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Art. 166 — Capacità dell’inabilitato

Art. 166 — Capacità dell’inabilitato

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni [ 774 ], fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione [ 417 ], è necessaria l’assistenza del curatore già nominato [ 424 ]. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale [ 732 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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