Art. 193 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Le disposizioni degli articoli 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all'entrata in vigore di esso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 865/2025
Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).
Cass. civ. n. 18232/2024
L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato sull'efficacia di una fideiussione, formatosi in altro processo, tra creditore e uno dei garanti, spiegasse effetti sull'azione revocatoria promossa dal creditore nei riguardi di una donazione di altro fideiussore, in ragione della diversità dell'oggetto di tale giudizio e della presenza, in esso, di una parte estranea al pregresso procedimento).
Cass. civ. n. 16289/2024
La mancata escussione di un fideiussore, in assenza di specifiche contestazioni dell'operato del creditore, non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona, in mancanza di una norma dell'ordinamento che preveda un tale obbligo, sicché tale circostanza non può neppure essere dedotta come motivo di inadempimento imputabile al creditore, né la parte del debito garantita dal fideiussore non escusso può essere ritenuta un danno ingiusto risarcibile verso il debitore, atteso che quest'ultimo rimane l'unico soggetto a dover rispondere del debito per l'intero, stante la funzione della fideiussione di mera garanzia di un debito altrui.
Cass. civ. n. 10600/2024
In tema di valutazione della prova testimoniale, non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati.
Cass. civ. n. 7891/2024
In tema di fideiussione per obbligazioni future, se l'indicazione dell'importo massimo garantito, prevista dall'art. 1938 c.c., è oggetto di un accordo orale di futuro riempimento del testo scritto, non si verifica una ipotesi di nullità della fideiussione - non essendo prevista la forma scritta del patto, né per legge, ai sensi dell'art. 117 TUB, né per contratto, ex art. 1352 c.c. - potendo, peraltro, valutarsi la condotta della banca che non rispetti il "pactum ad scribendum" come inesatto adempimento per comportamento contrario a buona fede oggettiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento dell'istituto di credito che, ricevuto oralmente il "mandato ad scribendum", non aveva trasmesso ai garanti il modulo dalla stessa in seguito compilato, così privandoli della possibilità di verificarne il contenuto).
Cass. civ. n. 6685/2024
La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003).
Cass. civ. n. 6623/2024
La clausola che, in deroga all'art. 1901, comma 1, c.c., prevede che la copertura assicurativa sia svincolata dal pagamento del premio è valida, ai sensi dell'art. 1932 c.c., purché abbia un contenuto specifico che non si limiti a fissare la durata del rapporto con decorrenza anteriore alla stipulazione, in deroga all'art. 1899 c.c., e sia provata per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero riferimento, contenuto nella polizza, ad una decorrenza anteriore alla sua emissione integrasse gli estremi del patto derogatorio all'art. 1901 c.c.).
Cass. civ. n. 3687/2024
In caso di fideiussioni plurime (vale a dire prestate separatamente da diversi soggetti, senza alcuna reciproca consapevolezza ovvero con l'espressa volontà di tenere distinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori), l'autonomia dei rapporti di garanzia preclude l'esperibilità dell'azione di regresso ex art. 1954 c.c., la quale, peraltro, non può essere riqualificata d'ufficio dal giudice alla stregua di azione generale ex art. 1299 c.c., trattandosi di domande fondate su diverse causae petendi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di due fideiussioni, separatamente stipulate da soggetti diversi a garanzia dei debiti di due società verso un istituto di credito, aveva escluso che il fideiussore che aveva estinto l'intero debito potesse agire in regresso, ai sensi dell'art. 1954 c.c., per il recupero della metà di quanto versato).
Cass. civ. n. 35668/2023
Ai fini della operatività della polizza fideiussoria prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il fallimento del garante - i cui debiti si considerano scaduti ex art. 55, comma 2, l.fall., agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di fallimento - rende irrilevante l'omessa notificazione nei suoi confronti della richiesta di pagamento, in quanto l'esercizio del diritto potestativo di escussione è ravvisabile nella domanda di ammissione al passivo.
Cass. civ. n. 33866/2023
Nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante, che proponga l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia.
Cass. civ. n. 18794/2023
revoca del pagamento eseguito dal debitore - Revocatoria fallimentare - Natura vessatoria della clausola ex art. 1341 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché, dopo l'estinzione, il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta, pertanto, l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della l.fall.; né tale clausola può dirsi vessatoria, come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.
Cass. civ. n. 9071/2023
Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
Cass. civ. n. 6982/2023
Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell'adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione di quella che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno).