Art. 247 – Codice civile – Legittimazione passiva

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari [102 c.p.c.] nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta [414], l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato [390] o un maggiore inabilitato [415], l'azione è proposta contro la stessa, assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice [78 c.p.c.].

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice [78 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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