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Art. 333 — Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Art. 333 — Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [ disp.att. 38, 51 ], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare [ 336 ] ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento [ 742 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17648/2007

La convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994, è diretta a proteggere il minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, con esclusivo riferimento alla situazione di mero fatto, sulla base della presunzione secondo la quale l’interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto nel luogo in cui svolge la sua abituale vita quotidiana; non vìola. l’art. 16 della convenzione il provvedimento, emesso a protezione del minore ex art. 333 od ex art. 403 c.c. dall’autorità giudiziaria od amministrativa dello Stato richiesto, prima della conoscenza del trasferimento o del trattenimento illecito. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato l’affidamento provvisorio di un minore all’Ausl affinché lo tenesse collocato presso il padre in Italia, disposto ex artt. 333-336 c.c., in sede di verifica del provvedimento ex art. 403 c.c., rilevando che l’atto amministrativo risultava emesso prima che fosse decorso il termine per il rientro del minore e, comunque, prima che l’autorità amministrativa avesse conoscenza dell’esistenza di un’ipotesi configurabile come trattenimento illecito, e che del pari tale conoscenza ditettava al P.M. ricorrente).

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Cass. civ. n. 3529/2004

La litispendenza, che determina la competenza in base al criterio della prevenzione, sussiste solamente quando fra due o più cause vi sia, oltre all’identità dei soggetti, anche l’identità di petitum e di causa petendi di guisa che la stessa non è configurabile – stante la comunanza soggettiva soltanto parziale e la diversità oggettiva – tra il giudizio di separazione personale dei coniugi e il procedimento per la pronunzia di decadenza dalla potestà dei figli «ex art. 330 c.c. nonchè per l’emanazione degli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 333 c.c.: infatti quest’ultimo procedimento, da un lato, contempla espressamente il pubblico ministero tra i legittimati al relativo promovimento, e dall’altro, in ordine alla causa petendi e al petitum fa riferimento ad una condotta di uno o di entrambi i genitori necessariamente pregiudizievole al figlio (sia o non sia quest’ultima tale da dar luogo alla suindicata pronuncia di decadenza) ed ha ad oggetto l’emanazione degli anzidetti provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c., laddove, nel giudizio di separazione personale, le (eventuali) statuizioni relative ai figli minorenni, di cui all’art. 155 c.c., si inseriscono nel quadro di una regolamentazione della vita familiare consequenziale all’allentamento del vincolo matrimoniale (onde vengono ad incidere soltanto sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale e non postulano il pregiudizio o il pericolo di un pregiudizio per la prole medesima).

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