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Art. 84 — Età

Art. 84 — Età

I minori di età non possono contrarre matrimonio [ 117 ].

Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni [ 90, 165 ].

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione [ 87, 89; c.p.c. 739 ].

La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio [ 87 co. 6 ].

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel Quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo [ 741 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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