, ovverossia onnidirezionale, devono ritenersi comprese nelle previsioni di cui al R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067, il quale all’art. 18, così come modificato dal R.D. n. 1488 del 1923, tutela penalmente il contenuto di corrispondenza (radiotelegrafica) e radiotelefonica.

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Cass. pen. n. 8601/1980

L’intercettazione delle comunicazioni radio tra centrali operative e cosiddette radiomobili dei corpi di polizia, e l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare tali comunicazioni non rientrano nelle ipotesi previste dagli artt. 617 e 617 bis c.p., che tutelano la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche e la cui applicazione è estesa dall’art. 623 bis c.p. a qualunque altra trasmissione di suoni, od immagini od altri dati, effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate. Per onde guidate, infatti, si intendono quelle convogliate a mezzo di conduttori fisici e pertanto non possono farsi rientrare in tale nozione le radio-comunicazioni della polizia, che sono effettuate mediante onde elettriche. L’intercettazione di trasmissioni radiotelefoniche della centrale operativa della questura deve, invece, ritenersi compresa nella previsione del R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, che all’art. 18 (modificato dal R.D. n. 1488 del 1923) punisce chiunque, senza l’espressa autorizzazione del competente Ministero, intercetti e propaghi con qualsiasi mezzo il contenuto della corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica. L’installazione di un apparecchio radio di particolare potenza, al fine di intercettare le trasmissioni della centrale operativa della polizia, non rientra né nella previsione dell’art. 617 bis c.p., né nella previsione dell’art. 18 R.D. n. 1067 del 1923, che prevede e punisce soltanto l’intercettazione delle comunicazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche.

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