Art. 130 – Codice civile – Atto di celebrazione del matrimonio

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile [107, 109, 162].

Il possesso di stato [131], quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione [132].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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