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Art. 166 bis — Divieto di costituzione di dote

Art. 166 bis — Divieto di costituzione di dote

È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 67/1985

In virtù della norma transitoria dettata dall’art. 227 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (sulla riforma del diritto di famiglia) — secondo cui le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell’entrata in vigore della legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori — la nullità di «ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione dei beni in dote», sancita dall’art. 166 bis c.c., aggiunto dall’art. 47 di tale legge, non si estende alle costituzioni di dote anteriori alla stessa legge, con l’ulteriore conseguenza del permanere dell’impignorabilità dei beni che ne formarono oggetto.

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