Art. 247 – Codice civile – Legittimazione passiva

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari [102 c.p.c.] nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta [414], l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato [390] o un maggiore inabilitato [415], l'azione è proposta contro la stessa, assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice [78 c.p.c.].

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice [78 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 2983/2025

Nel giudizio di appello avverso la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, il padre naturale non assume la qualità di parte necessaria, non essendo prevista dalla legge la sua legittimazione ad agire, né la qualità di parte facoltativa, non essendo portatore di un interesse giuridico che legittimi il suo intervento anche solo adesivo, e non può intervenire nel giudizio di appello, poiché l'intervento in appello è ammesso solo a favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e non anche a favore di chi, come il padre naturale, è portatore di un interesse di mero fatto all'esito del giudizio di disconoscimento.

Cass. civ. n. 5727/1977

L'azione di disconoscimento, contestazione o reclamo della legittimità, qualora coinvolga un minore, comporta la scissione della posizione processuale del medesimo, rappresentato da un curatore ad hoc (art. 247, comma secondo, c.c.), da quella di rappresentanza del genitore o del tutore in genere; conseguentemente il curatore speciale non deve farsi autorizzare a stare in giudizio dal giudice tutelare, poiché egli è stato nominato proprio perché eserciti i poteri processuali nell'interesse del minore, il cui status viene ad essere contestato, nell'arco dell'intero giudizio.

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