Art. 131 – Codice civile – Possesso di stato
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma [107, 132, 238].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21049/2024
La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla responsabilità solidale della Consob per omessa vigilanza sull'operato di due società di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo – e non permanente – all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati).
Cass. civ. n. 18048/2024
In materia di coassicurazione, in presenza di una "clausola di delega" - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, pur rimanendo obbligati al pagamento dell'indennità solo "pro quota" - la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato (direttamente o tramite broker) nei confronti della compagnia delegataria e la sua citazione in giudizio per il pagamento dell'intero indennizzo sono idonee ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti degli altri coassicuratori esclusivamente allorquando detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti, perché l'obbligazione del coassicuratore, essendo parziaria, non soggiace alla regola della trasmissione degli effetti interruttivi della prescrizione vigente nelle obbligazioni solidali ex art. 1310 c.c.
Cass. civ. n. 16755/2024
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto esteso, nei confronti di singoli complessi condominiali, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico degli ex amministratori, autori dell'illecito, consistito nell'omessa manutenzione di una ringhiera e nell'omessa adozione di cautele idonee a scongiurarne il crollo che aveva cagionato la caduta e il conseguente decesso di una persona).
Cass. civ. n. 16166/2024
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'interruzione della prescrizione in favore dei creditori, con effetto permanente per tutta la durata della procedura, si determina solo a seguito dell'ammissione allo stato passivo della procedura del relativo credito, di talché non può essere riconosciuto effetto analogo alla mera presentazione da parte del creditore dell'istanza di ammissione al passivo, non assimilabile alla proposizione della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che la mera richiesta di ammissione al passivo aveva prodotto, di per sè, un mero effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, in quanto la richiesta non era stata seguita nè dal deposito da parte dei Commissari dell'elenco dei creditori ammessi, nè - non avendo il creditore istante proposto opposizione - da un provvedimento ammissivo del tribunale, risultando poi irrilevante che all'amministrazione straordinaria avesse fatto seguito l'apertura del fallimento).
Cass. civ. n. 11400/2024
Nel caso di cessione di quote di società di persone, la competenza per valore sulla domanda di rimborso pro quota, proposta nei confronti degli ex soci cedenti resisi garanti nei confronti della società, è determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.c., in quanto il debito di ciascuno ha la sua fonte nell'obbligazione unitaria facente capo ad essa.
Cass. civ. n. 10585/2024
I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.
Cass. civ. n. 36283/2023
Nel caso in cui il condòmino escusso per l'intero, dopo aver pagato una parte del debito condominiale eccedente la propria quota, abbia recuperato da altri condòmini, in via di regresso, la somma corrispondente alla quota di pertinenza di ciascuno di essi, il relativo pagamento ha efficacia estintiva delle rispettive obbligazioni parziarie nei confronti del creditore nella misura in cui sia stato effettivamente riversato in favore di quest'ultimo, potendo essere effettuata la relativa imputazione anche ex post, con la comunicazione di cui all'art. 63 disp. att. c.c.
Cass. civ. n. 23506/2023
In caso di parte contrattuale unica plurisoggettiva, il recesso può essere validamente esercitato soltanto collettivamente da tutti i contraenti, restando inefficace quello esercitato solo da alcuni di essi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, in difetto di domanda congiunta di tutti i promittenti venditori, aveva respinto quella formulata da alcuni di essi diretta ad ottenere sentenza costitutiva del trasferimento ex art. 2932 c.c., senza trarre le medesime conseguenze in ordine alla richiesta degli altri convenuti del riconoscimento del loro diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta).
Cass. civ. n. 19378/2023
La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell'omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.