Art. 246 – Codice civile – Trasmissibilità dell’azione
Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento della paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16981/2025
Non esclude il reato di peculato la circostanza che il concessionario del servizio di riscossione dei tributi locali, appropriatosi delle entrate rivenienti da tale attività, opponga in compensazione il credito tributario nei confronti dell'amministrazione, stante la natura impignorabile di tale credito, con la conseguente impossibilità di esercitare lo "ius retentionis", ex art. 1246, comma primo, n. 3, cod. civ., a garanzia dell'altrui adempimento.
Cass. civ. n. 8696/2025
In tema di obbligazioni tributarie, l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, sicché, non essendo applicabile la norma derogatoria e speciale di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, va esclusa la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, per i debiti fiscali della società.
Cass. civ. n. 1865/2025
In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.
Cass. civ. n. 141/2025
In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. datrice di lavoro, che opera ritenute sulla retribuzione del proprio dipendente al fine di recuperare le somme allo stesso corrisposte in esecuzione di sentenza poi cassata, può operare una compensazione c.d. impropria, senza essere tenuta ad applicare le disposizioni di cui agli artt. 2 del d.P.R. n. 80 del 1950 e 545 c.p.c., che, invece, disciplinano la materia se il prelievo è eseguito, in compensazione cd. impropria, dall'INPS, dietro incarico della P.A., sui ratei di pensione corrisposti ai dipendenti in quiescenza.
Cass. civ. n. 21854/2024
Configura concorso nel delitto di bancarotta impropria da aumento fittizio del capitale sociale, la condotta dell'esperto estimatore che, investito della valutazione di un bene conferito dall'amministratore unico in dissesto, lo sovrastimi falsamente e in misura rilevante nella consapevolezza dell'altrui progetto delittuoso, nonché della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.
Cass. civ. n. 3971/2024
In tema di confisca di prevenzione della totalità di quote di s.r.l., l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) non può essere convenuta in giudizio per il pagamento dei debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa, in quanto la società resta immutata nella sua soggettività giuridica, ponendosi l'Agenzia quale gestore delle quote di partecipazione sociale acquisite ex lege in proprietà dello Stato.
Cass. civ. n. 357/2024
Il credito per TFR maturato da un dipendente di banca mantiene, anche nell'ipotesi di trasmissione all'erede, la sua natura di credito di lavoro, poiché non nasce con la cessazione del rapporto, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito a pagamento differito; ne consegue che nella predetta ipotesi, conservando il credito in questione autonomia rispetto a quello della banca fondato sul rapporto bancario intrattenuto dal dante causa, la compensazione tra i due crediti incontra il limite di cui all'art. 545 c.p.c.
Cass. civ. n. 30054/2023
In tema di fallimento, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, la nozione di finanziamento dei soci a favore della società, di cui all'art. 2467 c.c., non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie e l'effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo.
Cass. civ. n. 19873/2023
L'obbligazione alternativa presuppone che entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione facciano carico al medesimo soggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una compravendita immobiliare in favore di una società, aveva ritenuto il pagamento del prezzo convenuto dalla società come obbligazione alternativa rispetto a quella di trasferimento di una quota sociale, a cui si era impegnato il socio).
Cass. civ. n. 16530/2022
In tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la compensazione eccepita dalla società ingiunta per il pagamento dei contributi di cui in massima, avendo ritenuto privo del carattere della certezza il debito per prelievo supplementare delle quote latte poiché in contestazione avanti al giudice amministrativo, ritenendo tale valutazione incensurabile in sede di legittimità).
Cass. civ. n. 21422/2022
In tema di finanziamento dei soci in favore della società, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società per mancato esercizio del diritto di opzione, sia allorchè egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire; ne deriva che ove tale esigenza venga meno, a seguito del superamento delle difficoltà patrimoniali e finanziarie della società, il credito restitutorio ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali.
Cass. civ. n. 13514/2021
In tema di concordato preventivo, il disposto dell'art. 168, comma 1, l.fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, opera anche nei confronti della vendita forzosa della quota del socio moroso di s.r.l., disciplinata dall'art. 2466 c.c., perché comprende tutte le iniziative volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito al di fuori della procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 27903/2021
In tema di azione di disconoscimento della paternità, in caso di morte del titolare, la relativa azione può essere proposta dai suoi ascendenti o discendenti, nel termine di decadenza previsto dall'art. 244 c.c., che decorre dalla data del decesso del dante causa, se essi erano già a conoscenza della nascita o, in caso contrario, dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento in qualunque modo acquisita.
Cass. civ. n. 1185/2020
Nelle società a responsabilità limitata, nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota.
Cass. civ. n. 3648/2019
In caso di compensazione attuata dall'Inps, per propri crediti, ai sensi dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale.
Cass. civ. n. 30220/2019
La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non è applicabile sul trattamento di invalidità civile (nella specie, indennità di accompagnamento) per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 - quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza - in difetto del requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni; ne consegue la piena applicazione della disciplina della compensazione e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c.
