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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5924 del 23 maggio 1995

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5924 del 23 maggio 1995

Testo massima n. 1

Anche nel giudizio abbreviato in fase di appello, l’accertamento dell’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere del soggetto, costituisce una verifica doverosa per il giudice, riguardando un presupposto necessario in mancanza del quale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, e non è, quindi, riconducibile al concetto di acquisizione di nuove prove, per cui esisterebbe la preclusione rappresentata dalla particolarità del rito prescelto, connotato dalla decisione allo stato degli atti. [ Nella fattispecie l’imputato aveva sostenuto di essere stato, al momento del fatto, in stato di semiincoscienza dovuto all’etilismo cronico di cui era affetto ].

Testo massima n. 1

L’accertamento della capacità di intendere e di volere di chi è affetto da intossicazione cronica da alcool spetta al giudice indipendentemente da ogni onere probatorio a carico dell’imputato, una volta che questi abbia allegato documentazione attestante il suo etilismo cronico.

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