Art. 334 – Codice civile – Rimozione dall’amministrazione

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale [38, 51] può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione [337] o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa, e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale [324].

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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