Art. 129 bis – Codice civile – Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio [68, 117 ss. c.c.] è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati [156, 433].
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile [1292 ss.] con lo stesso per il pagamento dell'indennità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 23640/2016
La convivenza "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto".
Cass. civ. n. 15165/2004
Qualora, nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, venga resa esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, cessa la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale, ma non viene meno il provvedimento presidenziale adottato in precedenza dal giudice della separazione ex art. 708 c.p.c. relativo al contributo al mantenimento dei figli, che conserva la sua efficacia finché non viene sostituito.
Cass. civ. n. 13428/2002
Per effetto della delibazione, da parte della Corte d'appello, di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e del loro mantenimento trova fondamento nelle norme dettate in tema di matrimonio putativo, con la conseguenza che, richiamando l'art. 129 (che disciplina, appunto, i rapporti tra coniugi in caso di matrimonio putativo) il successivo art. 155 c.c., deve ritenersi legittimo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli minori, a prescindere dalla circostanza che proprietario della stessa risulti il coniuge non affidatario.
Cass. civ. n. 1094/1982
Nell'ipotesi di matrimonio nullo perché il consenso di uno o di entrambi gli sposi sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne si verificano le condizioni del matrimonio putativo ai sensi dell'art. 128 c.c., e per conseguenza si rende applicatile, ai fini economici, la disposizione dell'art. 129 stesso codice.