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Art. 41 — Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Art. 41 — Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica [ 12 ], i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [ 1292 ss. ] delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente [ 75 ss. c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14453/2006

La responsabilità degli enti pubblici componenti di un comitato non è pari a quella di tutti gli altri componenti, ma, specie nel caso di enti territoriali, è limitata agli impegni finanziari assunti con rituali deliberazioni debitamente autorizzate, con la conseguenza che la responsabilità di detto ente non può essere affermata neanche con sentenza di mero d’accertamento dell’obbligo.

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Cass. civ. n. 134/1982

Mentre nell’associazione non riconosciuta delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, nel comitato delle obbligazioni assunte rispondono personalmente ed illimitatamente tutti i componenti, senza distinzione tra chi ha agito e chi non ha agito, in concreto, per conto del comitato medesimo, senza che abbia rilevanza la veste particolare di chi ha posto in essere l’attività, se cioè mandatario, organizzatore, presidente, componente ed anche se le obbligazioni traggano la loro fonte da fatti illeciti connessi all’esercizio di un’attività posta in essere per il comitato, rinvenendosi una limitazione di tale responsabilità alle sole obbligazioni negoziali né nella lettera né nella ratio della disposizione di cui all’art. 41 c.c.

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Cass. civ. n. 495/1971

La disposizione dell’art. 41 c.c. (secondo cui, se il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte) non significa che di dette obbligazioni rispondano, prima del riconoscimento giuridico, i singoli componenti, e, dopo, il comitato — che questo, cioè, ottenuta la personalità, si trovi automaticamente esposto alle obbligazioni assunte dai promotori (e sostituisca o ne liberi costoro) — ma significa che, se e fin quando il comitato non sia eretto in persona giuridica, la responsabilità per le obbligazioni in tal periodo contratte grava e continua a gravare sui componenti; mentre poi le obbligazioni assunte dalla persona giuridica gravano su questa e soltanto su questa.

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