Cass. civ. n. 3017/2019
La nozione di "finanziamento dei soci a favore della società" di cui all'art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito.
Cass. civ. n. 20649/2019
In tema di insinuazione allo stato passivo, il credito derivante dal finanziamento alla società fallita in qualunque forma effettuato dal socio, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ai sensi dell'art. 2467 c.c., va ammesso al concorso con il rango postergato non essendo equiparabile ad un credito chirografario.
Cass. civ. n. 12994/2019
In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi.
Cass. civ. n. 3656/2018
In tema di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali, il fiduciante, il quale lamenti che la definitiva uscita della società del fiduciario, a seguito del mancato esercizio del diritto di opzione, sia dipesa dalla falsità della situazione patrimoniale, redatta dagli amministratori e sottoposta all'assemblea per l'abbattimento e la ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., è legittimato ad esperire l'azione individuale del terzo di cui all'art. 2395 c.c., per il risarcimento del danno a lui direttamente cagionato dalla lesione al diritto al ritrasferimento della partecipazione sociale.
Cass. civ. n. 16291/2018
É estensibile ad altri tipi di società di capitali il disposto di cui all'art. 2467 c.c. che, nelle s.r.l., prevede la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni che renderebbero necessario un conferimento, perché la "ratio" della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società "chiuse". Tale disciplina deve trovare pertanto trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una s.p.a., qualora le condizioni della società siano a quest'ultimo note, per lo specifico assetto dell'ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una s.r.l.
Cass. civ. n. 16348/2018
Nel concordato preventivo la proposta del debitore, di suddivisione dei creditori in classi, può prevedere il riconoscimento del diritto di voto a quei creditori che siano stati inseriti in apposita classe e postergati, perché titolari di crediti inerenti il rimborso ai soci di finanziamenti a favore della società, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 c.c., purché il trattamento previsto per detti creditori sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto rispetto a quello, integrale, degli altri chirografari.
Cass. civ. n. 11689/2018
Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione tra credito per spese di lite e credito derivante dal mancato pagamento di ratei dell'assegno di mantenimento cumulativamente dovuto per l'ex moglie e le figlie).
Cass. civ. n. 7473/2017
In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, s.r.l.), la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale; tra i principi inderogabili rientra quello recato dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù del quale nella s.r.l., per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio - fatta eccezione del caso disciplinato dall'art. 2497, comma 1, c.c. - con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615, comma 2, c.c., che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio. Tale disposizione, tuttavia, non costituisce espressione di una regola generale, poiché la normativa speciale in tema di appalti pubblici (artt. 21, ultimo comma, della l. n. 584 del 1977, e 23, comma 7, del d.lgs. n. 406 del 1991), ha previsto la responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte verso i terzi dalla società consortile nei confronti dell'ente appaltante, e, quindi, con l'art. 13, comma 2, della l. n. 109 del 1994, anche nei confronti di subappaltanti e fornitori.
Cass. civ. n. 21646/2016
La compensazione del tfr con crediti del datore di lavoro, tra i quali si annovera la penale pattuita per il recesso anticipato dal patto di stabilità, è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione "propria", che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella "impropria", ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 7734/2016
Alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di consorzio costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo; e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina "in subiecta materia".
Cass. civ. n. 23569/2016
Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C., confermando l'ordinanza di merito, ha ritenuto l'inadempimento del coniuge onerato, che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore dei figli e il proprio credito per rate di mutuo).
Cass. civ. n. 24559/2015
L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.l.vo n. 6 del 2003, non prevede un diritto di prelazione ma consente il relativo patto, così esprimendo il principio di libera trasferibilità delle quote sociali, per cui l'eventuale previsione di una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina. Ne deriva che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, e non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto al retratto delle quote di partecipazione di una s.r.l., cedute in violazione del patto di prelazione previsto dallo statuto).
Cass. civ. n. 16994/2015
In materia di compensazione, il principio che ne subordina l'operatività alla condizione che le contrapposte ragioni di credito delle parti derivino da autonomi rapporti giuridici, non esclude che il giudice debba procedere, anche quando i crediti abbiano origine da un'unica, ancorché complessa, relazione negoziale, ad una valutazione delle reciproche ragioni di credito ed al consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare-avere derivanti dal rapporto, salvi, solamente, i limiti di carattere sostanziale e processuale stabiliti dall'ordinamento per l'operatività della compensazione quale regolata, in senso tecnico-giuridico, negli artt. 1241 e segg. c.c.
Cass. civ. n. 14056/2015
La "ratio" del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall'art. 2467 cod. civ. per le società a responsabilità limitata - consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento - è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall'art. 2497 quinquies cod. civ., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento. Pertanto, con specifico riferimento alle società per azioni, occorre valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l'applicazione della menzionata disposizione.
