Art. 85 – Codice civile – Interdizione per infermità di mente

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente [102, 116, 119, 414].

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa [417], il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio [104]; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato [324 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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