Cass. civ. n. 20595 del 4 ottobre 2010
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione di crediti presso terzi, il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario. Pertanto in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credito è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 27/10/2005).
Testo massima n. 2
Nell'espropriazione di crediti presso terzi l'intervento di altri creditori, ex art. 551 cod. proc. civ., non può avvenire oltre la prima udienza di comparizione delle parti, nella quale il terzo rende la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., per tale dovendosi intendere quella indicata nella citazione notificata al terzo ovvero quella differita d'ufficio dal giudice. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 27/10/2005).