Art. 707 bis – Codice penale – Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli
É punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19544/2024
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non rientra nella condizione di condannato per tale contravvenzione il soggetto nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di patteggiamento e che nei cinque o due anni successivi, a seconda che questa sia relativa a delitti o contravvenzioni, non abbia commesso un nuovo delitto o una nuova contravvenzione della stessa indole, posto che il disposto di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. prevede che in tali casi il reato è estinto e si estingue, altresì, ogni effetto penale della condanna.
Cass. civ. n. 3742/2023
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non sussiste un limite temporale entro cui l'imputato, per andare esente da penale responsabilità, deve fornire la prova che gli oggetti rinvenuti nella sua disponibilità sono destinati ad uso legittimo, non essendogli preclusa un'utile deduzione difensiva successiva al momento della sorpresa in flagranza, fermo restando, in tal caso, l'obbligo del giudice di verificare la giustificazione tardiva, in quanto essa deve ritenersi inidonea ove non concretamente verificabile.