Cass. civ. n. 7003/2015
In tema di società di capitali, l'acquisto di quote sociali effettuato in violazione del patto di prelazione statutariamente previsto in favore dei soci determina l'inefficacia, peraltro nella sola misura in cui si realizzi un'alterazione nella proporzione fra le rispettive quote, del relativo trasferimento nei confronti degli altri soci e della società, ma non anche la nullità del negozio traslativo tra il socio alienante ed il terzo acquirente.
Cass. civ. n. 585/2015
Il socio che ometta il pagamento della quota nel termine prescritto non può esercitare il diritto di voto, giusta l'art. 2477 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), malgrado non sia stato destinatario di uno specifico atto di costituzione in mora o di una diffida ad eseguire quel pagamento entro trenta giorni, dovendogli quest'ultima essere indirizzata al solo scopo di dare inizio alla vendita in danno dell'intera quota sottoscritta .
Cass. civ. n. 25585/2014
L'erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza impugnata, la quale aveva qualificato come finanziamenti i versamenti effettuati dai soci, sulla base del loro inserimento nello stato patrimoniale del bilancio societario sotto la voce "debiti verso altri finanziatori", nonché tenendo conto che il metodo ordinario utilizzato dalla società per fare fronte al deficit di cassa era quello del finanziamento).
Cass. civ. n. 12712/2012
Ai sensi degli artt. 2331 e 2463 c.c., nel testo modificato dal d.l.vo n. 6 del 2003, sono consentiti la vendita ed il preliminare di vendita delle quote della società a responsabilità limitata, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, essendo vietata soltanto - a tutela del mercato - l'offerta al pubblico delle quote stesse come prodotti finanziari, in conformità al divieto sancito dall'art. 2468 c.c.
Cass. civ. n. 12003/2012
Gli artt. 2467 e 2497 quinques c.c., nel testo introdotto dalla riforma societaria di cui al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, postergando in casi determinati il credito di rimborso dei soci, hanno introdotto una nuova disciplina di diritto sostanziale, non avente natura interpretativa, né processuale, ed applicabile in sede di liquidazione della società, incidendo in modo diretto sugli effetti giuridici del negozio di finanziamento; ne consegue che, in mancanza di una diversa disciplina sulla efficacia nel tempo in deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., le predette norme non si applicano ai crediti dei soci nei confronti della società sorti per effetto di finanziamenti anteriori al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma.
Cass. civ. n. 25468/2010
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né "ad substantiam" né "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa.
Cass. civ. n. 19161/2007
In tema di riconoscimento del diritto di voto nelle assemblee delle società a responsabilità limitata, la legittimazione al relativo esercizio si connette, ai sensi dell'art. 2479 c.c. nel testo previgente al D.L.vo n. 6 del 2003, al fatto in sé dell'iscrizione dell'avente diritto al libro soci, mentre già il trasferimento di quota è valido ed efficace inter partes indipendentemente dalla predetta formalità, necessaria unicamente ai fini dell'efficacia verso la società ed i terzi. (Nella fattispecie la S.C., confermando la sentenza del giudice d'appello, ha negato che la società potesse distinguere la legittimazione, quale discendente dall'iscrizione nel libro soci, dalla reale titolarità della partecipazione, non potendosi in materia fare applicazione, al fine di disconoscere i diritti sociali, della disciplina del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.) o al possessore di un titolo di credito legittimato nei modi previsti in base al regime di circolazione del titolo (art. 1992 c.c.), poiché essendo la partecipazione nella predetta società diversa dall'azione non ricorre la regola sull'adempimento della prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito, così che la società non può rifiutare al socio iscritto il diritto di intervento e di voto in assemblea).
Cass. civ. n. 7980/2007
In tema di società a responsabilità limitata, i versamenti effettuati dai soci in conto capitale, ovvero indicati con dizione analoga, sebbene non diano luogo ad un immediato incremento del patrimonio sociale e non attribuiscano alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, hanno tuttavia una causa che, di regola, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio: siffatti versamenti non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai soci in restituzione soltanto per effetto dello scioglimento della società, nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione. Tuttavia, tra la società ed i soci può anche essere convenuta l'erogazione di capitale di credito, potendo i soci effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi), riservandosi il diritto alla restituzione anche durante la vita della società. Fermo restando che è a carico dell'attore l'onere di fornire la prova del titolo posto a fondamento della domanda, stabilire se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società è questione di interpretazione, riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in cassazione, se non per violazione delle regole giuridiche da applicare nell'interpretazione della volontà delle parti o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell'accertamento sorregge. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha precisato che l'indagine sul punto deve tenere conto sia della eventuale esistenza di una clausola statutaria che detti versamenti preveda, sia della riconducibilità alla stessa dell'erogazione e soprattutto, al di là della denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, tenendo conto delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati e della reale intenzione dei soggetti socio e società tra i quali il rapporto si è instaurato).
Cass. civ. n. 9912/2007
Il titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare convenuto in giudizio dal curatore per il pagamento di un credito dovuto all'imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva.