Art. 245 – Codice civile – Sospensione del termine
Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità [235] si trova in stato di interdizione per infermità di mente [414] ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa [2964], nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione [2941] o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.
Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore [374], o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35081/2022
In applicazione dell'art. 2456, comma 2, c.c., nel testo previgente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003, l'azione dei creditori sociali nei confronti del liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, cui sia addebitata la responsabilità del mancato pagamento dei loro crediti, può essere esperita a seguito della cancellazione della società e, dalla data di tale adempimento, in applicazione dell'art. 2935 c.c., comincia a decorrere anche il termine di prescrizione del corrispondente diritto, senza che abbia alcun rilievo il momento in cui la società si sia effettivamente estinta (in base alla disciplina all'epoca vigente, diversa da quella attuale) o quello in cui il fatto illecito del liquidatore sia divenuto effettivamente conoscibile ai terzi interessati.
Cass. civ. n. 13124/2004
In tema di società di persone l'efficacia dichiarativa che consegue all'iscrizione della nomina del socio accomandatario nel registro delle imprese e la provenienza della richiesta di iscrizione dal legale rappresentante della società comportano che dalla iscrizione stessa discenda la presunzione semplice che la persona indicata come accomandataria lo è effettivamente. Ne consegue che, ove il mandato al difensore non provenga da tale persona, spetta al mandante che affermi la propria legittimazione, in contrasto con la registrazione di fornirne la prova.