Art. 130 – Codice civile – Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile [107, 109, 162].
Il possesso di stato [131], quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione [132].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10714/2024
L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di una società al risarcimento dei danni subiti da un lavoratore in conseguenza del suo demansionamento, aveva condannato gli amministratori e dipendenti della medesima società, quali debitori solidali, per lo stesso titolo).
Cass. civ. n. 4065/2024
Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione ed il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal creditore nei confronti della sola associazione, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del suo presidente, pure convenuto in primo grado e nei cui confronti l'associazione non aveva proposto domanda di regresso ma solo una domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva, rigettata in primo grado, con sentenza non impugnata dall'ente).
Cass. civ. n. 6982/2023
Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell'adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione di quella che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno).
Cass. civ. n. 9218/1995
Qualora un soggetto impugni un matrimonio, sostenendone l'inesistenza, per il fatto che il relativo atto di stato civile non contiene le indicazioni di cui ai nn. 6 («la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie») e 8 («la dichiarazione fatta dall'ufficiale di stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio») dell'art. 126 dell'ordinamento dello stato civile, la difesa della controparte, la quale eccepisca che l'omissione riguarda l'atto e non la celebrazione, può provare, con ogni mezzo, che tali dichiarazioni sono state rese, anche se non siano materialmente inserite nell'atto, non sussistendo la limitazione dei mezzi di prova ricavabile dagli artt. 132 e 133 c.c., atteso che il convenuto dimostra il proprio titolo di coniuge sulla base dell'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 130 c.c., e che la prova, con ogni mezzo, dell'intervenuta manifestazione del consenso «ad nuptias» può sempre essere fornita allo scopo di ottenere la rettificazione dell'atto ovvero, nel corso di un'azione di stato, per integrare le risultanze degli atti dello stato civile e, quindi, modificarli, ove si accerti la incompletezza della loro redazione.